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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29711/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna inflitta in rito abbreviato per fatti riqualificati in rapina (artt. 110, 628 c.2 e c.3 n.1 c.p., con derubricazione al reato di cui all'art. 624-bis c.p.). Fuin ha dedotto: (i) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3 c.p.p.) per la riqualificazione in rapina, con conseguenze peggiorative in esecuzione (inclusione tra reati di cui all'art. 4-bis O.P.); (ii) errata dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi relativi alla recidiva collegati all'attenuante generica; (iii) errata qualificazione della condotta come rapina anziché furto, sostenendo che la violenza fosse accidentale e scollegata dall'azione delittuosa. Millo ha dedotto: (i) errore nel computo della prescrizione per la riqualificazione (invocando art. 6 CEDU e art. 597 c.3 c.p.p.); (ii) violazione del diritto di difesa per l'inammissibilità di motivi aggiunti riferiti a mutato orientamento giurisprudenziale sulla "privata dimora" e applicabilità dell'art. 624-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per genericità e difetto di collegamento dei nuovi motivi con l'impugnazione principale. Ha ritenuto legittima la riqualificazione operata in appello anche in assenza di appello del pubblico ministero, purché prevedibile e compatibile con il diritto di difesa; ha escluso che la questione sulla qualificazione in rapina fosse materia di legittimità essendo questione di valutazione dei fatti e alternativa lettura degli atti. Conseguenza: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, la sentenza di appello rimane efficace e le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto; citata in relazione al confronto con la qualificazione di rapina e alle argomentazioni difensive tese a qualificare il fatto come furto.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma relativa al furto in abitazione (ove rilevante per questioni sulla "privata dimora"); le ricorrenti hanno richiamato un mutato orientamento giurisprudenziale ma la Corte ha ritenuto le questioni new entry inammissibili.

  • art. 628 c.2 e c.3 n.1 c.p.

    Norme concernenti la rapina aggravata; la Corte territoriale ha ritenuto ravvisabile la rapina impropria con violenza nella fase di fuga, confermata indirettamente dalla Cassazione rifiutando la revisione in sede di legittimità.

  • art. 597 c.3 c.p.p.

    Regola sul divieto di reformatio in peius; la Corte di legittimità ha ricordato che l'appello dell'imputato non impedisce la riqualificazione più grave se prevedibile e compatibile con il diritto di difesa.

  • art. 585 c.4 c.p.p.

    Riguarda la dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi; usata per contestare l'inammissibilità di motivi aggiunti in appello non collegati all'impugnazione principale.

  • art. 511 c.1 c.p.p.

    Norma sul nuovo motivo in appello e relative limitazioni; richiamata nell'ambito dell'inammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per la tutela del giusto processo; la Corte ha affermato che la riqualificazione è compatibile con l'art. 6 se la ridefinizione era prevedibile e il condannato ha potuto difendersi.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle conseguenze del riconoscimento di determinate circostanze attenuanti (menzionata in relazione agli effetti della recidiva sul riconoscimento delle attenuanti).

  • art. 4-bis O.P.

    Norma dell'ordinamento penitenziario che elenca reati con conseguenze esecutive; richiamata dalle ricorrenti per sottolineare l'impatto pratico della riqualificazione in rapina.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto o inammissibilità; applicata dalla Corte a carico delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare il fatto in termini più gravi anche se l'impugnazione proviene solo dall'imputato, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile e non abbia impedito all'imputato di difendersi: ciò non costituisce automaticamente violazione del divieto di reformatio in peius.
  • Motivi nuovi o aggiunti in appello devono essere collegati all'impugnazione principale; se non lo sono, sono inammissibili. Non è ammissibile introdurre in appello questioni relative a temi diversi rispetto all'oggetto originario dell'impugnazione.
  • In Cassazione le controversie consistenti in alternative letture dei fatti o nella valutazione della prova (es. interpretare la violenza come accidentale) sono generalmente inammissibili se non articolate specificamente come questioni di diritto o di insufficiente motivazione.
  • Le questioni relative al computo della prescrizione, all'aggravamento per recidiva e ai loro effetti pratici (es. inserimento tra i reati di cui all'art. 4-bis) richiedono puntuale dimostrazione e calcolo: contestazioni generiche sono destinate all'inammissibilità.
  • Se interviene un mutato orientamento giurisprudenziale su un istituto rilevante (es. nozione di "privata dimora"), per far valere tale cambiamento in appello o in cassazione è necessario che la questione sia tempestivamente e specificamente invocata e collegata all'impugnazione di riferimento.

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