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Parere

Parere n. 3/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Sarsina (FC) contro Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP-RA) delle Province di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, e nei confronti di Palaplauto 2020 S.r.l., per l’annullamento del provvedimento di diniego della SABAP del 7 maggio 2024 sul progetto di ricostruzione/ampliamento di un impianto sportivo.

Giustizia amministrativa202500222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del 7 maggio 2024 relativo al progetto di ricostruzione e ampliamento di un impianto sportivo in area di rilevante interesse archeologico, nonché del provvedimento ministeriale che ha dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso gerarchico.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il Comune di Sarsina ha impugnato il diniego della Soprintendenza al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del d.lgs. 42/2004 per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport e di un campo da gioco esterno, deducendo: violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per asserito contrasto con precedenti indicazioni della Soprintendenza; violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.; violazione del d.lgs. n. 42/2004, indeterminatezza del procedimento ed eccesso o sviamento di potere in relazione all'art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 1199/1971 in relazione alla declaratoria ministeriale di inammissibilità e irricevibilità del ricorso gerarchico. L'area, prossima al Foro romano di Sarsina, era stata interessata da verifiche e scavi archeologici preventivi, sorveglianza archeologica e importanti rinvenimenti, riconducibili a un complesso monumentale tardo-repubblicano e alto-imperiale. La Soprintendenza aveva quindi avviato la verifica dell'interesse culturale e imposto la conservazione integrale in situ dei reperti, con successivo preavviso di diniego e diniego definitivo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché la nota del 30 dicembre 2022 costituiva un atto endoprocedimentale e tecnico-operativo, privo di natura provvedimentale, sicché il successivo diniego non integrava una revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Le indicazioni precedenti contenevano inoltre la riserva di ulteriori prescrizioni all'esito degli scavi e degli eventuali rinvenimenti. È stata esclusa anche la violazione del principio di leale collaborazione, poiché la Soprintendenza aveva mantenuto una costante interlocuzione con il Comune e con le imprese coinvolte, operando con trasparenza e persino promuovendo finanziamenti ministeriali per il progetto. Le censure relative al d.lgs. n. 42/2004, all'indeterminatezza del procedimento e all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 sono state ritenute infondate: il procedimento di verifica archeologica e culturale risultava correttamente attivato e concluso, alla luce dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 25, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 50/2016, ratione temporis applicabile. Infine, è stata ritenuta corretta la reiezione del ricorso gerarchico, poiché il diniego della Soprintendenza era un atto definitivo, non soggetto a ricorso gerarchico, essendo stato adottato nell'esercizio di competenze proprie non sottoposte a revisione gerarchica. Avverso tale atto erano esperibili il ricorso giurisdizionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Osservazioni

Art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 - Natura della nota della Soprintendenza

La nota del 30 dicembre 2022, recante comunicazione relativa a rinvenimenti archeologici e indicazioni tecnico-operative, è un atto endoprocedimentale privo di valore provvedimentale. Il successivo diniego non costituisce pertanto revoca o modifica di un precedente provvedimento ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Art. 120 Cost. - Leale collaborazione

Non sussiste violazione del principio di leale collaborazione quando l'amministrazione di tutela abbia mantenuto una documentata interlocuzione con l'ente interessato, esercitato con trasparenza le proprie competenze e adottato iniziative di sostegno, anche finanziario, compatibili con la tutela dell'interesse pubblico.

D.lgs. n. 42/2004 e verifica preventiva dell'interesse archeologico

Il procedimento è legittimamente avviato quando, in presenza di lavori pubblici in area archeologicamente sensibile, la Soprintendenza richieda saggi e attività di verifica preventiva e si riservi ulteriori prescrizioni in relazione agli esiti degli scavi e dei rinvenimenti.

Art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Preavviso di diniego

Il preavviso di diniego e il successivo diniego definitivo risultano legittimi quando le osservazioni dell'interessato non introducano elementi nuovi idonei a superare i motivi ostativi e non sia presentata una variante progettuale capace di rendere l'intervento compatibile con la tutela archeologica.

