Cassazione Penale, Sentenza n. 33943/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Due imputati, rispettivamente titolare di una ditta individuale che conduceva in locazione un immobile e suo fratello, erano stati condannati dal Tribunale di Napoli il 19 settembre 2024, anche agli effetti civili, per violenza privata continuata (capo 1), lesioni personali aggravate (capo 2), violenza privata continuata in danno di tre persone (capo 3) e ulteriori condotte continuate di violenza privata in danno di una persona offesa (capo 4). La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2025, dichiarava prescritti i reati dei capi 1 e 2, riqualificava il capo 3 in minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, secondo comma, c.p., rideterminava la pena per i capi 3 e 4 in quattro mesi di reclusione per ciascun imputato e riduceva la provvisionale riconosciuta alle parti civili. I ricorrenti hanno proposto otto motivi: 1) invalidità delle querele presentate dalla persona offesa, che non sarebbe stata legittimata perché non rappresentante legale della società proprietaria dell’area; 2) difetto di querela per i fatti del capo 4 successivi all’ultima querela del 16 dicembre 2016; 3) e 4) travisamento delle prove e insussistenza della violenza privata per le condotte di occupazione o intralcio al godimento del piazzale, che sarebbero state al più inadempimenti contrattuali privi di efficacia costrittiva; 5) erronea qualificazione come minaccia aggravata dei fatti del capo 3, difetto di concreta idoneità intimidatoria e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mancata prevedibilità della riqualificazione; 6) assenza di un contributo concorsuale volontario e causalmente rilevante del secondo imputato; 7) prescrizione dei capi 3 e 4, contestando che il rinvio dell’udienza del 30 novembre 2024 per assenza del giudice titolare potesse sospendere la prescrizione; 8) illegittimo diniego delle attenuanti generiche e mancata riduzione della pena, nonostante l’assenza di precedenti, la condotta processuale e il contesto civilistico della controversia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la persona offesa era legittimata a querelare perché titolare del diritto personale di godimento dell’area, o comunque di una relazione di fatto con essa, e la sua costituzione di parte civile, non revocata, valeva come querela per i fatti divenuti perseguibili a querela dopo la riforma Cartabia. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili: le censure sul travisamento non indicavano specificamente elementi probatori decisivi e, per il capo 4, non erano state dedotte tempestivamente in appello; è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la tesi che le condotte integrassero soltanto un inadempimento contrattuale, poiché anche rendere disagevole il godimento di un’area può integrare violenza privata. Il quinto motivo è stato respinto quanto alla violazione del principio di correlazione: la riqualificazione in minaccia aggravata non ha modificato il fatto storico, la minaccia è elemento della violenza privata e la difesa non ha indicato un concreto pregiudizio difensivo; le censure sulla capacità intimidatoria sono state ritenute generiche e di merito. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché nuovo in cassazione e comunque non confrontato con le motivazioni di merito, che descrivevano la partecipazione attiva del secondo imputato. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile: la pena era motivata con la gravità dei fatti e l’intensità del dolo, e il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dal riferimento alla gravità delle condotte. È stato invece accolto il settimo motivo sul computo della sospensione della prescrizione: poiché il rinvio dell’udienza era dovuto anche all’assenza del giudice titolare, tale causa riferibile all’ufficio prevaleva sulla richiesta difensiva e non sospendeva la prescrizione. Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio, agli effetti penali, la condanna per il capo 3 e per il capo 4 limitatamente ai fatti commessi fino al 28 aprile 2018, perché estinti per prescrizione. Per i fatti del capo 4 commessi dal 29 aprile 2018 al 5 dicembre 2022 ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per i fatti successivi al 1° gennaio 2020 ha rilevato l’applicabilità del regime di improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p., con termine per il giudizio di legittimità al 27 maggio 2027. I ricorsi sono stati rigettati nel resto.
Norme richiamate
è jus receptum che integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa
Integra violenza privata anche una condotta che, senza impedire in assoluto l’esercizio del diritto, lo renda anche soltanto disagevole.
la diversa qualificazione giuridica, da violenza privata a minaccia aggravata, non ha inciso sul fatto storico contestato, rimasto immutato, di modo che, non essendosi realizzato un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., gli imputati sarebbero stati onerati di indicare la lesione in concreto recata alle proprie prerogative difensive
La riqualificazione del fatto in minaccia aggravata non lede il diritto di difesa quando il fatto storico resta invariato e non si produce un effetto a sorpresa; la difesa deve indicare quale pregiudizio concreto ne sia derivato.
la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa
La diversa qualificazione giuridica viola la correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto accertato è sostanzialmente eterogeneo o incompatibile con quello contestato e ne deriva un effettivo pregiudizio difensivo.
nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione
Se il rinvio dell’udienza è giustificato sia da una richiesta della difesa sia dall’assenza del giudice, prevale la causa riferibile al giudice e il rinvio non sospende la prescrizione.
il giudice di merito, anche in assenza di eccezione di parte, ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali figura quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
Il giudice deve rilevare d’ufficio e dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per prescrizione quando ne ricorrono i presupposti.
