Cassazione Civile, Ordinanza n. 10128/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito nei confronti dell'azienda sanitaria chiedendo, tra l'altro, la condanna al pagamento dell'indennità di rischio radiologico, che gli era stata in passato riconosciuta sino al 2002 e poi revocata. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non appartenesse al personale tecnico di radiologia, per il quale opera una presunzione assoluta di rischio, ma al restante personale, per il quale l'indennità richiede la prova di un rischio effettivo e non occasionale. La Corte d'appello aveva inoltre reputato generiche le allegazioni del ricorso introduttivo e, per tale ragione, irrilevanti o inammissibili le prove orali richieste e l'ordine di esibizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 421 c.p.c., assumendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare le carenze del ricorso e che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare tale omissione; 2) violazione dell'art. 244 c.p.c., per non avere la Corte territoriale censurato la declaratoria di genericità dei capitoli di prova. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che il primo non risultava specificamente devoluto in appello e che il ricorso per cassazione non riproduceva in modo adeguato i passaggi essenziali dell'atto di appello, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; il secondo non colpiva la ratio decisiva della sentenza impugnata, cioè l'insufficienza delle allegazioni iniziali sui presupposti dell'indennità.
Norme richiamate
Il potere officioso del giudice del lavoro non esonera la parte dall'onere di allegare in modo completo i fatti costitutivi della domanda; la questione non può essere utilmente dedotta in cassazione se non sia stata specificamente devoluta in appello.
La censura sulla genericità dei capitoli di prova è irrilevante se non incide sulla ratio decidendi, cioè sull'insufficienza delle allegazioni iniziali che rendeva comunque inammissibile la prova.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sintesi sufficiente e specifica dei fatti e dei passaggi rilevanti degli atti processuali, compresi quelli dell'atto di appello, per consentire il controllo sulla denunciata violazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ferma la verifica amministrativa della debenza concreta.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Richiamato solo in via implicita nella discussione sull'onere di allegazione e prova; la decisione ribadisce che non può supplirsi in istruttoria alle carenze assertive della domanda.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro il potere-dovere del giudice di cui all'art. 421 c.p.c. non sostituisce l'onere della parte di formulare allegazioni sufficienti sui fatti costitutivi della domanda; le lacune assertive non possono essere sanate in via officiosa quando manchino i presupposti minimi della pretesa.
- In cassazione non è scrutinabile la dedotta violazione processuale se la relativa questione non è stata specificamente devoluta al giudice di appello e se il ricorso non riproduce in modo autosufficiente i passaggi rilevanti dell'atto di gravame.
- La censura sulle prove è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto deriva dall'insufficienza delle allegazioni originarie, la discussione sulla ammissione o genericità dei capitoli istruttori resta assorbita.
- Per il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico al personale diverso da quello di radiologia non basta l'appartenenza all'ambiente sanitario o la mera presenza occasionale in sala operatoria: occorre allegare e provare un'esposizione effettiva, non temporanea e non occasionale al rischio.
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