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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29699/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bona Paolo impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p., con riferimenti agli artt. 61 n.5 e alla circ. aggravatoria 2-bis) per tre principali ragioni: (i) violazione di legge e illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa acquisite in verbalizzazione della polizia giudiziaria, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per sottrazione volontaria al contraddittorio e richiamando gli artt. 512 c.p.p., 111 Cost. e 521 c.p.p.; (ii) violazione del diritto a un processo equo (CEDU); (iii) intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione si sarebbe perfezionato il 20/09/2020. Inoltre il ricorrente ha eccepito di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello e ha dedotto che l'impugnazione fosse tempestiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e per motivi in parte non consentiti (presentati per la prima volta in Cassazione) e, comunque, manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che il processo fosse stato celebrato secondo la disciplina introdotta dalla L. 67/2014, che il ricorrente non era stato formalmente dichiarato contumace e che quindi non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale; conseguentemente il termine utile per proporre ricorso era già decorso (termine ultimo indicato nella sentenza: 25/11/2020). Il ricorso, depositato il 14/12/2020, è stato pertanto dichiarato tardivo e inammissibile. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.p.

    Riferito dalla difesa in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto la questione, in parte, non ammissibile e, comunque, infondata nel merito dato che non è stato dimostrato che vi fosse un'obiettiva impossibilità all'esame in dibattimento che giustificasse l'inutilizzabilità automatica delle dichiarazioni.

  • art. 111 Cost.

    art. 111, comma quinto Cost.

    Richiamato dalla difesa come garanzia del giusto processo; la Corte non ha accolto la censura ritenendola, in ogni caso, non decisiva rispetto all'inammissibilità per tardività e improcedibilità dei motivi nuovi in Cassazione.

  • art. 521 c.p.p.

    art. 521, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in connessione con la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni dichiarate in sede di PG; la Corte ha ritenuto la censura formulata per la prima volta in Cassazione non consentita e, in via subordinata, infondata.

  • Legge n. 67/2014

    L. 11 luglio 2014, n. 67 (art. 15-bis richiamato in motivazione)

    La Corte interpreta la L. 67/2014 nel senso che il riferimento al procedimento "pendente" alla data di entrata in vigore riguarda il processo in senso tecnico (quando l'azione penale è già esercitata) e non le situazioni ancora in fase di indagini preliminari; nel caso di specie l'azione penale è stata esercitata successivamente all'entrata in vigore della legge e pertanto non si applicavano regole derogatorie sulla notifica dell'estratto contumaciale.

  • art. 640 c.p.

    Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato (truffa); la Corte di Cassazione non ha riesaminato il merito della condanna per via dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 61 c.p.

    Richiamato quale riferimento a circostanze aggravanti/criteri di determinazione della pena; la Corte non ha riformato la valutazione del giudice di merito per le ragioni processuali esposte.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma a titolo di ammenda, avendo la Corte ritenuto che vi fossero profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Verificare sempre se la contumacia dell'imputato sia stata formalmente dichiarata: se non è stata dichiarata non opera l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale e i termini di impugnazione decorrono normalmente, con rischio di dichiarazione di inammissibilità per tardività.
  • Le questioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono, in genere, inammissibili; i motivi vanno dunque proposti tempestivamente nei gradi di merito a pena di esclusione.
  • Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate se è provata l'impossibilità oggettiva del teste di comparire; la sola assenza volontaria del teste che abbia evitato il contraddittorio può rendere problematico il loro utilizzo, ma occorre una valutazione concreta e specifica.
  • La doglianza di prescrizione deve essere dedotta tempestivamente e con chiara ricostruzione dei termini: se il ricorso è già inammissibile per tardività, il giudice di legittimità difficilmente entrerà nel merito della questione prescrizionale.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o tardivo può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

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