Parere n. 6/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto, ex art. 11 comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) avverso i «giudizi individuali negativi e del giudizio collegiale negativo in ordine al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale (“a.s.n.”) di prima fascia nel settore concorsuale (“s.c.”) 12/C1 – diritto costituzionale».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro i giudizi individuali e il giudizio collegiale negativi relativi al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato i giudizi negativi formulati dalla Commissione ASN, deducendo, da un lato, eccesso di potere per carenza istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, in particolare per la brevità del tempo risultante dai verbali per l’esame delle pubblicazioni; dall’altro, violazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del d.m. n. 76 e dell’allegato B del medesimo decreto, sostenendo che la Commissione avrebbe attribuito un peso eccessivo alle pubblicazioni, insufficiente ai titoli, nonostante il superamento di due mediane su tre. Il Ministero ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente aveva successivamente conseguito l’abilitazione per la seconda fascia nel medesimo settore concorsuale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha quindi prescisso dall’esame dell’eccezione ministeriale di sopravvenuta carenza di interesse. La mancanza di alcune pagine del ricorso non ha impedito l’esame delle censure, risultate intelligibili. Il primo motivo è stato respinto perché il tempo indicato nei verbali delle riunioni non coincide necessariamente con il tempo complessivo dedicato dai commissari allo studio delle pubblicazioni, che potevano essere scaricate e analizzate anteriormente alle sedute collegiali. Inoltre, i giudizi individuali sulle pubblicazioni e sul profilo del candidato sono stati ritenuti approfonditi e adeguatamente motivati. Il secondo motivo è stato respinto perché titoli e pubblicazioni costituiscono entrambi elementi necessari della valutazione, ma possono ricevere valutazioni non coincidenti senza determinare contraddittorietà o illegittimità. Il superamento delle mediane ha rilievo quantitativo, ma non è decisivo, prevalendo il giudizio qualitativo della Commissione sulla maturità scientifica. Le censure miravano, in sostanza, a sostituire la valutazione del ricorrente a quella della Commissione, senza evidenziare manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Osservazioni
Primo motivo - Eccesso di potere per carenza istruttoria e manifesta illogicità
La brevità dei tempi risultanti dai verbali delle sedute non dimostra l’insufficienza dell’istruttoria, poiché i commissari potevano avere scaricato e studiato le pubblicazioni prima delle riunioni. I giudizi individuali e collegiali risultano inoltre adeguatamente argomentati.
Secondo motivo - Valutazione di titoli, pubblicazioni e mediane
La normativa ASN impone la valutazione sia dei titoli sia delle pubblicazioni, ma non richiede che le relative valutazioni siano necessariamente convergenti. Il superamento delle mediane costituisce un elemento quantitativo rilevante, ma non decisivo rispetto al giudizio qualitativo sulla maturità scientifica del candidato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
120 giorni; ulteriori trenta giorni
Consente al ricorrente, decorso il termine per la trasmissione degli atti, di depositare direttamente il ricorso presso il Consiglio di Stato dopo aver previamente richiesto al Ministero gli adempimenti previsti.
art. 16, l. 240/2010
Prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e demanda alla normativa attuativa la disciplina concreta della procedura.
d.m. n. 76
Stabilisce criteri e parametri per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale e per l’accertamento della qualificazione dei commissari.
art. 3, d.m. n. 76
La commissione formula un motivato giudizio di merito ... basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
Impone una valutazione analitica e motivata di titoli e pubblicazioni, secondo criteri e parametri predeterminati e ponderati in modo equilibrato.
art. 5, d.m. n. 76
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati.
Attribuisce rilievo centrale al giudizio qualitativo sulla maturità scientifica, fondato sulla qualità, originalità e riconoscimento dei risultati, oltre che sui titoli e sui parametri quantitativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il tempo risultante dai verbali delle sedute collegiali non è di per sé indicativo del tempo complessivamente dedicato alla valutazione delle pubblicazioni, quando queste erano disponibili ai commissari anche prima delle riunioni.
- Il giudizio della Commissione ASN sulla maturità scientifica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Titoli e pubblicazioni sono componenti autonome ma entrambe necessarie della valutazione ASN; la diversa valutazione dei due profili non è, di per sé, contraddittoria né illegittima.
