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Parere

Parere n. 10/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Sara Colombo contro il Comune di Misinto per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 1 del 22 gennaio 2025 emessa dal Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Misinto, di applicazione della sanzione di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, relativa ad un ordine di demolizione; b) ove occorra, dell’ordinanza n. 4 del 24 marzo 2025 emessa dal Responsabile del Settore Area tecnica del Comune di Misinto, nella parte in cui rigetta l’istanza di annullamento in autotutela della predetta ordinanza n. 1 del 22 gennaio 2025; c) di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente, anche non noto.

Giustizia amministrativa202500550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale n. 1 del 22 gennaio 2025, con cui è stata irrogata la sanzione edilizia di euro 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’eventuale atto di rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Misinto ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, in relazione alla permanenza di una pavimentazione e di una piscina già comprese in precedenti ordini di demolizione. Le opere risultano collocate su area inedificabile, all’interno della fascia di rispetto di dieci metri dal Torrente Guisa Settentrionale e sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente ha inoltre impugnato, ove occorra, il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e ha chiesto cautelarmente la sospensione degli effetti degli atti. Il merito delle censure non è stato ancora esaminato, poiché non è pervenuta la relazione ministeriale istruttoria di merito.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione di merito e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere, entro il termine indicato nella motivazione, una relazione dettagliata e documentata sugli eventuali vincoli gravanti sull’area, sulla sussistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 e sull’effettiva possibilità, prospettata nel ricorso, di eliminazione del vincolo e sui relativi tempi. La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. In via cautelare, considerando la documentazione prodotta dalla ricorrente, il parere favorevole del Ministero e la presenza del periculum in mora, la Sezione ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata e la trattazione è stata rinviata al secondo trimestre del 2026.

Osservazioni

Istruttoria sulla controversia

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere una relazione dettagliata e documentata sulla controversia, con specifico riferimento agli eventuali vincoli esistenti sull’area interessata, alla sussistenza del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142 d.lgs. n. 42/2004 e alla prospettata possibilità di eliminazione del vincolo, indicando gli eventuali tempi di determinazione.

Partecipazione della ricorrente alla relazione ministeriale

La relazione ministeriale deve essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata ritenuta meritevole di accoglimento in ragione del periculum in mora, ferma la necessità di ulteriori approfondimenti sulle questioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della sanzione pecuniaria di euro 20.000 irrogata dal Comune per la permanenza delle opere oggetto dell’ordine di demolizione.

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione al vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata, la cui effettiva sussistenza deve essere verificata mediante l’istruttoria disposta.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale di merito non è ancora pervenuta, il Consiglio di Stato può dichiarare l’affare non maturo per la decisione e disporre specifici incombenti istruttori, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
  • Quando la controversia riguarda sanzioni edilizie connesse a vincoli paesaggistici e urbanistici, l’istruttoria deve verificare puntualmente l’esistenza, l’estensione e l’attuale operatività dei vincoli gravanti sull’area, nonché l’eventuale possibilità della loro eliminazione e i relativi tempi.
  • La relazione ministeriale istruttoria nel procedimento relativo a un ricorso straordinario deve essere previamente partecipata al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e controdeduzioni.
  • La tutela cautelare può essere accordata nel ricorso straordinario anche prima della definizione del merito quando, sulla base della documentazione disponibile e del parere ministeriale, risulti favorevolmente apprezzabile il periculum in mora, pur restando necessari ulteriori approfondimenti istruttori.

Sanzione edilizia per opere non demolite in area vincolata

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una proprietaria contro il Comune di Misinto, con istanza cautelare, avverso una sanzione edilizia di euro 20.000 e il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente ha acquistato l’immobile nel 2018. Nel 2022 il Comune aveva adottato due ordinanze di demolizione relative a diverse opere realizzate su area ritenuta inedificabile, collocata nella fascia di rispetto di dieci metri dal Torrente Guisa Settentrionale e sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004. La seconda ordinanza aveva incluso anche una piscina.

A seguito di un sopralluogo del 20 gennaio 2025, dal quale risultava la permanenza della pavimentazione e della piscina, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 1 del 22 gennaio 2025, applicando la sanzione di euro 20.000 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha successivamente chiesto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza e, in subordine, la proroga del termine di pagamento. Il Comune ha respinto la richiesta di annullamento, concedendo tuttavia una proroga sino al 25 maggio 2025.

Istanza cautelare

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione relativa alla domanda cautelare, ha espresso parere favorevole all’accoglimento, in assenza di controdeduzioni del Comune resistente e in relazione al requisito del periculum in mora.

La Sezione ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla ricorrente e il parere ministeriale consentissero di apprezzare favorevolmente il periculum in mora. Ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.

Necessità di ulteriori approfondimenti istruttori

Il ricorso non è stato ritenuto maturo per la decisione di merito, poiché non era ancora pervenuta la relazione ministeriale relativa alla controversia. La Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta una relazione dettagliata e documentata, riguardante in particolare:

  • gli eventuali vincoli esistenti sull’area;
  • la sussistenza del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 142 d.lgs. n. 42/2004;
  • l’effettiva possibilità, prospettata nel ricorso, di eliminare il vincolo;
  • gli eventuali tempi necessari per tale determinazione.

La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, che dovrà poter formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

Conclusioni

La Sezione ha accolto, in sede consultiva, l’istanza cautelare e ha disposto gli incombenti istruttori indicati. Ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso è rimasta impregiudicata. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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