Parere n. 828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n.1199/1971, dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero della Difesa per l’annullamento del provvedimento notificato il 1° dicembre 2025 di perdita del grado di Graduato aiutante dell’Esercito per dimissioni d’autorità nonché di cessazione del rapporto d’impiego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento notificato il 1° dicembre 2025, recante la perdita del grado per dimissioni d’autorità e la cessazione del rapporto d’impiego
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui gli è stata disposta la perdita del grado di Graduato aiutante dell’Esercito per dimissioni d’autorità, con contestuale cessazione del rapporto d’impiego. La vicenda trae origine da un procedimento penale relativo a condotte di maltrattamenti, atti persecutori e violazione di domicilio nei confronti dell’ex consorte, conclusosi con assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché non imputabile, applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e sottoposizione a programmi e trattamenti terapeutici riabilitativi. L’Amministrazione aveva già disposto la sospensione obbligatoria dal servizio e avviato un procedimento disciplinare di stato, poi archiviato a seguito dell’assoluzione. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione del ne bis in idem sostanziale, la violazione del diritto di difesa, l’irrogazione di plurime sanzioni per i medesimi fatti e l’erronea applicazione dell’art. 861 COM, sostenendo l’assenza di un’incompatibilità radicale e definitiva con lo status militare, anche in ragione del carattere privato delle condotte, del percorso riabilitativo e del pregresso eccellente stato di servizio ultraventennale. Il Consiglio di Stato ha rilevato, tuttavia, che non erano stati depositati né il provvedimento impugnato né la relazione istruttoria ministeriale richiesta, con conseguente impossibilità di esaminare il merito e la domanda cautelare.
Il parere
La Sezione ha sospeso la decisione sull’affare e ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero della Difesa dovrà depositare entro 45 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, idonea anche alla decisione sull’istanza cautelare, comprendente le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare osservazioni. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Non è stata resa alcuna decisione sui motivi di ricorso né sulla domanda cautelare.
Osservazioni
Integrazione istruttoria e provvedimento impugnato
La decisione non può essere assunta perché non risulta depositato il provvedimento impugnato e non è pervenuta la relazione istruttoria richiesta al Ministero della Difesa.
Relazione istruttoria e contraddittorio
Il Ministero dovrà depositare entro 45 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, previa trasmissione della stessa al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Domanda cautelare
La domanda cautelare non può essere delibata allo stato degli atti, in assenza del provvedimento impugnato e della relazione istruttoria necessaria per la valutazione della controversia.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
assolto ex art. 530 cpp, perché non imputabile
È richiamato quale fondamento della pronuncia assolutoria intervenuta nel procedimento penale.
assoluzione ex art. 88 c.p.
È indicato nel testo quale riferimento normativo connesso all’assoluzione posta a fondamento dell’archiviazione del procedimento disciplinare.
art. 861 COM
Il ricorrente ne contesta l’applicazione, sostenendo che la disposizione presupponga un’incompatibilità radicale e definitiva con lo status militare; la Sezione non esamina ancora tale censura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento per ricorso straordinario, quando manchino il provvedimento impugnato e la relazione istruttoria necessaria alla ricostruzione dei fatti, il Consiglio di Stato può sospendere la decisione e disporre integrazioni istruttorie prima di esaminare il merito.
- La domanda cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario non può essere valutata adeguatamente se l’Amministrazione non trasmette il provvedimento impugnato e gli elementi istruttori indispensabili alla verifica dei presupposti della tutela.
- Quando venga richiesta una relazione istruttoria contenente valutazioni e controdeduzioni dell’Amministrazione, il ricorrente deve poterla previamente esaminare e deve essergli assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per formulare osservazioni.
Impugnazione della perdita del grado e della cessazione del rapporto d’impiego
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un Graduato aiutante dell’Esercito contro il Ministero della Difesa. È impugnato il provvedimento notificato il 1° dicembre 2025, con cui è stata disposta la perdita del grado per dimissioni d’autorità e la cessazione del rapporto d’impiego.
Premesse della vicenda
Il provvedimento trae origine da una vicenda penale relativa a ipotesi di maltrattamenti, atti persecutori e violazione di domicilio nei confronti dell’ex consorte. Il procedimento penale si è concluso con assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il ricorrente è stato ritenuto non imputabile, con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno e sottoposizione a programmi e trattamenti terapeutici riabilitativi.
In relazione ai medesimi fatti, l’Amministrazione della Difesa aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio il 13 marzo 2023 e aveva successivamente avviato, il 2 dicembre 2024, un procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato. Tale procedimento si era concluso con archiviazione il 30 aprile 2025, a seguito dell’assoluzione richiamata nel parere.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo:
- violazione del ne bis in idem sostanziale, poiché i fatti sarebbero già stati esaminati nel procedimento disciplinare conclusosi con archiviazione;
- nuova valutazione e sanzione dei medesimi fatti in assenza di elementi sopravvenuti o ulteriori;
- violazione del diritto di difesa nel procedimento culminato nell’irrogazione di plurime misure afflittive;
- erronea applicazione dell’art. 861 COM, ritenendo che tale disposizione presupponga un’incompatibilità radicale e definitiva con lo status militare;
- mancata considerazione del carattere privato del contesto delle condotte, del percorso riabilitativo seguito e dell’eccellente stato di servizio ultraventennale.
Ragioni dell’interlocutorietà
La Sezione non ha esaminato i motivi di ricorso né la domanda cautelare perché il fascicolo risultava incompleto. In particolare, non erano stati depositati:
- il provvedimento impugnato;
- la relazione istruttoria del Ministero della Difesa, già richiesta con nota presidenziale del 5 febbraio 2026.
L’assenza di tali documenti impedisce la ricostruzione completa della fattispecie e non consente neppure di valutare l’istanza cautelare.
Incombenti istruttori
Il Ministero della Difesa dovrà trasmettere entro 45 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria rituale e documentata, utile anche ai fini della decisione cautelare. La relazione dovrà comprendere le eventuali osservazioni e controdeduzioni dell’Amministrazione e dovrà essere previamente inviata al ricorrente.
Al ricorrente dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni sulla relazione ministeriale. L’adempimento assicura il contraddittorio prima della nuova trattazione dell’affare.
Conclusioni
La Sezione ha sospeso la decisione e disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere non contiene quindi alcuna valutazione definitiva sulla legittimità della perdita del grado, sulla cessazione del rapporto d’impiego, sulla dedotta violazione del ne bis in idem, sull’applicazione dell’art. 861 COM o sulla domanda cautelare.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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