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Parere

Parere n. 4/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Banca Farma Factoring S.p.A (BFF Bank) contro la USL 1 della Regione Umbria avverso la delibera 1347 del 22 dicembre 2022 recante procedura operativa per disciplinare i rapporti giuridico-economici con i fornitori che cedono crediti.

Giustizia amministrativa202400444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Direttore generale dell’USL Umbria 1 n. 1347 del 22 dicembre 2022, recante una procedura interna per disciplinare i rapporti con i fornitori e i cessionari di crediti in caso di fatture contestate, rifiutate, stornate o di pretese creditorie ritenute indebite.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’USL Umbria 1 e il successivo atto attuativo con cui le era stata richiesta una liberatoria relativa a taluni importi e l’emissione di note di credito, prospettando la violazione degli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c., degli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, dei principi di correttezza e buona fede, degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché della disciplina IVA e dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili pubblici. Secondo la ricorrente, l’USL avrebbe previsto la possibilità di iscrivere e recuperare crediti privi di titolo causale, mediante emissione di fatture di addebito e richieste di liberatoria, con effetto potenzialmente ostativo all’esercizio giudiziale delle pretese creditorie. L’USL ha eccepito la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la deliberazione fosse un atto interno di gestione, privo di lesività diretta, e che la controversia avesse natura civilistica.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è esperibile esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Applicando il criterio del petitum sostanziale, la Sezione ha rilevato che la deliberazione disciplina una procedura interna relativa ai pagamenti di prestazioni rese all’USL e al recupero di somme corrisposte erroneamente o in misura superiore al dovuto nell’ambito di rapporti contrattuali. Né la deliberazione né l’atto attuativo costituiscono espressione di poteri autoritativi o incidono su interessi legittimi: la controversia riguarda posizioni di diritto soggettivo e rapporti patrimoniali contrattuali, riconducibili alla giurisdizione ordinaria. La Sezione ha inoltre rilevato che alcune censure attengono a norme tributarie e fiscali, con possibile rilevanza della giurisdizione tributaria. Sono fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii davanti al giudice competente.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

Il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La deliberazione impugnata e il relativo atto attuativo riguardano modalità interne di pagamento e recupero di somme nell’ambito di rapporti contrattuali e non costituiscono esercizio di poteri autoritativi; la posizione dedotta è di diritto soggettivo.

Criterio del petitum sostanziale

Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, individuata soprattutto in funzione della causa petendi, e non sulla base della qualificazione prospettata dalla parte.

Possibile giurisdizione tributaria

Le censure relative a norme tributarie e fiscali potrebbero rientrare nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

    Il ricorso straordinario non è esperibile per controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria o, eventualmente, tributaria.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    Controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

    La giurisdizione amministrativa presuppone una controversia riconducibile all’esercizio o al mancato esercizio di un potere amministrativo.

  • artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.

    La ricorrente li ha invocati in relazione alla fonte delle obbligazioni e ai doveri di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali; la Sezione non ha esaminato nel merito tali censure per difetto di giurisdizione.

  • artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 231/2002

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • d.P.R. n. 633/1972

    La ricorrente ha prospettato la violazione della disciplina IVA in relazione all’emissione di fatture di addebito prive di una prestazione sottostante; tali profili sono stati indicati come potenzialmente riconducibili anche alla giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile esclusivamente quando la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; non può essere utilizzato per controversie devolute al giudice ordinario o, secondo la materia, al giudice tributario.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere individuato secondo il criterio del petitum sostanziale, considerando l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta e la causa petendi, senza attribuire rilievo decisivo alla prospettazione formale della parte.
  • Le controversie relative a pagamenti, recuperi e pretese patrimoniali derivanti da rapporti contrattuali della pubblica amministrazione, quando non siano riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi, riguardano diritti soggettivi e spettano ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Un atto interno di gestione che disciplina procedure contabili o modalità di pagamento non è, in quanto tale, espressione di potere amministrativo autoritativo e non radica la giurisdizione amministrativa, anche se produce effetti nell’organizzazione dell’amministrazione o nei rapporti con i contraenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione non impedisce, ove ne ricorrano i presupposti, la conservazione degli effetti processuali mediante translatio iudicii davanti al giudice competente.

Impugnazione della procedura interna dell’USL Umbria 1

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Banca Farma Factoring S.p.A. contro l’USL Umbria 1, avente a oggetto la deliberazione del Direttore generale n. 1347 del 22 dicembre 2022. La deliberazione disciplinava i rapporti giuridico-economici con i fornitori e i cessionari di crediti in caso di fatture contestate, rifiutate o stornate e di pretese creditorie ritenute indebite.

Premesse e posizione delle parti

La ricorrente, cessionaria di crediti vantati da fornitori di dispositivi medici e prodotti farmaceutici nei confronti dell’USL, ha impugnato anche la comunicazione con cui l’Azienda sanitaria le aveva richiesto una liberatoria sugli importi azionati e l’emissione di note di credito, prospettando, in mancanza, il riaddebito al fornitore delle somme e degli accessori.

Secondo la ricorrente, la procedura avrebbe consentito all’USL di emettere fatture di addebito prive di una prestazione sottostante, al solo fine di ottenere liberatorie e note di credito. Sono state dedotte violazioni del codice civile, del d.lgs. n. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dei principi di correttezza e buona fede, degli artt. 3, 24 e 111 Cost., della disciplina IVA e dei principi di correttezza e attendibilità della contabilità pubblica.

La società Nacatur International Import Export S.r.l. ha aderito alle censure della ricorrente. L’USL Umbria 1 ha eccepito la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la deliberazione fosse un mero atto interno di gestione, non direttamente lesivo, e che la controversia avesse natura civilistica.

Quadro normativo e criterio di giurisdizione

La Sezione ha richiamato l’art. 7, comma 8, c.p.a., secondo cui il ricorso straordinario è ammesso unicamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre applicato l’art. 7, comma 1, c.p.a., che collega la giurisdizione amministrativa alle controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.

Il riparto è stato esaminato secondo il criterio del petitum sostanziale, che impone di guardare all’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta e alla causa petendi, piuttosto che alla qualificazione formale prospettata dalla parte. In proposito sono state richiamate Cass., sezioni unite, n. 25456 del 26 ottobre 2017, n. 21522 del 15 settembre 2017 e n. 28211 del 31 ottobre 2019.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La deliberazione impugnata disciplina una procedura interna relativa ai pagamenti delle prestazioni rese all’Azienda sanitaria e alle modalità di liquidazione o recupero di somme corrisposte erroneamente o in misura superiore al dovuto nell’ambito di rapporti contrattuali.

La Sezione ha escluso che la deliberazione o il relativo atto attuativo siano espressione di poteri autoritativi. La controversia attiene invece a pretese patrimoniali e a posizioni di diritto soggettivo perfetto, maturate nell’ambito di rapporti contrattuali tra l’Azienda, i fornitori e i cessionari dei crediti. Ne consegue che non è individuabile l’esercizio di un potere amministrativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.

La Sezione ha inoltre osservato che alcune doglianze riguardano norme tributarie e fiscali, profili per i quali potrebbe sussistere la giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria.

Conclusione ed effetti

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Non sono state esaminate le censure sostanziali relative alla buona fede, ai ritardi di pagamento, alla disciplina IVA, all’abuso del diritto e alla contabilità pubblica.

Sono stati fatti salvi gli effetti dell’eventuale translatio iudicii, in caso di riproposizione della controversia davanti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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