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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29703/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato numerose violazioni: principalemente l'erronea attribuzione del procedimento al Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale (per effetto di una restituzione degli atti del GUP che ha determinato la separazione delle posizioni nonostante una precedente richiesta di rinvio a giudizio per tutti); violazioni processuali relative all'ammissione tardiva delle liste testi; vizi sulle analisi di laboratorio (campionamento, mancanza di accreditamento del laboratorio, metodo di prova e impossibilità per la difesa di partecipare alle analisi); carenze e contraddittorietà della motivazione in ordine alla utilizzabilità e attendibilità delle prove (timbrature, prove documentali, DDT, testimonianze); doglianze sulla valutazione della responsabilità penale e amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sulla determinazione delle pene e delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo principale relativo all'abnormità del provvedimento del GUP che aveva ordinato la restituzione degli atti al PM e aveva così determinato la separazione delle posizioni dopo che il PM aveva già esercitato l'azione penale nei confronti di tutti; ha ritenuto nullo il decreto di citazione diretta a giudizio per violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale e del diritto ad essere giudicati dal giudice naturale (Tribunale collegiale). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine per il prosieguo. Le altre censure sono state esaminate nel contesto ma la decisione decisiva è stata fondata sul vizio processuale sopra descritto.

Norme richiamate

  • art. 33 quater cod. proc. pen.

    Ragionamento centrale sulla ripartizione della cognizione tra giudice monocratico e collegiale: i ricorrenti hanno contestato l'attribuzione al monocratico; la Corte di Cassazione ha rilevato che, per la connessione originaria e per la precedente richiesta di rinvio a giudizio, la separazione disposta in seguito è risultata collegata ad un atto abnorme del GUP

  • art. 50, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 60 comma 2: sancisce l'irretrattabilità dell'azione penale esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio; la Cassazione ha ritenuto che la successiva citazione diretta del PM, dopo la precedente richiesta di rinvio, fosse nulla perché violativa di tale principio

  • art. 60, comma 2 cod. proc. pen.

    V. supra; utilizzato per confermare che l'azione penale, una volta esercitata con richiesta di rinvio, non può essere 'ritirata' per poi procedere con una diversa modalità, altrimenti si determina nullità

  • art. 178, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato il decreto di citazione diretta a giudizio come atto nullo ai sensi di questa disposizione, perché in contrasto con il principio di irretrattabilità e per l'abnormità della restituzione degli atti

  • art. 33 sexies cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulle competenze del GUP al momento della valutazione sulla citazione diretta e sulla restituzione degli atti; la Corte ha distinto gli atti legittimi da quelli abnormi

  • art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e art. 431 cod. proc. pen.

    Riferiti dalle difese in relazione all'acquisizione e utilizzabilità delle analisi amministrative: contestata la mancata comunicazione/avviso alla difesa e l'irregolarità del procedimento di analisi, con conseguenti censure di inutilizzabilità o nullità probatoria

  • D.M. 21 settembre 2005 (Allegato A)

    Richiamato nelle contestazioni tecniche sulle modalità di analisi e sui requisiti del laboratorio; i ricorrenti hanno sostenuto che le analisi effettuate non rispettavano i parametri e l'accreditamento previsti dal decreto

  • art. 57 D.Lgs. 231/2001

    Invocato dalla società per contestare la nullità dell'informazione di garanzia per mancato avviso all'ente; la Corte d'appello aveva ritenuto la nullità sanata con la successiva partecipazione della società, questione che era stata impugnata

  • art. 5 D.Lgs. 231/2001

    Richiamato nelle doglianze sulla responsabilità amministrativa dell'ente: la difesa ha censurato la mancanza di motivazione sull'interesse o vantaggio dell'ente dalla commissione dei reati, come richiede l'art. 5

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Invocato implicitamente nel ragionamento sull'estensione dell'effetto dell'annullamento anche ai coimputati che non avevano proposto il medesimo motivo di cassazione, in presenza di motivi non esclusivamente personali

Massime di principio

  • Se il Pubblico ministero, in fase di chiusura indagini, esercita l'azione penale con richiesta di rinvio per tutti gli imputati, quel titolo di esercizio dell'azione è "irretrattabile" e non può legittimamente essere trasformato in una successiva citazione diretta per alcuni soggetti; eventuali atti che impongano al PM di ripetere procedure già compiute possono essere qualificati come abnormi e determinare la nullità degli atti conseguenti.
  • La restituzione degli atti del GUP al PM, quando impone una regressione non giustificata e obbliga il PM a compiere atti che contraddicono l'irretrattabilità dell'azione, può ledere il diritto ad essere giudicati dal giudice naturale (es.: collegiale) e costituire causa di annullamento delle sentenze di merito.
  • Le nullità e i vizi procedurali di natura non esclusivamente personale possono essere rilevati anche d'ufficio in Cassazione se incidono sul thema decidendum e sul diritto fondamentale di essere giudicati dal giudice naturale.
  • Le criticità tecniche sulle analisi di laboratorio (mancanza di accreditamento, vizi nel campionamento, metodo non validato e assenza di partecipazione difensiva) costituiscono profili rilevabili e utili a impugnare l'utilizzabilità della prova, ma la loro incidenza dipende dal complesso apprezzamento del giudice di merito; tuttavia vizi gravi procedurali nella acquisizione delle analisi possono condurre all'inutilizzabilità del risultato.
  • In tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, è necessario che la motivazione accerti non solo la commissione del reato presupposto ma anche l'interesse o il vantaggio dell'ente derivante da tale condotta: l'assenza di questa valutazione è censurabile.
  • L'annullamento di una sentenza per motivi non esclusivamente personali può essere esteso anche ai coimputati che non abbiano dedotto il medesimo motivo, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa processuale (art. 587 e principi giurisprudenziali).
  • Le censure relative a documentazione contabile, DDT e testimonianze richiedono che il giudice di merito svolga un valutazione critica e puntuale: errori o omissioni in tale esame sono elementi utilizzabili in cassazione, ma la Cassazione interviene soprattutto su questioni di diritto e su vizi procedurali che hanno inciso sul corretto svolgimento del processo.

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