Cassazione Penale, Sentenza n. 29701/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione aggravata. Due principali censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p., sostenendo che il fatto andava qualificato come tentata estorsione perché dalla prova non risultava che la persona offesa avesse effettivamente corrisposto la somma richiesta (la persona offesa avrebbe negato di aver versato denaro, mentre una terza persona, Di Fonzo, parlava di un "pensierino"); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 c.p., deducendo che non sussistevano elementi sufficienti per ritenere l'uso del metodo mafioso e quindi l'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato manifestamente infondata la censura relativa alla consumazione del reato (art. 56 e 629 c.p.), confermando che, secondo i giudici di merito, la percezione di una corresponsione anche minima (il cosiddetto "regalino" o "pensierino"), anche se effettuata per interposta persona, costituisce acquisizione del profitto ingiusto e dunque la fattispecie si è consumata. Viceversa, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'art. 416-bis.1 c.p.: la motivazione dei giudici di merito non ha fornito elementi sufficienti e specifici per dimostrare la sussistenza del metodo mafioso e l'idoneità della condotta a creare lo stato di soggezione richiesto dall'aggravante; pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale circostanza aggravante e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
art. 629, commi primo e secondo
La Corte territoriale ha ritenuto che la corresponsione di una somma, anche minima o tramite terzi ("regalino"/"pensierino"), costituisca acquisizione del profitto e quindi consumazione dell'estorsione; la Cassazione ha ritenuto insussistente il vizio su questo punto.
art. 628 c.p.
Richiamato come riferimento alla fattispecie di estorsione in combinazione con l'art. 629; la qualificazione del reato come estorsione consumata è stata ritenuta corretta dai giudici di merito.
art. 56 c.p.
Riferito alla distinzione tra tentativo e consumazione: la Corte ha condiviso la valutazione che la condotta aveva raggiunto il suo risultato (profitto ingiusto) e dunque non era mero tentativo.
art. 416-bis.1 c.p.
La Cassazione ha statuito che l'aggravante per l'uso del metodo mafioso richiede elementi specifici che mostrino l'idoneità oggettiva della condotta a evocare il potere intimidatorio dell'organizzazione; mere conversazioni tra autori o la reazione della vittima non sono di per sé sufficienti a configurare la circostanza aggravante.
Massime di principio
- Per l'estorsione, la consumazione si verifica quando viene conseguito un profitto ingiusto anche se minimo o tramite un terzo: anche un "regalino" può suffire a configurare la consumazione.
- La dichiarazione della vittima che esclude di aver pagato deve essere valutata nel contesto probatorio complessivo; dichiarazioni contraddittorie o reticenti non impediscono automaticamente la qualificazione come consumazione se vi sono altri elementi che indicano una corresponsione.
- L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (uso del metodo mafioso) richiede una spiegazione motivata e elementi concreti che dimostrino l'idoneità oggettiva della condotta a creare uno stato di soggezione e l'evocazione del potere intimidatorio dell'organizzazione: non è sufficiente riferirsi solo a conversazioni tra gli autori o alla reazione soggettiva delle vittime.
- Se la motivazione dei giudici di merito non affronta specificamente le censure mosse in appello relative all'aggravante mafiosa, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio su quel punto.
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito sulle prove, salvo vizio di motivazione o travisamento probatorio; le richieste difensive che mirano a una diversa rivalutazione delle prove devono dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29699/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29700/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29702/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29703/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29704/2022 del 26/07/2022
- Sentenza penale · 26 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29705/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →