Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08456/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da un coerede nei confronti della madre e dei fratelli avente ad oggetto un terreno ereditario, una casa di abitazione e un magazzino ivi edificati. In primo grado la domanda era stata accolta, salvo il magazzino. In appello, su impugnazione principale di una sorella e su appello incidentale del coerede attore, la Corte territoriale aveva rigettato l'appello principale e riconosciuto l'usucapione anche del magazzino, valorizzando plurimi elementi fattuali: l'epoca di edificazione del fabbricato dopo la morte del de cuius, l'edificazione, la recinzione, il pagamento degli oneri, la manutenzione e l'assenza di contrasti con gli altri coeredi per un lungo periodo, come indici di un possesso esclusivo 'uti dominus'. La soccombente in cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto ammessa l'epoca di costruzione del fabbricato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la data della domanda di condono edilizio; 3) violazione degli artt. 1159 e 1102 c.c., assumendo che il possesso del bene ereditario fosse avvenuto per mera tolleranza degli altri coeredi e non in modo idoneo a integrare usucapione della loro quota. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove e non una reale violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; il secondo motivo inammissibile per la presenza di doppia conforme e per la mancata dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; il terzo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a un riesame del merito sull'apprezzamento della prova circa la volontà esclusiva di possesso. La Corte ha richiamato il principio per cui il coerede può usucapire la quota degli altri eredi anche senza interversione del possesso, purché il suo godimento si manifesti con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e con inequivoca volontà di possedere come proprietario esclusivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'assetto decisorio della sentenza di appello, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito sull'avvenuta usucapione del bene ereditario da parte del coerede e insindacabile in cassazione la ricostruzione probatoria operata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non acquisiti ritualmente; non può essere usata per contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile nei limiti rigorosi consentiti dal novellato motivo di legittimità; in presenza di doppia conforme opera il limite di inammissibilità se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348 ter, co. 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 1159 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte tratta la questione come tema di usucapione del coerede; il principio applicato è che il coerede può usucapire la quota altrui senza interversione del titolo se il possesso esclusivo risulta inequivoco.

  • art. 1102 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al godimento della cosa comune; la Corte ribadisce che il coerede deve estendere il proprio possesso in termini di esclusività per usucapire, con comportamenti incompatibili con il godimento altrui.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o si risolve in una critica di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di prove non introdotte in giudizio o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è invece consentito utilizzare tali norme per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il coerede che rimanga nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi anche senza formale interversione del possesso, purché il godimento del bene si manifesti con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e riveli in modo inequivoco la volontà di possedere come proprietario esclusivo.
  • L'uso, la manutenzione, l'edificazione e la gestione del bene ereditario, se apprezzati dal giudice di merito come elementi convergenti e univoci, possono integrare prova del possesso 'uti dominus', ma tale valutazione è insindacabile in cassazione se non veicolata nei limiti propri del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.