Cassazione Civile, Ordinanza n. 18286/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il giudizio originava da un ricorso possessorio ex artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., con cui il ricorrente chiedeva la reintegrazione nel possesso di un terreno attiguo alla propria abitazione. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo non provato l'esercizio del possesso esclusivo sul terreno, anche alla luce dell'insufficienza degli elementi addotti (attività quali annaffiatura di alberi, bollitura di conserve, prevenzione incendi) e dell'assenza di varchi nel muro di confine idonei a collegare direttamente il terreno con l'abitazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1168 c.c. e degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, censurando in sostanza la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, proponendo una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che le censure fossero in realtà dirette a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e quindi non proponibili in sede di legittimità. Ha ribadito che la valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute più persuasive e il giudizio sull'attendibilità dei testimoni spettano al merito, purché la motivazione indichi le ragioni del convincimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata quale base del ricorso possessorio introduttivo.
Norma sostanziale richiamata per la domanda di reintegrazione nel possesso.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura, in realtà, mira a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma distinta dall'inammissibile critica al merito.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte considera la censura come diretta alla valutazione delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso per vizio motivazionale; la Corte non ravvisa un vizio decisivo, ma una diversa lettura del materiale probatorio.
La decisione è stata adottata in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma; la Corte richiama anche le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma.
Applicato, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che, pur formalmente veicolate come violazione di norme sulla prova o come vizio motivazionale, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio e nella contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- La valutazione dei documenti, delle deposizioni testimoniali e dell'attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo se la motivazione manchi delle ragioni del convincimento, non quando il ricorrente contesti il peso attribuito alle singole risultanze.
- In materia possessoria, la prova del possesso esclusivo del bene grava sulla parte che chiede la reintegrazione; la mera allegazione di attività materiali sporadiche o non univocamente significative non è di per sé sufficiente, se il giudice di merito le reputa inidonee a dimostrare l'esercizio del potere di fatto corrispondente al possesso.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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