Salta al contenuto
Parere

Parere n. 5/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. Giuseppe Fernando Galizia contro la Regione Basilicata e nei confronti della Water Life s.r.l. per l’annullamento della comunicazione prot. n. 0244630 del 24 novembre 2023, con la quale la sua istanza prot. n. IST21002149 dell'8/01/2021 e di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio e preordinato a quello impugnato, siccome connesso e correlato.

Giustizia amministrativa202500228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della comunicazione regionale del 24 novembre 2023 di inammissibilità dell’istanza presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane".

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui la Regione Basilicata ha dichiarato inammissibile la sua domanda di agevolazione, ritenendo errato il punteggio autoattribuito per la storicità dell’attività professionale. L’amministrazione aveva computato soltanto i mesi decorrenti dall’apertura dell’ultima partita IVA, avvenuta il 20 novembre 2006, riconoscendo 163 mesi e un punteggio di 1,630, inferiore al punteggio minimo necessario per lo scorrimento della graduatoria. Il ricorrente ha sostenuto che dovessero essere computati tutti i periodi nei quali aveva esercitato la medesima attività professionale, anche se svolti attraverso diverse partite IVA: 113 mesi relativi all’attività iniziata nel 1989, 96 mesi relativi all’attività svolta tramite uno studio associato dal gennaio 1998 al dicembre 2006 e 162 mesi relativi all’attività svolta dal gennaio 2007 al giugno 2020, per complessivi 371 mesi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi criteri, l’erroneità della motivazione, l’eccesso di potere, il travisamento dei presupposti di fatto, la contraddittorietà e l’erroneità del provvedimento.

Il parere

La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per il suo accoglimento. L’Avviso richiedeva, per l’accesso alle agevolazioni, che il libero professionista avesse una partita IVA aperta alla data della candidatura e prevedeva, ai fini del punteggio di storicità, il computo dei mesi di attività professionale fino al 30 giugno 2020 secondo i dati risultanti dal modello dell’Agenzia delle Entrate. Secondo il Consiglio di Stato, tale disciplina non imponeva che l’attività fosse stata esercitata mediante un’unica partita IVA ininterrotta. La limitazione operata dalla Regione ai soli periodi riferiti all’ultima partita IVA è stata ritenuta non convincente e irragionevole, poiché per tutti i periodi dichiarati risultavano presenti sia l’iscrizione all’Ordine professionale, risalente al 2 febbraio 1989, sia una partita IVA riferibile all’attività esercitata. Doveva quindi essere computata l’intera attività professionale documentata, pari a 371 mesi, con conseguente illegittimità della declaratoria di inammissibilità.

Osservazioni

Computo della storicità dell’attività professionale

Il criterio previsto dall’Avviso deve essere interpretato nel senso che sono computabili tutti i periodi di effettivo esercizio dell’attività professionale assistiti dall’iscrizione all’Ordine e dall’esistenza di una partita IVA, anche quando l’attività sia stata svolta mediante partite IVA diverse e non attraverso un’unica posizione fiscale ininterrotta.

Illegittimità della declaratoria di inammissibilità

La Regione non poteva limitare il computo ai soli mesi decorrenti dall’apertura dell’ultima partita IVA, poiché tale limitazione non era prevista dall’Avviso e risultava irragionevole rispetto alla finalità del criterio di storicità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio nell’ambito del quale è stato richiesto il parere vincolante del Consiglio di Stato.

  • Avviso pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane", art. 3, punto 1, lett. a)

    "essere costituite e attive [...] e per i liberi professionisti o associazioni di professionisti avere la partita IVA aperta a tale data"

    Per l’accesso alle agevolazioni era sufficiente che il libero professionista avesse una partita IVA aperta alla data di inoltro della candidatura; la disposizione non richiedeva che la partita IVA fosse unica e ininterrotta per tutta la durata dell’attività professionale.

  • Avviso pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane", art. 10, comma 3

    "storicità dell'impresa e/o dell'attività/libero professionale Punteggio: numero mesi di attività fino alla data del 30 giugno 2020 /100"

    Il punteggio di storicità deve essere determinato considerando i mesi complessivi di attività professionale effettivamente svolta fino al 30 giugno 2020.

  • Regolamento (CE) n. 651/2014, Allegato I

    Richiamato dall’Avviso per la definizione delle PMI beneficiarie.

