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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14060/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due fratelli comproprietari in origine di un unico compendio immobiliare poi diviso. Un proprietario agiva per ottenere la demolizione di un garage edificato sul fondo del fratello in violazione della distanza di cinque metri dal confine e il risarcimento dei danni, deducendo anche che il tetto convogliava le acque piovane sul proprio fondo. Il convenuto, in via riconvenzionale, chiedeva la rimozione di un serbatoio con impianto autoclave collocato nell’area condominiale e la rimozione delle condutture idriche interrate che attraversavano il suo giardino, oltre al risarcimento dei danni. In appello, la domanda dell’originario convenuto veniva accolta quanto alla rimozione del serbatoio e delle condutture, sul rilievo che l’installazione del serbatoio impediva pari utilizzazioni della cosa comune e che non era stata provata la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sulle tubazioni interrate. Il soccombente in cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme sul thema decidendum, assumendo che la domanda riconvenzionale fosse stata ampliata in appello introducendo una nuova causa petendi; 2) violazione delle norme sulla servitù per destinazione del padre di famiglia, dell’onere della prova e dell’interpretazione contrattuale, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la prova della predisposizione o esistenza delle opere apparenti al momento della divisione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe trascurato gli elementi presuntivi e documentali da cui desumere la predisposizione dell’impianto; 4) violazione delle norme sulle cose comuni e omesso esame, contestando la statuizione con cui era stato ritenuto che il serbatoio in area comune impedisse analoghe utilizzazioni agli altri condomini.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo, il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, applicando il termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. in ragione dell’epoca di introduzione del giudizio. Nel merito, ha affermato che in appello non era stata proposta una domanda nuova, ma solo ribadita l’illegittimità delle condutture e replicata l’eccezione di servitù; ha poi condiviso l’accertamento di fatto della Corte territoriale secondo cui non era stata provata la preesistenza delle condutture al momento della divisione del compendio, elemento indispensabile per la servitù per destinazione del padre di famiglia, ricordando che il sindacato di legittimità non consente una mera contrapposizione tra interpretazione della prova offerta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito. Quanto al quarto motivo, è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo promiscuo sotto plurimi paradigmi di censura, in violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per le cause introdotte prima della riforma applicabile, il termine lungo per impugnare è annuale e non semestrale.

  • art. 99 c.p.c.

    Il motivo che deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato respinto perché in appello non vi era stata introduzione di una domanda nuova.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso ultrapetizione o pronuncia su domanda nuova, ritenendo che l'appello si fosse limitato a ribadire la domanda originaria e a contrastare l'eccezione avversaria.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità della pretesa nuova, ma senza esito favorevole.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del divieto di domande nuove in appello.

  • art. 1062 c.c.

    Per la servitù per destinazione del padre di famiglia è necessaria la prova della preesistenza di opere permanenti e visibili al momento della divisione del fondo unico.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della servitù invocata grava su chi la deduce.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere tratte da elementi concreti, specifici e idonei a sorreggere la ricostruzione del fatto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Chi censura l'interpretazione di un contratto deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e come il giudice se ne sia discostato.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può risolversi in una mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito, salvo violazioni specifiche dei criteri legali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve essere specifica e correttamente sussunta nel vizio dedotto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di tassatività dei motivi e non può essere formulato in modo promiscuo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non semplici argomentazioni o allegazioni generiche.

  • art. 1102 c.c.

    L'uso della cosa comune non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; l'installazione di un manufatto ingombrante che sottragga in concreto tale possibilità è illegittima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la prova rigorosa della preesistenza, al momento della divisione del fondo unico, di opere permanenti e visibili idonee a manifestare l'asservimento del fondo servente; non basta una deduzione generica di predisposizione dell'impianto.
  • Nel giudizio di cassazione la contestazione dell'accertamento di merito sulla prova documentale e testimoniale non è ammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella seguita dal giudice territoriale.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione di un fatto storico, specifico e discusso tra le parti; non è sufficiente evocare in modo astratto una "predisposizione" dell'impianto o una diversa valutazione delle prove.
  • Chi impugna l'interpretazione di un atto o contratto deve indicare in modo puntuale i canoni ermeneutici asseritamente violati e spiegare come il giudice si sia discostato da essi; la mera contrapposizione di una propria lettura non integra il vizio di legittimità.
  • In materia di cosa comune, l'installazione di opere o manufatti che, per dimensioni e consistenza, impediscano agli altri partecipanti analoghe utilizzazioni del bene integra violazione dell'art. 1102 c.c.
  • Il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi specifici, autonomi e riconducibili a una sola categoria di vizio; motivi cumulativi e indistinti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieServitùParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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