- Il superamento delle mediane ha valore rilevante ma non decisivo, poiché gli indicatori sono quantitativi e non sostituiscono il giudizio qualitativo della Commissione sulla maturità scientifica del candidato.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per sostituire la valutazione soggettiva del candidato a quella della Commissione, in assenza di vizi macroscopici della discrezionalità tecnica.
Ricorso straordinario contro il giudizio negativo di abilitazione scientifica nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un professore universitario contro i giudizi individuali e il giudizio collegiale negativi relativi alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale. Il ricorso è stato depositato presso il Ministero e, decorso il termine previsto dall’art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971, direttamente presso il Consiglio di Stato.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso risultava privo di alcune pagine. La Sezione ha comunque ritenuto intelligibili le censure e ha proceduto all’esame, anche perché né il Ministero né il ricorrente hanno trasmesso una copia integrale nonostante la richiesta formulata nel precedente parere interlocutorio.
Il Ministero ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente aveva conseguito, in una successiva procedura, l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel medesimo settore concorsuale. Il ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione. La Sezione, ritenendo il ricorso infondato nel merito, ha ritenuto possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha articolato due principali censure:
- eccesso di potere per carenza istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, fondato soprattutto sulla brevità del tempo risultante dai verbali per l’esame delle pubblicazioni;
- violazione dell’art. 3 e dell’art. 4 del d.m. n. 76, dell’allegato B e delle relative mediane, per avere la Commissione espresso giudizi negativi sulle pubblicazioni senza attribuire adeguato peso ai titoli, nonostante il superamento di due mediane su tre.
Valutazione dei tempi di esame
La Sezione ha respinto la prima censura. Secondo i chiarimenti ministeriali, i commissari potevano scaricare dalla piattaforma ASN la documentazione dei candidati in qualsiasi momento e, quindi, studiare le pubblicazioni prima delle sedute indicate nei verbali.
Ne consegue che non è possibile ricavare automaticamente dal solo orario delle riunioni il tempo complessivo dedicato alla valutazione. Il parere richiama Cons. Stato, Sez. VII, 3 marzo 2025, n. 1786, secondo cui la lettura delle produzioni scientifiche può avvenire anteriormente alla fase collegiale, nella quale viene formulato il giudizio, e la congruità dei tempi di valutazione non è sindacabile quando sia comprovata la disponibilità anticipata degli elementi da esaminare.
La Sezione ha inoltre rilevato che i giudizi individuali erano approfonditi sia con riguardo alle singole pubblicazioni sia con riguardo al profilo complessivo del candidato. Anche il giudizio collegiale risultava adeguatamente formulato e non era stato oggetto di specifiche contestazioni ulteriori.
Titoli, pubblicazioni e mediane
La Sezione ha richiamato la disciplina della legge n. 240/2010 e del d.m. n. 76. L’art. 3 del decreto impone alla Commissione di formulare un motivato giudizio di merito basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, applicando i criteri e i parametri stabiliti per la fascia interessata.
Per la seconda fascia, l’art. 5 del decreto individua nella maturità scientifica il risultato da accertare, considerando la qualità e l’originalità della ricerca, il riconoscimento conseguito nel panorama scientifico e gli ulteriori criteri relativi a pubblicazioni e titoli.
Il Consiglio di Stato ha precisato che titoli e produzione scientifica sono elementi diversi e non omogenei. È quindi possibile che un candidato riceva una valutazione positiva per i titoli e negativa per le pubblicazioni, o viceversa, senza che ciò determini automaticamente contraddittorietà o illegittimità.
Il superamento delle mediane è stato qualificato come elemento rilevante, ma non decisivo. Le mediane hanno infatti natura quantitativa, mentre il giudizio finale deve concentrarsi sulla maturità scientifica complessiva, accertata dalla Commissione attraverso la valutazione qualitativa delle pubblicazioni e dei titoli.
Discrezionalità tecnica della Commissione
La valutazione della Commissione ASN esprime un’ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato può intervenire soltanto quando la valutazione sia manifestamente arbitraria, illogica, irrazionale, irragionevole o fondata su un travisamento dei fatti.
Nel caso esaminato, le censure non hanno evidenziato tali vizi, ma hanno proposto una diversa lettura delle pubblicazioni e dei risultati della procedura, con l’obiettivo di sovrapporre la valutazione del candidato a quella dell’organo tecnico.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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