Art. 1 del d.P.R. n. 1199/1971 - Ricorso gerarchico

Il ricorso gerarchico è ammesso contro gli atti non definitivi. Il diniego adottato dalla Soprintendenza nell'esercizio di competenze proprie, non sottoposte a revisione da parte di una struttura gerarchicamente superiore, è invece definitivo e può essere impugnato soltanto in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"

    La disposizione presuppone l'esistenza di un provvedimento suscettibile di revoca; non si applica a una precedente nota endoprocedimentale e tecnico-operativa priva di valore provvedimentale.

  • art. 120 Cost.

    Il principio di leale collaborazione non è violato quando la Soprintendenza abbia mantenuto una costante interlocuzione con il Comune e abbia esercitato le proprie competenze con lealtà e trasparenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è compatibile con il successivo provvedimento negativo quando le osservazioni dell'interessato non apportino elementi nuovi e non venga presentata una variante progettuale.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 42/2004

    "In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente"

    La norma legittima la richiesta di saggi archeologici preventivi per lavori pubblici in aree di interesse archeologico.

  • art. 25, commi 9 e 11, d.lgs. 50/2016

    Il comma 9, lett. c), richiamava i complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito; il comma 11 prevedeva l'inclusione delle prescrizioni nei provvedimenti di tutela e l'avvio del procedimento di dichiarazione previsto dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. 42/2004.

    La disciplina della verifica preventiva dell'interesse archeologico consente, in presenza di complessi di particolare rilevanza, prescrizioni di conservazione integrale in situ e l'avvio del procedimento di tutela culturale.

  • artt. 10, comma 1, e 12 d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni costituiscono il fondamento della verifica dell'interesse culturale e del successivo vincolo espresso sul complesso archeologico.

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    "Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse"

    Il ricorso gerarchico presuppone la non definitività dell'atto. Il diniego della Soprintendenza, adottato nell'esercizio di competenze proprie, è stato ritenuto definitivo.

  • art. 5 d.P.R. 1199/1971

    Non impone l'esame nel merito di un ricorso gerarchico proposto contro un atto già definitivo e, quindi, non suscettibile di tale rimedio.

Massime di principio

  • Una nota contenente indicazioni tecniche, prescrizioni operative o riserve di ulteriori valutazioni, adottata nel corso di un procedimento di tutela, ha natura endoprocedimentale quando non esprime una determinazione definitiva sull'istanza e non produce autonomamente effetti lesivi; il successivo provvedimento conclusivo non costituisce revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
  • In presenza di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, la Soprintendenza può richiedere saggi preventivi, sorveglianza e ulteriori attività di scavo, anche in momenti successivi, quando gli esiti delle indagini o i nuovi rinvenimenti rendano necessaria una rivalutazione della compatibilità dell'intervento.
  • La verifica preventiva dell'interesse archeologico può condurre, quando la conservazione del complesso non sia altrimenti assicurabile, alla prescrizione dell'integrale mantenimento in situ e all'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale.
  • Il preavviso di diniego è seguito legittimamente dal diniego definitivo quando le osservazioni dell'interessato non superino i motivi ostativi e non sia proposta una soluzione progettuale alternativa idonea a rendere l'opera compatibile con le esigenze di tutela.
  • Il ricorso gerarchico è esperibile soltanto contro atti amministrativi non definitivi. Un provvedimento adottato da un organo nell'esercizio di competenze proprie, non soggette a revisione gerarchica secondo l'assetto normativo e organizzativo, è definitivo e può essere impugnato mediante ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Diniego di un impianto sportivo in area archeologica

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Comune di Sarsina contro il Ministero della cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, avente ad oggetto il diniego alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport e di un campo da gioco esterno in prossimità del Foro romano di Sarsina.

Premesse e svolgimento del procedimento

L'area interessata presentava una rilevante consistenza archeologica. La Soprintendenza aveva richiesto, già nel 2018, l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico e lo svolgimento di trincee preventive, riservandosi di formulare il parere definitivo e ulteriori prescrizioni sulla base degli esiti delle indagini.

Successivamente era stata prescritta la sorveglianza archeologica durante tutte le lavorazioni. Gli scavi avevano portato a importanti rinvenimenti, tali da rendere necessario uno scavo scientifico stratigrafico estensivo, la revisione del cronoprogramma e l'adeguamento delle risorse economiche. La Soprintendenza si era anche attivata per ottenere finanziamenti ministeriali a sostegno delle attività archeologiche e del progetto.