Massime di principio

  • Quando un bando attribuisce un punteggio alla storicità dell’attività professionale, il computo deve riflettere la durata complessiva dell’attività effettivamente esercitata e non può essere limitato ai periodi coperti da un’unica partita IVA, se il bando non prevede espressamente tale requisito.
  • Il requisito della partita IVA richiesto per l’ammissione alla procedura alla data della domanda non equivale, in assenza di una previsione esplicita, all’obbligo di mantenere la medesima partita IVA per l’intero periodo rilevante ai fini del punteggio di storicità.
  • Nella valutazione dei requisiti e dei punteggi previsti da un avviso pubblico, l’amministrazione deve interpretare la lex specialis in modo coerente con la funzione sostanziale del criterio e secondo ragionevolezza, evitando limitazioni non previste testualmente.
  • Ai fini del riconoscimento della storicità dell’attività libero-professionale, possono rilevare periodi distinti e non consecutivi, purché ciascun periodo risulti assistito dai requisiti sostanziali richiesti, quali l’iscrizione all’albo professionale e l’esistenza di una partita IVA riferibile all’attività esercitata.

Computo della storicità dell’attività professionale ai fini di un’agevolazione regionale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un libero professionista contro la Regione Basilicata, in relazione all’Avviso pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane". Il ricorrente ha impugnato la comunicazione regionale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di agevolazione per insufficienza del punteggio relativo alla storicità dell’attività professionale.

La procedura e il provvedimento impugnato

Il ricorrente aveva presentato domanda l’8 gennaio 2021. Nel corso dell’istruttoria, la Regione aveva rilevato che il punteggio autoattribuito per la storicità dell’attività professionale non era corretto. In particolare, l’amministrazione aveva considerato soltanto l’attività risultante dall’ultima partita IVA, aperta il 20 novembre 2006, riconoscendo 163 mesi di attività e un punteggio di 1,630, inferiore al punteggio minimo di 5,554 richiesto per lo scorrimento della graduatoria.

Dopo il preavviso di inammissibilità, il ricorrente aveva presentato osservazioni e chiesto l’annullamento in autotutela, sostenendo di avere esercitato la medesima professione per complessivi 371 mesi attraverso più posizioni fiscali:

  • 113 mesi relativi all’attività iniziata il 6 agosto 1989;
  • 96 mesi relativi all’attività svolta tramite uno studio associato dal gennaio 1998 al dicembre 2006;
  • 162 mesi relativi all’attività svolta dal gennaio 2007 al giugno 2020.

La Regione aveva confermato l’inammissibilità. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nella relazione istruttoria, aveva concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’Avviso quale lex specialis.

Disciplina dell’Avviso pubblico

L’art. 3 dell’Avviso consentiva l’accesso alle agevolazioni alle PMI e ai liberi professionisti che realizzassero investimenti in sedi operative situate in Basilicata e che, alla data della candidatura telematica, fossero costituiti e attivi. Per i liberi professionisti era richiesto di avere la partita IVA aperta alla data della domanda; per le professioni ordinistiche era inoltre richiesta l’iscrizione all’albo professionale.

L’art. 10, comma 3, stabiliva il criterio della storicità dell’impresa o dell’attività libero-professionale, attribuendo un punteggio corrispondente al numero dei mesi di attività fino al 30 giugno 2020, diviso per cento. L’Avviso indicava, per le attività professionali, che il conteggio decorresse dalla data di avvio dell’esercizio della professione risultante dal modello dell’Agenzia delle Entrate.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha preliminarmente rilevato che la relazione istruttoria era stata comunicata al ricorrente e che il contraddittorio risultava pertanto rispettato.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa al computo dei periodi di attività. La Regione aveva interpretato l’Avviso nel senso che potesse rilevare soltanto il periodo coperto dall’ultima partita IVA, aperta nel 2006. Tale interpretazione è stata ritenuta non convincente e irragionevole.

Secondo la Sezione, l’Avviso richiedeva che il professionista avesse una partita IVA aperta al momento della presentazione della domanda, ma non stabiliva che la partita IVA dovesse essere unica e ininterrotta per tutta la durata dell’attività professionale. Per tutti i periodi dichiarati dal ricorrente risultavano, invece, presenti i requisiti sostanziali dell’iscrizione all’Ordine professionale e dell’esistenza di una partita IVA riferibile all’attività esercitata.

Il ricorrente risultava iscritto all’Ordine dei medici odontoiatri dal 2 febbraio 1989. Pertanto, ai fini della storicità, doveva essere considerata l’intera attività professionale documentata, pari a 371 mesi.

Conclusioni

La limitazione del computo ai soli periodi riferiti all’ultima partita IVA non era prevista dall’Avviso e introduceva una condizione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla lex specialis. Poiché il corretto computo dei mesi di attività conduceva al riconoscimento di una storicità pari a 371 mesi, la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta illegittima.

La Sezione Prima ha quindi espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.