Parere n. 7/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla signora Desiree Manno contro il Ministero della giustizia e nei confronti dei signori Antonietta Giongo e Romina Raggi ed altri per l’annullamento: a) del decreto del 4 ottobre 2021 di approvazione della graduatoria definitiva concorso interno per 691 posti per la qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con decreto del 12 maggio 2020, nella parte in cui col punteggio di 23,50 risulta collocata al 119° posto; b) del verbale n.3/rev del 1° ottobre 2021 della commissione esaminatrice di revisione dei titoli e di ogni altro verbale; c) del decreto del 12 maggio 2020 istitutivo del concorso interno per titoli per complessivi 691 posti, di cui 606 uomini e 85 donne, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria; d) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria definitiva e degli atti del concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la graduatoria definitiva del concorso interno per titoli, lamentando l’erronea attribuzione del punteggio nelle categorie relative ai titoli di studio, alla conoscenza delle lingue straniere e alle competenze informatiche. In particolare, ha sostenuto di avere diritto a 14 punti anziché 11 per i titoli di studio, nonché a un punteggio superiore per le certificazioni linguistiche e informatiche, così da conseguire complessivamente 27,10 punti invece dei 23,50 attribuiti e collocarsi al 49° anziché al 119° posto. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei presupposti e la lesione dei principi di buon andamento e trasparenza. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso con riferimento al decreto istitutivo del concorso e ha sostenuto la correttezza dell’operato della commissione, rilevando che il foglio matricolare non riportava la laurea magistrale in giurisprudenza. La Sezione ha tuttavia rilevato incongruenze nella documentazione e nella relazione ministeriale, tali da rendere necessaria un’integrazione istruttoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né ha deciso le questioni preliminari di rito. Ha rilevato che il bando, all’art. 7, categoria G, attribuisce 9 punti alla laurea triennale e 12 alla laurea magistrale, valorizzando il titolo più elevato e prevedendo 2 punti aggiuntivi in caso di più lauree differenti; per le lauree, tuttavia, fa fede l’attestazione risultante dal foglio matricolare estratto dal sistema SIGP1. Poiché la relazione ministeriale afferma che dal foglio matricolare non risulta la laurea in giurisprudenza, ma la commissione ha attribuito comunque 11 punti, occorre chiarire il criterio seguito, anche perché, qualora risultasse soltanto una laurea triennale, il punteggio avrebbe dovuto essere pari a 9 e non a 11. Sono stati richiesti chiarimenti anche sui punteggi delle categorie I e L e sulle certificazioni linguistiche e informatiche non apparentemente valutate. Il Ministero dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione integrativa, previamente partecipata alla ricorrente, che dovrà disporre di almeno 30 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili. L’istanza cautelare è stata respinta, poiché, pur permanendo la necessità di approfondire il fumus boni iuris, non è stato ritenuto manifestamente sussistente il periculum in mora. La decisione sul ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Art. 7, categoria G - Titoli di studio
La relazione ministeriale afferma che dal foglio matricolare non risulta la laurea magistrale in giurisprudenza, ma la commissione ha attribuito alla ricorrente 11 punti, corrispondenti a 9 punti per la laurea triennale e 2 punti aggiuntivi. Occorre chiarire quale titolo risulti effettivamente dal foglio matricolare e sulla base di quale criterio siano stati attribuiti gli ulteriori 2 punti, previsti dal bando soltanto in caso di più lauree differenti. Deve inoltre essere chiarita la difformità tra il riferimento ministeriale alla laurea in scienze giuridiche e l’indicazione della ricorrente relativa alla laurea in lingue e culture straniere.
Art. 7, categoria I - Conoscenza della lingua straniera
Devono essere acquisiti chiarimenti sul punteggio attribuito alla ricorrente e sulla mancata o parziale valutazione del certificato ESB LEV 1 e dell’attestato di lingua tedesca.
Art. 7, categoria L - Conoscenze informatiche
Devono essere acquisiti chiarimenti sul punteggio attribuito e sulla mancata o parziale valutazione del certificato EI PASS.
Integrazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni dalla pubblicazione del parere una relazione integrativa contenente i chiarimenti richiesti e le eventuali osservazioni o controdeduzioni della ricorrente. La relazione deve essere previamente comunicata alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 30 giorni.
Istanza cautelare
La domanda cautelare deve essere respinta poiché, pur non essendo ancora definita la valutazione del fumus boni iuris, non appare manifestamente sussistente il periculum in mora.
Norme richiamate
Art. 7 del decreto del 12 maggio 2020
La categoria G attribuisce 9 punti alla laurea triennale e 12 punti alla laurea magistrale; è valutato il titolo più elevato e, in caso di più lauree differenti, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 2 punti. Per le lauree fa fede l’attestazione del foglio matricolare estratto dal sistema SIGP1.
