Cassazione Penale, Sentenza n. 29700/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vettorello era stato condannato per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano deducendo: (1) vizio di motivazione per omessa o insufficiente valutazione di un documento decisivo (la situazione di cassa al 31/3/2016 allegata alla querela); (2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. (contestando la congruità e il calcolo della pena, compresa l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: i giudici di merito hanno valutato il documento indicato e hanno fornito motivazione congrua, e la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Quanto alla pena, la corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., compreso l'aumento di pena di un terzo per l'aggravante ex art. 61 n. 11 c.p., partendo da una pena base ben al di sotto del massimo edittale. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (Condominio via Gioia n. 55 Milano) liquidate in complessivi euro 3.235,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di appropriazione indebita, contestato all'imputato; la sentenza conferma la responsabilità penale sulla base delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito.
art. 132 cod. pen.
Disposizione sui criteri per la determinazione della pena: la Corte d'Appello ha motivato l'esercizio del potere discrezionale richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'entità del danno.
art. 133 cod. pen.
Regole per il concreto calcolo della pena: la corte di appello ha applicato i criteri di proporzionalità e giustificato l'entità della pena, compresa l'aggravazione.
art. 61 n. 11 cod. pen.
Aggravante applicata che ha determinato l'aumento di pena di un terzo; la motivazione del giudice di merito sul trattamento dell'aggravante è stata ritenuta adeguata.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Premessa procedurale sulla deducibilità del vizio di motivazione: la Cassazione verifica che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi e risposto alle deduzioni, senza riesaminare i fatti.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la liquidazione di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa: applicata per il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione del materiale probatorio: può solo verificare che la motivazione sia completa, coerente e che abbia considerato tutti gli elementi rilevanti.
- Una doglianza fondata su una diversa lettura dei documenti di causa (es. un rendiconto o una situazione di cassa) è spesso inammissibile se i giudici di merito hanno già fornito una motivazione che indica di aver considerato quegli elementi.
- Le impugnazioni dirette a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena incontrano limiti: la Corte di Cassazione controlla la corretta applicazione delle norme e la coerenza argomentativa, non la discrezionalità del giudice nella misura della pena salvo eccessi o travisamento normativo.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze non meritorie, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a somme a favore della cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per difendersi efficacemente in un ricorso in Cassazione è essenziale dimostrare vizi formali o violazioni di legge percepibili sul piano giuridico (errori di applicazione della legge, travisamento palese dei fatti) più che proporre una semplice alternativa interpretativa dei fatti.
Testo integrale
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