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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29704/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato la sentenza di primo grado riqualificando le condotte da furto aggravato a rapina impropria e dichiarando la loro responsabilita penale per reato continuato. Le doglianze principali sono: 1) assenza del requisito della violenza o minaccia necessario per la rapina (contestazione della riqualificazione); 2) violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza per presunta difformita tra atto di accusa e ricostruzione fattuale in sentenza; 3) vizi di motivazione (omesso esame di aggravanti e delle attenuanti, in particolare art. 625 bis cod. pen.); 4) questioni processuali relative al rigetto della richiesta di trattazione orale per difetto di invio a casella PEC prevista e tardivita di successivo invio; 5) rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 6) doglianze generiche sul giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in gran parte per manifesta infondatezza o carenza di interesse. In particolare: i motivi che contestavano la riqualificazione da furto a rapina (mancanza di violenza/minaccia e violazione di corrispondenza) sono stati ritenuti manifestamente infondati: i giudici di appello hanno legittimamente valorizzato le dichiarazioni confessorie del DI COLOMBI che descrivevano manovre di guida pericolose e continue finalizzate a sottrarsi allinseguimento, integrazione non incompatibile con limputazione e comunque prevedibile dalla difesa; le doglianze relative alla trattazione orale sono state dichiarate inammissibili o privi di interesse perché le richieste erano inviate a PEC non autorizzate e/o tardive rispetto ai termini di legge ed ai decreti emergenziali; le censure sulla carenza di motivazione (omesso esame di aggravante art. 625 n.7 e valutazione di equivalenza) sono state ritenute infondate o generiche: lappello aveva riqualificato il fatto e quindi assorbito laccertamento dellaggravante, e la comparazione attenuanti/aggravanti rientra nella discrezionalita di merito motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (commi 2 e 3)

    riferimento alla fattispecie di rapina aggravata usata per la riqualificazione; la Corte ha ritenuto sussistere la violenza necessaria a integrare la rapina sulla base delle dichiarazioni confessorie

  • art. 624 bis cod. pen.

    norma richiamata dai ricorrenti nella censura sulle qualificazioni applicate; la Corte non ha accolto la censura sulla mancata applicazione

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    aggravante contestata in appello ma ritenuta assorbita dalla riqualificazione del fatto in rapina

  • art. 625-bis cod. pen.

    attenuante specifica per il furto invocata dal ricorrente DI COLOMBI e ritenuta assorbita o inidonea a prevalere dopo la riqualificazione in rapina

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e c)

    norme che individuano i motivi di cassazione dedotti; alcune doglianze (formali o sulla motivazione) sono state ritenute generiche o manifestamente infondate ai sensi di tali disposizioni

  • art. 521 cod. proc. pen.

    principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza: la Corte ha rilevato che non vi e stata difformita tale da ledere il diritto di difesa, perché gli elementi essenziali dellimputazione sono rimasti invariati e le integrazioni provenivano da atti conoscibili dalle parti

  • art. 568 cod. proc. pen. (quarto comma)

    richiesta di interesse ad impugnare: la Corte ha escluso interesse per alcune doglianze relative a nullita che avvantaggiano solo la parte cui la violazione si e verificata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevista la condanna alle spese processuali e la fissazione di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per l'inammissibilita dei ricorsi

  • art. 178, 179 e 423-ter cod. proc. pen.

    richiamati rispetto alla procedura e mezzi di prova e a motivazioni connesse alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure nel rito dappello cartolare

  • D.I. 149/2020 (art. 23)

    disciplinava la trattazione in camera di consiglio in periodo emergenziale; la Corte ha ricordato che le nullita su diritti della difesa incidono solo in favore della parte direttamente lesa e che le richieste di trattazione orale devono essere inviate correttamente

  • D.I. 137/2020 (art. 23-bis e art. 24)

    norme emergenziali relative ai termini e modalita di richiesta di discussione orale e validita del deposito via PEC; la Corte ha applicato restrittivamente lindirizzo PEC previsto dalla normativa e dichiarato inammissibili le richieste inviate ad indirizzi diversi o pervenute oltre i termini

  • Decreto Ministro Giustizia 21/02/2011 n.44 (art. 7)

    richiama gli indirizzi PEC certificati; la Corte ha ritenuto necessario luso di tali caselle per il deposito con efficacia ai fini processuali

Massime di principio

  • La Corte di appello puo rivedere la valutazione delle prove e integrare la ricostruzione fattuale sulla base di dichiarazioni emerse negli atti, purché non risulti alterato lelemento essenziale dellimputazione e la difesa abbia avuto modo di confrontarsi con tali emergenze
  • La violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sentenza sussiste solo se il fatto ritenuto in sentenza e sostanzialmente diverso da quello contestato, tale da pregiudicare la difesa; semplici approfondimenti o aggiunte di particolari non costituiscono automaticamente violazione
  • In periodo emergenziale le modalita formali di deposito e di richiesta di trattazione (PEC e termini specifici) devono essere rispettate: invii a indirizzi non autorizzati o tardivi possono rendere inammissibili istanze processuali anche se giustificate da difficolta operative
  • Le censure generiche, non specificamente argomentate rispetto al percorso logico-giuridico della sentenza di merito, sono inammissibili; il ricorso deve indicare in modo critico i punti di frattura con la motivazione impugnata
  • Lomesso esame espresso di un motivo di appello non comporta automaticamente vizio di motivazione se il motivo e implicita- mente incompatibile con limpianto logico della decisione o assorbito da una riqualificazione
  • Le nullita che ledono i diritti della difesa incidono in favore della parte direttamente interessata; i coimputati non possono sempre invocare nullita che non li riguardano direttamente
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti e la determinazione delladeguatezza della pena rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrarie

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