La valutazione dei titoli di laurea deve essere effettuata sulla base dell’attestazione risultante dal foglio matricolare SIGP1; l’incremento di 2 punti presuppone il possesso e la risultanza di più lauree differenti.
Art. 3 Cost.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di trasparenza, correttezza e non arbitrarietà dell’azione amministrativa.
Art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Quando il bando stabilisce che, per una determinata categoria di titoli, fa fede una specifica risultanza documentale dell’amministrazione, la commissione deve motivare la valutazione in modo coerente con tale risultanza e non può attribuire punteggi incompatibili con i dati ufficiali senza chiarirne la ragione.
- L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo previsto per il possesso di più titoli presuppone l’accertamento dell’effettiva presenza e valutabilità di ciascun titolo ulteriore secondo le modalità stabilite dal bando.
- In sede di ricorso straordinario, quando la documentazione presenta incongruenze rilevanti ai fini della decisione, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria, assicurando il previo contraddittorio del ricorrente.
- La tutela cautelare richiede la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la necessità di ulteriori approfondimenti sul fumus non comporta automaticamente l’accoglimento dell’istanza se il pericolo di danno non appare manifestamente sussistente.
Impugnazione della graduatoria del concorso per ispettori di polizia penitenziaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’agente di Polizia Penitenziaria contro il Ministero della giustizia e altri partecipanti, per l’annullamento della graduatoria definitiva e degli atti del concorso interno per titoli destinato alla copertura di posti nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
Censure della ricorrente
La ricorrente, collocata al 119° posto con 23,50 punti, ha contestato il punteggio assegnato in tre categorie previste dall’art. 7 del bando:
- per i titoli di studio, ha sostenuto di avere diritto a 14 punti anziché 11, in ragione del possesso di una laurea magistrale in giurisprudenza e di una laurea triennale in lingue e culture straniere;
- per la conoscenza delle lingue straniere, ha lamentato la mancata o incompleta valutazione del certificato ESB LEV 1 e dell’attestato di lingua tedesca;
- per le competenze informatiche, ha contestato la mancata valutazione del certificato EI PASS.
Secondo la ricorrente, il punteggio corretto sarebbe stato pari a 27,10, con conseguente collocazione al 49° posto. Sono stati inoltre dedotti la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei presupposti e la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza.
Posizione del Ministero
Il Ministero della giustizia ha concluso per l’infondatezza del ricorso e ha eccepito la tardività dell’impugnazione almeno con riferimento al decreto del 12 maggio 2020, istitutivo del concorso. Nel merito, ha sostenuto che la commissione avesse correttamente attribuito i punteggi sulla base del foglio matricolare, dal quale non sarebbe risultata la laurea magistrale in giurisprudenza.
La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, ma non risultano depositate memorie o osservazioni in replica.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione ha rilevato che il ricorso non è ancora maturo per la decisione. L’art. 7, categoria G, del bando prevede che per le lauree faccia fede il foglio matricolare estratto dal sistema SIGP1. La stessa disposizione attribuisce 9 punti alla laurea triennale e 12 punti alla laurea magistrale, stabilendo che sia valutato il titolo più elevato e che, in presenza di più lauree differenti, siano attribuiti ulteriori 2 punti.
La documentazione presenta però un’incongruenza decisiva: la relazione ministeriale afferma che dal foglio matricolare non risulta la laurea in giurisprudenza, mentre alla ricorrente sono stati attribuiti 11 punti, pari a 9 punti per una laurea triennale più 2 punti aggiuntivi. Se dal foglio matricolare risultasse soltanto la laurea triennale, il punteggio avrebbe dovuto essere pari a 9 e non a 11. La Sezione ha inoltre rilevato una difformità tra il riferimento ministeriale alla laurea in scienze giuridiche e l’indicazione della ricorrente relativa alla laurea in lingue e culture straniere.
Sono stati richiesti chiarimenti anche sui punteggi attribuiti nelle categorie I e L e sulla mancata apparente valutazione delle certificazioni linguistiche e informatiche prodotte dalla ricorrente.
Contraddittorio e adempimenti richiesti
Il Ministero dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla pubblicazione del parere una relazione integrativa contenente:
- i chiarimenti sul titolo o sui titoli risultanti dal foglio matricolare;
- la spiegazione del criterio utilizzato per attribuire 11 punti nella categoria G;
- le ragioni della valutazione effettuata per le certificazioni linguistiche e informatiche;
- le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente.
La relazione dovrà essere previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per replicare. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Decisione sull’istanza cautelare
La Sezione ha respinto la domanda cautelare. La necessità di acquisire ulteriori chiarimenti impedisce, allo stato, una compiuta valutazione del fumus boni iuris, ma non è stato comunque ritenuto manifestamente sussistente il periculum in mora necessario per la sospensione degli atti impugnati.
Esito interlocutorio
Il parere è interlocutorio: ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso è stata espressamente riservata. L’adozione del parere è stata sospesa in attesa dell’integrazione istruttoria e la trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
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