Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2005, recuperando a tassazione maggiori redditi derivanti dall'omessa dichiarazione di canoni di locazione relativi a immobili siti in Melito. Il contribuente aveva contestato l'atto eccependo, in via preliminare, la tardività/notifica oltre il termine di decadenza e, nel merito, sostenendo di non essere proprietario dei cespiti perché non erano stati stipulati i contratti definitivi dopo i preliminari, e comunque di aver dichiarato quanto realmente percepito. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato il perfezionamento della notifica nei tempi e nei modi asseriti e, sul merito, aveva valorizzato la carenza di prova circa le ragioni della pretesa erariale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che la notifica si era perfezionata per l'Ufficio alla data di accettazione della raccomandata da parte dell'ufficio postale, quindi entro il termine di decadenza; 2) violazione dell'art. 17 D.P.R. n. 131/1986, dell'art. 41 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non aveva provato la risoluzione dei contratti di locazione né il mancato percepimento dei canoni, sicché la CTR aveva errato nel ritenere insussistente la prova della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Sul primo ha affermato che, in materia di avvisi di accertamento tributari, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini del rispetto del termine di decadenza rileva, per il notificante, la data di accettazione della raccomandata da parte dell'ufficio postale, non quella della successiva conoscenza da parte del contribuente. Sul secondo ha ritenuto che la CTR avesse escluso apoditticamente la prova della pretesa erariale senza verificare se il contribuente avesse dimostrato il diverso importo effettivamente dovuto in dichiarazione, nonostante la registrazione dei contratti di locazione e l'assenza di prova della risoluzione degli stessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
In tema di notificazione degli atti tributari, ai fini del rispetto dei termini per la decadenza dal potere impositivo rileva la fase di perfezionamento della notifica per il notificante, con applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti.
La norma è richiamata come base del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per gli atti tributari.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa fiscale e della rilevanza dei contratti di locazione registrati ai fini della tassazione dei canoni.
Richiamato dalla ricorrente quale norma del sistema dell'accertamento tributario posto a fondamento dell'avviso.
Il contribuente deve provare i fatti posti a fondamento della propria contestazione sostanziale, mentre la CTR non poteva escludere la pretesa senza verificare la prova del diverso importo dichiarabile.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata per dedurre, rispettivamente, violazione di legge ed error in procedendo.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli avvisi di accertamento tributari, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, conta per l'amministrazione la data in cui essa abbia consegnato l'atto al servizio postale o comunque posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non la data successiva di effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera anche per gli atti impositivi tributari e rende irrilevanti, per il notificante, le vicende della fase esecutiva successive alla spedizione.
- Quando la pretesa fiscale riguarda redditi da locazione relativi a contratti registrati, il contribuente che contesti l'ammontare richiesto deve dimostrare i fatti impeditivi o modificativi allegati, come la risoluzione dei contratti o il diverso importo effettivamente dovuto/dichiarabile.
- Il giudice di merito non può escludere la fondatezza della pretesa erariale con affermazioni apodittiche o senza un concreto raffronto tra i dati posti a base dell'accertamento e le allegazioni probatorie del contribuente.
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