Cassazione Penale, Sentenza n. 15914/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tonelli impugnava la conferma della sentenza di primo grado lamentando vizi di motivazione e l'errata applicazione della legge penale. In particolare contestava la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati relativi alle presunte interposizioni fittizie sui locali "Duplex" e "Free", nonché la contestazione dell'aggravante per aver agevolato l'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta. Sosteneva che non risultava che egli fosse intestatario formale dei beni e che mancasse una chiara dimostrazione del meccanismo con cui sarebbe stata realizzata l'interposizione fittizia o lo "schermo" associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Il motivo dell'annullamento è l'insufficiente e contraddittoria motivazione della corte d'appello, che non ha adeguatamente spiegato come si sia realizzato lo scollamento tra apparenza e realtà patrimoniale né la composizione e la funzione dell'asserita associazione privata utilizzata come "schermo". Per il locale "Duplex" la corte d'appello non ha chiarito la natura e la composizione dell'associazione cui si riferisce la fittizia interposizione; per il locale "Free" non ha spiegato in quale modo sia stato creato lo schermo che avrebbe consentito la intestazione o la gestione fittizia. Pertanto è stata rilevata la carenza dell'elemento oggettivo dei reati e disposta la restituzione della causa per un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
norma incriminatrice (ora ripresa nell'art.512 bis c.p.)
La Corte lo interpreta come una fattispecie a forma libera che valorizza qualsiasi ipotesi di spostamento della titolarità o della disponibilità di un cespite in favore di un soggetto "pulito" al fine di eludere misure di prevenzione; tuttavia richiama che la norma va applicata in modo stringente per evitare un'estensione inammissibile per analogia.
Indica i limiti del controllo in cassazione sulla motivazione: la Corte può annullare per motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o incompleta; qui è stata ritenuta manifestamente illogica la ricostruzione fattuale rispetto ai punti sollevati dalla difesa.
art.23 comma 8 D.L. 137/2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in via straordinaria; la procedura è stata applicata ai sensi delle disposizioni emergenziali citate.
Ulteriore richiamo normativo sulle modalità procedurali del contraddittorio scritto adottato nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Per il reato di interposizione fittizia (art.512-bis c.p.) non è determinante la sola intestazione formale: è necessario dimostrare in modo chiaro il meccanismo concreto con cui è stata realizzata la "copertura" (trasferimento di titolarità o disponibilità) e la reale funzione di "schermo" della struttura utilizzata.
- La mera emersione di telefonate, circostanze gestionali o l'autodichiarazione di funzioni (es. "responsabile" o "direttore di sala") non è sufficiente a provare l'elemento oggettivo dell'interposizione fittizia senza una ricostruzione fattuale convincente del collegamento tra apparenza e realtà patrimoniale.
- La qualificazione della condotta come agevolazione di associazione mafiosa richiede elementi specifici che dimostrino il collegamento funzionale tra la condotta e il vantaggio effettivo o potenziale per l'associazione; non può essere automaticamente riconosciuta senza adeguata prova.
- In appello il giudice deve rispondere puntualmente ai rilievi difensivi articolando la motivazione su come siano state accertate le singole circostanze fattuali e il nesso causale tra condotta e risultato; omissioni o risposte generiche possono determinare l'annullamento in cassazione.
- Se la motivazione risulta contraddittoria o lacunosa su punti centrali (in particolare sull'elemento oggettivo del reato), la Cassazione tende ad annullare con rinvio perché la valutazione dei fatti compete al giudice di merito ma richiede una motivazione adeguata e coerente.
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