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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15281/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione di un immobile. L'appaltatore otteneva decreto ingiuntivo per il residuo compenso; i committenti proponevano opposizione, chiedevano la revoca del monitorio e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatore all'eliminazione dei vizi dell'opera o al pagamento delle somme necessarie e al risarcimento dei danni. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, operando una compensazione in senso atecnico tra il saldo lavori e i danni da vizi, condannava l'appaltatore al pagamento del residuo in favore dei committenti. In appello principale l'appaltatore deduceva: decadenza dalla garanzia per omessa tempestiva denuncia dei vizi; insussistenza o non imputabilità dei difetti; necessità di rinnovare la consulenza tecnica. I committenti resistevano e, con appello incidentale, sostenevano che il pagamento del corrispettivo ai lavori era già avvenuto nelle more tramite assegno circolare, sicché non doveva essere operata la compensazione. In cassazione l'appaltatore articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. per l'ammissibilità in appello della produzione dell'assegno circolare; (2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 1241 ss. c.c. per il mancato computo parziale della compensazione, assumendo che la somma pagata fosse solo quella del decreto ingiuntivo e non l'intero residuo; (3) violazione degli artt. 115, 116 e 81 c.p.c. per asserita mancanza di titolarità dei committenti rispetto al pagamento documentato dall'assegno. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che la novella dell'art. 345, comma 3, c.p.c. si applica ai giudizi con sentenza di primo grado pubblicata dopo l'11 settembre 2012, ma che nel caso il documento prodotto in appello era comunque ammissibile perché volto a dimostrare un fatto già allegato in primo grado e sopravvenuto nel corso del processo; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché censurava un mero errore di calcolo, emendabile con i rimedi di correzione materiale; ha rigettato il terzo motivo rilevando che il pagamento, effettuato mediante assegno circolare a favore dell'appaltatore e andato a buon fine, vale come mezzo di estinzione del debito e rende irrilevante la pretesa provenienza del titolo da soggetto estraneo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'appaltatore alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatore. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la compensazione tra il credito per saldo lavori e il credito risarcitorio per vizi, valorizzando il pagamento del corrispettivo già eseguito dai committenti nelle more del giudizio. Ha inoltre precisato che la data rilevante per l'applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. è quella di pubblicazione della sentenza di primo grado, ma nel caso la produzione documentale in appello era comunque utilizzabile perché relativa a un fatto già dedotto e verificatosi nel corso del giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come denuncia di mero errore di calcolo, mentre il terzo è stato respinto perché l'assegno circolare, una volta riscosso/andato a buon fine, prova il pagamento a prescindere da contestazioni sulla sua provenienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale delle censure di violazione di legge proposte dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la versione novellata, più restrittiva per la produzione di nuovi documenti in appello, si applica ai giudizi con sentenza di primo grado pubblicata dopo l'11 settembre 2012; tuttavia, nel caso concreto, il documento era comunque ammissibile perché volto a provare un fatto già dedotto e verificatosi nel corso del giudizio.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur confermando il dispositivo, ritenendo infondata la doglianza ma per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte dal giudice di merito.

  • artt. 1241 ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di compensazione; la Corte ha escluso che vi fosse un errore rilevante in cassazione, trattandosi piuttosto di questione di computo e di conseguenze del pagamento già avvenuto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la mancanza di titolarità attiva dei committenti rispetto al pagamento documentato; la Corte ha ritenuto la censura irrilevante, perché il pagamento a favore dell'appaltatore era comunque avvenuto.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Indicati dalla Corte come rimedio proprio per la correzione degli errori materiali o di calcolo, non denunciabili con ricorso per cassazione se non incidono sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Usato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto dell'impugnazione, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012 si applica ai giudizi in cui la sentenza di primo grado sia pubblicata dopo l'11 settembre 2012; il dato rilevante non è la data di introduzione del giudizio, ma quella della decisione di primo grado.
  • La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non opera, in ogni caso, quando il documento sia prodotto per dimostrare un fatto già allegato in primo grado e verificatosi nel corso del giudizio, specie se l'interesse probatorio sorge solo per effetto della decisione impugnata.
  • Il pagamento eseguito in forza di un decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecuzione ha natura meramente esecutiva e non implica riconoscimento del debito, sicché il relativo documento può rilevare come prova dell'avvenuta soddisfazione del credito.
  • Un errore puramente di calcolo o materiale nella quantificazione delle somme non integra, di regola, motivo di ricorso per cassazione, dovendo essere corretto con gli strumenti di correzione degli errori materiali.
  • Un assegno circolare, una volta andato a buon fine e destinato al pagamento del creditore, costituisce prova idonea dell'avvenuto pagamento, a prescindere da contestazioni sulla sua provenienza, se non vi è contestazione efficace sulla effettiva soddisfazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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