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Ordinanza

Ordinanza n. 4768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado concernente la revoca del nulla osta stagionale e il rigetto dell'autorizzazione all'ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione per ottenere l'attuazione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 24 aprile 2026, n. 1551, con la quale era stata sospesa l'esecutività della sentenza del TAR Puglia - Bari che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta stagionale e il rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da un'azienda agricola in suo favore. L'ordinanza cautelare aveva ravvisato apprezzabili profili di fondatezza dell'appello, in particolare quanto alla natura non perentoria del termine la cui violazione aveva determinato il provvedimento amministrativo, alla luce delle modifiche dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e della giurisprudenza relativa all'art. 6 dello stesso decreto. Era stato inoltre ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di ottemperanza nei sensi indicati in motivazione, ritenendo che, nelle more della decisione dell'appello nel merito e tenuto conto anche della motivazione dell'ordinanza cautelare oggetto di esecuzione, l'Amministrazione dovesse adottare ogni provvedimento utile a garantire provvisoriamente la tutela dei diritti fondamentali dell'appellante. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione contro la revoca del nulla osta e il rigetto dell'autorizzazione all'ingresso, ma impone all'Amministrazione una condotta provvisoria funzionale all'effettività della tutela cautelare. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione di esecuzione delle misure cautelari adottate dal giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dei poteri del giudice dell'ottemperanza, esercitati per assicurare l'attuazione della misura cautelare.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La questione cautelare ha riguardato la natura del termine la cui violazione aveva condotto alla revoca del nulla osta e al rigetto dell'autorizzazione all'ingresso; il Consiglio di Stato ha rilevato, in sede sommaria, apprezzabili profili circa la sua natura non perentoria.

  • artt. 30-bis e 35, comma 1, d.P.R. 394/1999

    Richiamati quali disposizioni regolamentari presupposte dal provvedimento amministrativo originariamente impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    Individua la forma della sentenza del TAR la cui esecutività è stata sospesa in sede cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, investito dell'esecuzione di una propria ordinanza cautelare, può adottare prescrizioni operative rivolte all'Amministrazione per assicurarne l'effettività anche nelle more della decisione di merito.
  • Quando una misura cautelare ha sospeso l'esecutività della sentenza e sono coinvolti diritti fondamentali dello straniero, l'Amministrazione deve adottare ogni provvedimento utile a garantire provvisoriamente la tutela effettiva della posizione dell'interessato, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • La valutazione espressa nell'ordinanza cautelare circa la possibile natura non perentoria del termine previsto dalla disciplina dell'ingresso per lavoro stagionale costituisce il parametro, nella fase esecutiva, per individuare le misure provvisorie necessarie a rendere concreta la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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