Parere n. 2/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Giovanni Russo contro l’Agenzia delle entrate, l’Associazione Formez PA, la Commissione esaminatrice di concorso e nei confronti dei signori Patrizia Petralia, Rosalba Tripodo, Giuseppe Salvatore Paolo Lombardo per l’annullamento: a) dell’elenco regionale Sicilia, pubblicato il 17 settembre 2025, inerente la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione da inquadrare nell’area III, 1° livello; b) dell’esito della prova scritta digitale sostenuta il 30 maggio 2025; c) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte di pari data; d) dell’avviso pubblicato il 16 settembre 2025 contenente le tracce estratte e quelle non estratte, nelle parti di interesse; e) degli atti e/o verbali inerenti la formulazione dei quiz e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova sebbene allo stato sconosciuti; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sua posizione giuridica, tra cui: i) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse e ove lesivi, ii) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; iii) il bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per i suoi interessi; iiii) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; iiiii) la busta sorteggiata ove occorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’elenco regionale Sicilia e degli atti relativi alla prova scritta digitale della selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, risultato non idoneo alla selezione per la regione Sicilia, ha chiesto l’annullamento dell’elenco regionale pubblicato il 17 settembre 2025, dell’esito della prova scritta digitale sostenuta il 30 maggio 2025, degli avvisi relativi agli esiti e alle tracce, degli atti e verbali di formulazione e correzione dei quiz, nonché degli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, deducendo plurimi motivi di illegittimità. Il Consiglio di Stato è stato chiamato a esaminare anche la domanda cautelare e, in via istruttoria, a verificare i fatti e la documentazione rilevante mediante relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché non era pervenuta la rituale relazione istruttoria richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha quindi sospeso l’adozione del parere sul merito e sulle questioni preliminari, ordinando al Ministero di trasmettere entro sessanta giorni una relazione dettagliata e documentata sui fatti, previamente partecipata al difensore del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. Quanto alla domanda cautelare, la Sezione l’ha respinta, non ravvisando allo stato elementi idonei a fondare un manifesto apprezzamento positivo del fumus boni iuris e del periculum in mora. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026.
Osservazioni
Istruttoria sul ricorso
Il ricorso non è maturo per la decisione in assenza della rituale relazione istruttoria richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione dettagliata e documentata sui fatti, previamente partecipata al difensore del ricorrente, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è respinta poiché, allo stato degli atti, non emergono elementi tali da consentire un manifesto positivo apprezzamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Il ricorso è trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere definitivo è rinviato in attesa dell’integrazione istruttoria.
Massime di principio
- Quando, nell’ambito di un ricorso straordinario, la documentazione acquisita non consente di ritenere la causa matura per la decisione, la Sezione consultiva può sospendere l’adozione del parere e disporre l’acquisizione di una relazione istruttoria dettagliata e documentata.
- La relazione istruttoria richiesta dall’amministrazione deve essere previamente partecipata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Stato, per formulare osservazioni e controdeduzioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la definizione del ricorso, che può essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
- La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede, allo stato degli atti, elementi idonei a evidenziare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora; in difetto di tale positivo apprezzamento, l’istanza deve essere respinta anche se la decisione sul merito è rinviata per esigenze istruttorie.
Ricorso straordinario contro gli esiti di una selezione per addetti alla riscossione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato direttamente presso il Consiglio di Stato, proposto da un partecipante risultato non idoneo alla selezione regionale in Sicilia per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione, da inquadrare nell’area III, primo livello. Il ricorso è rivolto contro l’Agenzia delle entrate, Formez PA e la commissione esaminatrice, con il coinvolgimento di altri partecipanti alla selezione.
Atti impugnati e domanda cautelare
Il ricorrente ha impugnato l’elenco regionale Sicilia pubblicato il 17 settembre 2025, l’esito della prova scritta digitale sostenuta il 30 maggio 2025, gli avvisi relativi alla pubblicazione degli esiti e delle tracce, gli atti e verbali concernenti la formulazione e la correzione dei quiz, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusi gli eventuali atti di convocazione, scelta delle sedi e contratti di lavoro stipulati nelle more.
Sono stati dedotti plurimi motivi di censura, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo del parere. Il ricorrente ha inoltre formulato istanza cautelare chiedendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Incombenti istruttori
La Sezione, con nota del 30 settembre 2025, aveva chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasmettere entro venti giorni una relazione dettagliata e documentata sui fatti, da inoltrare previamente anche al difensore del ricorrente per consentire eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Poiché la relazione istruttoria rituale non è pervenuta, il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione. Ha pertanto disposto che il Ministero provveda entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, che dovrà disporre di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
In caso di mancato e ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Valutazione della domanda cautelare
La Sezione ha respinto la domanda cautelare. Allo stato degli atti non sono stati ravvisati elementi tali da consentire un manifesto positivo apprezzamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La valutazione è limitata alla fase cautelare e non anticipa la decisione sulle questioni preliminari o sul merito del ricorso.
Conclusioni e rinvio
Il Consiglio di Stato ha fatto salva ogni decisione in rito e nel merito, ha respinto l’istanza cautelare, ha sospeso l’adozione del parere in attesa degli adempimenti istruttori e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. L’esito complessivo è quindi interlocutorio: non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità o sulla fondatezza delle censure proposte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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