Cassazione Penale, Ordinanza n. 31583/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile per la violazione del vincolo di sequestro su un veicolo. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 334 c.p., sostenendo che il sequestro violato fosse in realtà un sequestro amministrativo e che dovesse trovare applicazione la disciplina sanzionatoria del codice della strada. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 335 c.p., assumendo che la violazione accertata avesse carattere meramente colposo. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata applicazione dell'art. 164, quarto comma, c.p., in relazione alla concessione del beneficio, ma la censura era stata formulata in modo generico già in appello e non era stata dimostrata la sussistenza delle condizioni per il beneficio, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una questione di violazione di legge non dedotta in appello ed era comunque manifestamente infondato: il concorso apparente tra art. 334 c.p. e art. 213, comma 4, cod. strada opera solo quando la sottrazione del veicolo sequestrato avvenga mediante la sua circolazione; quando invece la sottrazione è finalizzata alla demolizione del mezzo, resta configurabile l'art. 334 c.p. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto veste di vizio di legittimità, tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione. Infine, ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché derivante da una doglianza generica in appello e comunque non supportato dalla dimostrazione delle condizioni per il beneficio ex art. 164, comma 4, c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
configura il reato di violazione di sigilli o sottrazione di cosa sottoposta a sequestro anche quando il veicolo sequestrato venga sottratto con finalità diverse dalla circolazione, come la demolizione.
la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa lettura in fatto della condotta, non consentita in cassazione.
art. 213, comma 4, cod. strada
la sola sanzione amministrativa del codice della strada sostituisce la fattispecie penale solo se la sottrazione del veicolo sequestrato avviene mediante circolazione su strada.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
preclude in cassazione la deduzione di questioni di violazione di legge non devolute con l'atto di appello.
la richiesta di beneficio è stata ritenuta inammissibile per genericità della censura e per mancata dimostrazione dei presupposti, in particolare in relazione ai precedenti penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di violazione di legge non devolute con l'appello, salvo i casi consentiti dalla legge processuale.
- La sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro integra l'art. 334 c.p. quando non si traduce nella sua circolazione su strada; il concorso apparente con l'art. 213, comma 4, cod. strada opera soltanto se la sottrazione avviene mediante circolazione del mezzo.
- Quando il ricorso per cassazione, pur formalmente denunciando un vizio di legittimità, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie, esso è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento di un beneficio penale o della sospensione subordinata a specifiche condizioni deve essere sorretta da deduzioni specifiche e dalla dimostrazione dei relativi presupposti; la censura generica è inammissibile.
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