A seguito dei ritrovamenti, riconducibili a un articolato complesso monumentale tardo-repubblicano e alto-imperiale, la Soprintendenza aveva avviato d'ufficio la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/2004. Nel febbraio 2024 era stato apposto un vincolo espresso per preminente interesse culturale, con la prescrizione della conservazione integrale del complesso in situ.

Atti impugnati e motivi di ricorso

Il Comune ha impugnato il diniego del 7 maggio 2024, il preavviso di rigetto del 15 novembre 2023 e il provvedimento della Direzione generale del Ministero della cultura che aveva dichiarato inammissibile e irricevibile il ricorso gerarchico proposto contro il diniego.

Le censure riguardavano:

  • la violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990;
  • la violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.;
  • la violazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • l'eccesso e lo sviamento di potere;
  • la violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 1199/1971 in relazione al ricorso gerarchico.

Valutazione sulla pretesa revoca

La Sezione ha escluso la violazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La nota della Soprintendenza del 30 dicembre 2022, contenente indicazioni tecnico-operative a seguito dei rinvenimenti, non era un provvedimento definitivo, ma un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia provvedimentale.

La Soprintendenza, inoltre, aveva espressamente mantenuto la possibilità di formulare ulteriori prescrizioni in relazione all'andamento degli scavi e ai nuovi ritrovamenti. Il diniego finale rappresentava quindi l'esito del procedimento alla luce delle risultanze sopravvenute e non la revoca di una precedente determinazione favorevole.

Leale collaborazione e condotta della Soprintendenza

È stata respinta anche la censura relativa all'art. 120 Cost. Il Consiglio di Stato ha valorizzato la costante interlocuzione tra la Soprintendenza, il Comune e le imprese incaricate dei lavori, nonché la trasparenza dell'attività istruttoria e l'iniziativa ministeriale per il reperimento di finanziamenti destinati al progetto e alle attività archeologiche.

Tali elementi hanno escluso una condotta contraria ai doveri di leale collaborazione nell'esercizio delle competenze di tutela.

Regolarità del procedimento di tutela archeologica

La Sezione ha ritenuto correttamente instaurato e concluso il procedimento. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 42/2004 consente al soprintendente di richiedere saggi archeologici preventivi per lavori pubblici in aree di interesse archeologico, anche quando non siano ancora intervenute la verifica o la dichiarazione dell'interesse culturale.

Nel caso concreto trovava inoltre applicazione la disciplina dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016, vigente all'epoca dell'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il comma 9, lettera c), riguardava i complessi la cui conservazione non può essere assicurata se non mediante il mantenimento integrale in sito; il comma 11 collegava a tale ipotesi l'inserimento delle prescrizioni nei provvedimenti di tutela e l'avvio del procedimento previsto dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. 42/2004.

Alla luce dei rinvenimenti e della necessità di conservare il complesso archeologico nel suo contesto, il diniego è stato ritenuto coerente con il quadro normativo e con l'attività istruttoria svolta.

Preavviso di diniego

Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto viziato. Il Comune aveva presentato osservazioni, ma la Soprintendenza aveva rilevato che esse non introducevano elementi nuovi idonei a superare i motivi ostativi. Inoltre, non era stata presentata una variante progettuale capace di rendere l'intervento compatibile con le esigenze di tutela archeologica.

Ricorso gerarchico

La declaratoria ministeriale di inammissibilità e irricevibilità del ricorso gerarchico è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso gerarchico è ammesso contro atti non definitivi.

Il diniego della Soprintendenza era invece definitivo, poiché adottato nell'esercizio di competenze proprie non sottoposte, secondo la disciplina normativa e organizzativa richiamata, alla revisione di una struttura gerarchicamente superiore. Contro tale atto erano esperibili il ricorso giurisdizionale oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma non il ricorso gerarchico.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto integrale del ricorso straordinario, ritenendo legittimi sia il diniego della Soprintendenza sia la declaratoria ministeriale relativa al ricorso gerarchico.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciVincolo culturaleRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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