Cassazione Civile, Ordinanza n. 32539/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 1990 avente ad oggetto la fornitura, installazione e gestione di un forno inceneritore per rifiuti ospedalieri trattati, con obblighi a carico della stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni necessarie e, secondo le pattuizioni richiamate, di sostenere eventuali spese e lavori di adeguamento richiesti da sopravvenute normative. L'appaltatrice ha sostenuto che il progetto non fosse stato realizzato per indebito recesso della stazione appaltante o, in subordine, per grave inadempimento di quest'ultima, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non adempiuti gli obblighi della committenza. In appello, invece, le controparti hanno dedotto che i ritardi e il mancato avvio dell'impianto dipendessero dalla complessità dell'iter amministrativo e soprattutto dalla sopravvenienza di una normativa più restrittiva in materia di smaltimento rifiuti, che rendeva non esigibile, secondo il giudice di merito, l'adempimento alle condizioni originariamente pattuite. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su un tema nuovo e non dedotto dalle parti, ossia l'eccessiva onerosità/necessità di rinegoziazione per l'adeguamento dell'impianto, diverso dall'impossibilità sopravvenuta prospettata in appello; 2) la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., lamentando l'illegittima condanna alla restituzione delle somme eseguite in forza della sentenza di primo grado, perché la domanda restitutoria sarebbe stata proposta tardivamente, solo con la comparsa conclusionale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha escluso il mutamento della causa petendi, chiarendo che la corte d'appello non aveva introdotto una nuova causa di risoluzione, ma aveva negato la sussistenza di un inadempimento colpevole, valorizzando la buona fede nell'esecuzione e l'inesigibilità concreta della prestazione alla luce del sopravvenuto quadro normativo; quanto al secondo, ha affermato che la domanda di restituzione conseguente alla riforma della sentenza di primo grado era stata proposta tempestivamente nel corso del giudizio di appello, prima della precisazione delle conclusioni, e quindi era ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza d'appello che aveva escluso un inadempimento imputabile alla stazione appaltante, considerando la sopravvenienza normativa e l'inesigibilità delle prestazioni integrative richieste per l'adeguamento dell'impianto, secondo buona fede. Ha inoltre ritenuto ammissibile la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, poiché formulata tempestivamente nel giudizio di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice d'appello non ha deciso su una causa petendi nuova, ma ha escluso l'esistenza dell'inadempimento dedotto
la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata non è domanda nuova, ma deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di appello
la buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto può escludere la configurabilità dell'inadempimento e quindi il diritto alla risoluzione
la Corte ricondice l'esonero da responsabilità al tema dell'inesigibilità concreta della prestazione alla luce del rapporto tra sforzo richiesto e risultato
l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta è ritenuto distinto e non sovrapposto al tema dell'inesigibilità/inadempimento
richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.lgs. n. 22/1997
richiamato come parte della sopravvenuta disciplina restrittiva in materia di gestione dei rifiuti
richiamato come normativa sopravvenuta incidente sulla realizzabilità del progetto
Massime di principio
- La domanda di risoluzione contrattuale deve restare coerente con la causa petendi dedotta: il giudice non può fondare la decisione su una diversa causa di risoluzione non introdotta, ma può valorizzare la stessa vicenda fattuale per escludere l'esistenza dell'inadempimento allegato.
- La sopravvenienza normativa che renda concretamente inesigibile la prestazione può escludere la configurabilità dell'inadempimento, quando l'aggravio richiesto sia tale da rendere sproporzionato e non esigibile lo sforzo imposto al debitore secondo buona fede.
- Il canone di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto opera anche come parametro di valutazione dell'inadempimento: se la prestazione, pur astrattamente mancata, risulta non esigibile in concreto per sopravvenienze non imputabili, non sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento.
- L'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'inesigibilità della prestazione sono piani distinti: la prima attiene all'alterazione dell'equilibrio contrattuale e alla possibile rinegoziazione o scioglimento, la seconda incide sulla stessa configurabilità dell'inadempimento e sulla responsabilità del debitore.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è ammissibile in appello se proposta tempestivamente nel corso del giudizio, ma non può essere introdotta per la prima volta con la comparsa conclusionale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia effettivamente posto a base della decisione una causa petendi diversa da quella dedotta; non basta che la motivazione utilizzi categorie giuridiche diverse, se la decisione resta ancorata al medesimo fatto costitutivo contestato.
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