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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11008/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una contribuente che gestiva un bar e apparecchi ex art. 110 TULPS un maggior reddito d’impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, sulla base dell’antieconomicità della gestione, poiché i ricavi dichiarati risultavano inferiori al costo del venduto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo il costo del venduto anche in relazione a merce asseritamente distrutta per allagamento dei locali. In appello la CTR aveva rigettato sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia denunciava, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo che la CTR aveva rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio relativo al mancato invio della comunicazione ex art. 2, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 441/1997 sull’avvenuta distruzione delle merci in giacenza senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito; con il secondo motivo, in via subordinata, denunciava la violazione del d.P.R. n. 441/1997 per aver confermato l’esclusione dal costo del venduto dell’importo corrispondente alla merce distrutta senza la prescritta comunicazione all’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sull’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e sulla mancata corretta distruzione delle merci, senza però esplicitare le ragioni del rigetto dell’appello incidentale dell’Ufficio basato specificamente sulla mancata comunicazione prevista dal d.P.R. n. 441/1997. Per tale vizio di motivazione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di censurare la nullità della sentenza per errori processuali, inclusa la motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in via subordinata per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Impone che la sentenza contenga la motivazione; la sua violazione determina nullità quando la motivazione è solo apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiede che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo percepibile e controllabile, secondo il minimo costituzionale.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 36 e 61

    Le decisioni del giudice tributario devono essere motivate secondo i requisiti di legge; la motivazione apparente integra nullità anche nel processo tributario.

  • art. 2, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 441/1997

    Prevede la comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta distruzione delle merci; la censura riguardava la mancata osservanza di tale adempimento.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 441/1997

    Norma richiamata con l’art. 2 per la disciplina della distruzione delle merci e dei relativi adempimenti probatori.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell’accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato su presunzioni e sull’antieconomicità della gestione.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene enunciazioni generiche o formule di stile ma non rende percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
  • Nel processo tributario il giudice di merito deve dare conto, in modo specifico, delle ragioni per cui accoglie o respinge le censure relative agli adempimenti previsti per giustificare la distruzione di merci o la rettifica del costo del venduto.
  • Quando un motivo di ricorso investe un vizio di motivazione apparente, l’esame dei motivi di merito incompatibili resta assorbito.
  • L’accertamento fondato sull’antieconomicità dell’attività e su presunzioni deve essere valutato dal giudice di merito con motivazione idonea a consentire il controllo della logicità e della coerenza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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