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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11323 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Banca aveva chiesto il rimborso degli interessi relativi a crediti IRPEG degli anni 1984 e 1985, compensati nella dichiarazione Modello 760 del 1992 per pagare l’imposta sostitutiva sui fabbricati prevista dalla L. n. 413/1991. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto il ricorso solo in parte; la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 15 del 20 maggio 2008, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quello incidentale della Banca, ritenendo prescritto il diritto al rimborso: il termine decennale era scaduto il 31 dicembre 2000 per gli interessi del 1984 e il 31 dicembre 2001 per quelli del 1985, mentre le istanze erano state presentate il 21 ottobre 2002. In cassazione la Banca ha dedotto: omessa valutazione della comunicazione dell’Agenzia del 15 ottobre 2003, asseritamente riconoscimento del credito e rinuncia alla prescrizione; violazione e omessa applicazione dell’art. 2, comma 58, L. n. 350/2003, che a suo avviso impediva all’Agenzia di opporre la prescrizione; e vizi relativi agli interessi maturati dopo la compensazione del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è inammissibile sia per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., sia perché la dedotta rinuncia alla prescrizione non era stata sottoposta al giudice d’appello. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché la questione fondata sulla L. n. 350/2003 era nuova; inoltre, la Corte ha precisato che l’art. 2, comma 58, della legge costituisce un invito agli uffici e non una regola direttamente applicabile dal giudice. Il quarto motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi e del quesito di diritto, genericità e mancato confronto con la ragione della decisione d’appello: la prescrizione degli interessi maturati fino alla compensazione del 1992 faceva venir meno anche l’ulteriore domanda di interessi sugli interessi maturati dopo tale data. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale. La Banca è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 9.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi, prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., nel caso in cui venga dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.

    Nel regime processuale applicabile alla controversia, il motivo di ricorso per vizio di motivazione doveva contenere il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.; la sua mancanza comportava l’inammissibilità. La Corte ha rilevato la stessa carenza anche per il quarto motivo e, per quest’ultimo, ha rilevato inoltre l’assenza del quesito di diritto.

  • Art. 2937 c.c.

    La Banca invocava la norma sostenendo che la comunicazione dell’Agenzia successiva alla prescrizione costituisse rinuncia alla prescrizione. La Corte non ha deciso nel merito se la comunicazione avesse tale valore, poiché la questione era nuova e non risultava proposta davanti al giudice d’appello.

  • Art. 2, comma 58, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    In ogni caso è anche eccezione infondata atteso che i limiti alla proponibilità della eccezione di prescrizione, posti della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58, si risolvono in un mero invito rivolto agli Uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.

    La disposizione è intesa come un invito rivolto agli uffici dell’Amministrazione a non opporre la prescrizione in determinate ipotesi, non come una norma che il giudice possa applicare direttamente per impedire all’Agenzia di eccepirla. Nel caso concreto, la relativa questione era anche nuova.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il primo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi, prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., nel caso in cui venga dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva essere dedotto rispettando i requisiti formali dell’art. 366-bis c.p.c. Il quarto motivo, formulato promiscuamente come vizio di motivazione e violazione di legge, è stato inoltre giudicato generico e non pertinente alla concreta ratio decidendi.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile introdurre una questione che non sia stata previamente sottoposta al giudice di merito: una censura nuova può essere dichiarata inammissibile, anche quando riguarda il presunto riconoscimento del credito o la rinuncia alla prescrizione.
  • Chi ricorre deve rispettare i requisiti formali previsti per i singoli motivi e formulare censure specifiche, autosufficienti e rivolte contro la concreta ragione della decisione impugnata; la loro mancanza può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
  • Una disposizione che si limiti a rivolgere agli uffici un invito a non opporre la prescrizione non equivale, secondo questa decisione, a un divieto direttamente applicabile dal giudice.
  • Quando il diritto principale agli interessi è ritenuto prescritto, la domanda ulteriore di interessi sugli interessi può risultare priva di fondamento se dipende proprio dal credito per gli interessi già prescritto.

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