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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28745/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato (condanna per reati indicati negli artt. 648 c.p. e 4 e 7 Legge n.895/1967). La sentenza era stata resa con motivazione "contestuale" e letta in assenza del difensore, che si era allontanato. La cancelleria aveva inviato al difensore via PEC solo il dispositivo senza indicare che la motivazione era contestuale; il difensore ha ritenuto quindi applicabile il termine ordinario di deposito della motivazione (15 giorni) e, conseguentemente, il termine ordinario per impugnare. Per tali ragioni si chiedeva la restituzione del termine, deducendo vizio di motivazione e che la comunicazione via PEC senza indicazione della contestualità avesse creato un affidamento (caso fortuito) che giustificava la restituzione

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, applicando il principio secondo cui l'inerzia o la condotta non diligente del difensore non integra il "caso fortuito" ai fini dell'art. 175 c.p.p. Le Sezioni Unite (sent. De Pascalis) sono state richiamate per stabilire che il difensore, con normale diligenza, avrebbe dovuto verificare in cancelleria se la sentenza fosse stata emessa con motivazione contestuale; la comunicazione via PEC era da considerarsi mera cortesia e non imponeva un onere alla cancelleria. Conseguentemente è stata respinta la richiesta di restituzione dei termini. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato condannato l'imputato; citata come titolo di reato nella sentenza impugnata

  • Legge n. 895 del 1967, artt. 4 e 7

    Norme sostanziali richiamate come corrispondenti alle imputazioni per cui è intervenuta la condanna

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che il "caso fortuito" non opera quando l'omissione di impugnare è dovuta a comportamenti non diligenti del difensore; occorre che l'impedimento sia imprevedibile e non superabile con normale diligenza

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata in ordine agli obblighi del difensore sostituto; usato a supporto del principio di diligenza richiesto al difensore

  • Sez. U., Sentenza n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis, Rv. 233419 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il criterio di diligenza del difensore e esclude il caso fortuito quando la mancata impugnazione deriva da omissioni evitabili con normale diligenza; applicata estensivamente al caso in esame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La comunicazione informale dell'esito del processo (es. invio via PEC del dispositivo per cortesia) non libera il difensore dall'onere di verificare ufficialmente la natura della pronuncia (se la motivazione è contestuale) presso la cancelleria
  • Per ottenere la restituzione dei termini per impugnare è necessario dimostrare un impedimento imprevedibile e insuperabile con la normale diligenza; la mera confusione derivante da una comunicazione incompleta non è sufficiente
  • Il comportamento diligente del difensore comprende l'obbligo di effettuare accertamenti in cancelleria quando non assiste alla lettura completa della sentenza; l'assenza fisica non giustifica automaticamente l'omissione dell'impugnazione
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite costituisce criterio guida: non configurano caso fortuito le omissioni derivanti da negligenza del difensore o da comunicazioni di cortesia che non sostituiscono gli atti formali
  • Best practice difensiva in casi analoghi: nominare un sostituto, richiedere espressa comunicazione sulla eventuale "motivazione contestuale", o recarsi tempestivamente in cancelleria per accertamenti qualora si sia assenti alla lettura della sentenza

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