Cassazione Penale, Sentenza n. 01929/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) con tre motivi: 1) errata valutazione delle prove e vizio della motivazione per non avere considerato le dichiarazioni difensive (assuntore, acquisto per uso personale/scorta), l'attività lavorativa e la natura degli appunti rinvenuti; la mancanza di strumenti per il taglio e la suddivisione sarebbe incompatibile con la destinazione allo spaccio; la presenza di due telefoni e di denaro non sarebbe significativa; 2) mancanza di motivazione in relazione alla richiesta, formulata in appello, di esclusione della pena per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) errata valutazione in ordine alla recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena, dato l'unico precedente penale e la presunta occasionalità e modesta intensità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, escludendo la possibilità di rivalutare le prove in sede di legittimità: la Corte d'appello ha logicamente e razionalmente confermato la destinazione allo spaccio sulla base della suddivisione in ovuli, della presenza di due telefoni (uno intestato a terzi), degli appunti con nomi/cifre/date e del veicolo a noleggio, valutazioni compatibili con comuni massime di esperienza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la doglianza relativa alla tenuità, ritenendo la richiesta in appello generica e non corredata da elementi utili a dimostrare occasionalità e modesta offensività, perciò non soggetta a specifica motivazione da parte del giudice d'appello. Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio: la recidiva è stata correttamente applicata sulla base di un precedente per ricettazione nel quinquennio e la concreta personalità negativa e la gravità del fatto giustificano il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale rilevante: il fatto è stato ritenuto detenzione per cessione; la Corte ha confermato che elementi fattuali (suddivisione in ovuli, telefoni, appunti) possono giustificare l'imputazione ai fini di spaccio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole di impugnazione: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rinnovata valutazione delle prove; le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze sono inammissibili o manifestamente infondate.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la domanda deve essere specifica e supportata da elementi che dimostrino occasionalità e modesta offensività; una richiesta generica in appello non obbliga il giudice a una motivazione specifica e può essere considerata improponibile.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte distrettuale ha valutato gli elementi indicati da tale norma (precedenti, gravità del fatto, violazione prescrizioni) e li ha ritenuti preponderanti nel negare le attenuanti.
Conseguenze del rigetto del ricorso per cassazione: applicazione delle conseguenze processuali previste, tra cui la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle stesse prove sono in genere manifestamente infondate.
- La mera quantità ridotta di droga non esclude automaticamente la finalità di spaccio: elementi come confezionamento in dosi/ovuli, presenza di più telefoni, appunti con nomi e cifre, uso di veicolo a noleggio possono legittimamente indurre la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio.
- La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere formulata con specifici elementi fattuali che dimostrino occasionalità e modesta offensività; istanze generiche in appello possono essere ritenute improponibili e pertanto non richiedere risposta motivata.
- La recidiva può essere confermata se sussiste un precedente rilevante nel quinquennio: l'esistenza di un precedente a scopo di lucro e di misure sospensive violate può aggravare il trattamento sanzionatorio e escludere attenuanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione complessiva della personalità e della gravità del fatto; il semplicistico dissenso non è sufficiente per capovolgere tale valutazione in sede di legittimità.
- Le impugnazioni che non allegano elementi nuovi o specifici a sostegno delle richieste (es. documentazione, dettagli sulla occasionalità, prova della destinazione a uso personale) sono a rischio di inammissibilità o rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01880/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01882/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01883/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →