Cassazione Civile, Ordinanza n. 12887/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso delle somme pagate a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, in relazione a un impianto che, secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, assicurava soltanto un trattamento primario e non un depurazione "appropriata" conforme agli standard normativi. La società gestrice del servizio ha impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva ritenuto dovuto il rimborso, deducendo, con sei motivi, la violazione della disciplina europea, nazionale e civilistica in tema di scarichi e tariffa del servizio idrico integrato, l’erronea qualificazione dell’inadempimento, l’erronea affermazione che la tariffa costituisca corrispettivo del servizio, l’omesso esame di documenti relativi alle procedure di affidamento/progettazione e al rispetto dei tempi programmati, l’errata valutazione della conformità dell’impianto e l’erronea applicazione della prescrizione quinquennale invece di quella decennale. Nelle more, la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il ricorso incidentale dell’altra società ha riproposto in sostanza le questioni sulla normativa applicabile, sull’inadempimento al servizio di depurazione, sulla natura della tariffa e sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio principale limitatamente alla ricorrente principale, a seguito della rinuncia al ricorso non accettata dalle controparti, e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto i motivi dell’incidentale in parte inammissibili e in parte infondati, richiamando il proprio orientamento già espresso in precedenti ordinanze: la quota di tariffa di depurazione è esigibile solo quando il servizio sia effettivamente reso in modo appropriato secondo gli standard di qualità previsti dal Testo unico dell’ambiente; se tali standard non sono rispettati, il servizio va considerato come non reso e gli utenti sono esclusi dall’applicazione della quota. Ha inoltre affermato che, in tale ipotesi, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale. Le spese tra le due società ricorrenti sono state compensate, mentre le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale delle ricorrenti in favore dei controricorrenti vittoriosi.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso; la rinuncia della ricorrente principale ha determinato l’estinzione del giudizio principale, non essendo stata accettata, ma la Corte ha comunque dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi del ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per censurare l’omesso esame di documenti; la Corte ha tuttavia ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.
artt. 74, 101 e 105 D.lgs. 152/2006
richiamati per sostenere l’erronea applicazione della disciplina sugli scarichi e sul trattamento delle acque reflue; la Corte ha ribadito che rileva la necessità di un servizio di depurazione appropriato.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato quale norma di attuazione della disciplina sulle misure straordinarie in materia di risorse idriche.
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
invocati per contestare l’inquadramento dell’obbligazione di depurazione, l’inadempimento e la ripetizione delle somme; la Corte ha confermato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute per il servizio non reso in modo appropriato.
artt. 105, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati come norme della disciplina ambientale e tariffaria del servizio idrico integrato, interpretate in coerenza con il principio per cui la tariffa di depurazione presuppone un servizio effettivo e conforme agli standard.
invocati per censurare la decisione su tariffa e prova; la Corte non ha accolto tali doglianze.
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato in relazione alla disciplina regionale applicabile al servizio e alle procedure di affidamento/progettazione.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla L. 13/2009
norma cardine della decisione: la tariffa di depurazione è applicabile solo se il servizio è reso in modo appropriato; in caso contrario, il servizio è da considerarsi come non reso e gli utenti restano esclusi dalla quota tariffaria.
richiamato per la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e per il nesso tra tariffa e servizio effettivamente reso.
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha invece applicato la prescrizione decennale alla domanda di rimborso.
sentenza Corte costituzionale n. 335 del 2008
costituisce il fondamento interpretativo della disciplina successiva sulla quota tariffaria di depurazione: il corrispettivo non è dovuto quando il servizio di depurazione non sia effettivamente reso secondo gli standard richiesti.
Massime di principio
- La quota tariffaria di depurazione è dovuta solo se il servizio è concretamente erogato in modo appropriato e conforme agli standard di qualità previsti dalla disciplina ambientale; in mancanza di tale requisito, il servizio si considera non reso ai fini della pretesa tariffaria.
- L’orientamento della Corte estende la regola elaborata dalla Corte costituzionale n. 335 del 2008 non soltanto ai casi di mancanza o temporanea inattività dell’impianto, ma a tutte le ipotesi in cui il gestore non assicuri un trattamento di depurazione appropriato.
- Nel caso di indebito pagamento della quota di depurazione per servizio non reso in modo appropriato, il diritto dell’utente alla ripetizione delle somme è soggetto a prescrizione decennale.
- Quando la censura di legittimità investe l’applicazione della disciplina tariffaria e ambientale del servizio idrico, la verifica centrale è l’effettività e l’adeguatezza del servizio reso, non la sola esistenza materiale di un impianto o di un trattamento primario.
- La rinuncia al ricorso principale comporta l’estinzione di tale impugnazione; il ricorso incidentale resta autonomamente esaminabile e può essere rigettato se le doglianze risultano infondate alla luce dell’orientamento consolidato della Corte.
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