Da ciò deriva che i fatti di reato successivi all’1 gennaio 2020 sottostanno al regime di improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., il cui termine, quanto al giudizio di legittimità, verrà a spirare il 27 maggio 2027.
Per i fatti successivi al 1° gennaio 2020 la durata del giudizio di legittimità è soggetta al regime di improcedibilità previsto dall’art. 344-bis c.p.p.; nel caso concreto il relativo termine è stato individuato nel 27 maggio 2027.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
La commisurazione della pena è discrezionale per il giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione, salvo che la determinazione sia arbitraria, illogica o priva di motivazione sufficiente.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
La valutazione degli elementi rilevanti per la graduazione della pena compete al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del controllo sulla logicità e sufficienza della motivazione.
Parimenti è congrua la motivazione rassegnata a sostegno del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per giustificarlo è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (appunto, la gravità dei fatti)
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi, anche indicando la gravità dei fatti.
tale diritto personale di godimento o, comunque, anche l’acclarata relazione di fatto con la res, il cui libero esercizio era impedito dalle condotte ostruzionistiche degli imputati, legittimavano Gustavo Nobler alla proposizione delle querele.
Per i reati lesivi della libertà morale, la legittimazione a proporre querela spetta alla persona fisica il cui diritto personale di godimento o la cui relazione di fatto con il bene sia concretamente impedita dalla condotta.
poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione
La volontà punitiva della persona offesa non richiede formule sacramentali e può risultare da atti che, pur senza formularla espressamente, la manifestino in modo desumibile.
poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione
La querela può essere desunta da atti della persona offesa dai quali emerga la volontà di perseguire penalmente il fatto, senza necessità di formule particolari.
poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione
La manifestazione della volontà di querela non è vincolata a formule specifiche e può ricavarsi anche da atti che la esprimano implicitamente.
art. 2, comma 1, d.lgs. 150/2022
divenuto, il delitto di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., procedibile a querela della persona offesa a seguito dell’entrata in vigore – in data 30 dicembre 2022 - dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 150 del 2022 e intervenuta la costituzione di parte civile dello stesso Nobler in data 28 novembre 2019, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")
Per i reati divenuti perseguibili a querela con la riforma Cartabia, la costituzione di parte civile non revocata può valere come querela, esprimendo la volontà punitiva della persona offesa.
non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio 2025), di modo che, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1, non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità
Le questioni non dedotte con uno specifico motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio 2025), di modo che, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1, non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità
La cognizione della Corte di cassazione è circoscritta alle questioni devolute con i motivi di impugnazione e non consente di far valere per la prima volta questioni nuove.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, pone a carico del deducente quantomeno l'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione
Chi deduce in cassazione il travisamento della prova deve indicare puntualmente gli atti asseritamente travisati e quelli di cui occorre l’allegazione.
Invero, divenuto, il delitto di cui all’art. 610, primo comma, cod. pen., procedibile a querela della persona offesa a seguito dell’entrata in vigore – in data 30 dicembre 2022 - dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 150 del 2022
Il delitto di violenza privata di cui al primo comma è divenuto procedibile a querela della persona offesa per effetto della riforma Cartabia.
Massime di principio
- La persona offesa da un reato contro la libertà morale è legittimata a proporre querela quando la condotta incide sul suo personale diritto di godimento del bene o su una relazione di fatto con esso, anche se il bene appartiene a una società e la persona non ne è il legale rappresentante.
- Per i reati originariamente perseguibili d’ufficio e divenuti perseguibili a querela per effetto della riforma Cartabia, la costituzione di parte civile non revocata può equivalere a querela, poiché la volontà punitiva non richiede formule particolari e può desumersi da atti concludenti.
- La violenza privata può realizzarsi mediante una violenza impropria, ossia con mezzi anomali che esercitano pressione sulla volontà altrui; è sufficiente che la condotta renda anche soltanto disagevole una lecita modalità di esercizio del diritto della persona offesa.
- Il travisamento della prova dedotto in cassazione richiede l’indicazione puntuale degli atti asseritamente travisati e degli elementi fattuali o probatori decisivi che comprometterebbero la coerenza della motivazione; le censure dirette a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti non sono ammissibili come travisamento.
- La riqualificazione giuridica del fatto in appello non viola il principio di correlazione quando il fatto storico resta invariato e non è indicato un concreto pregiudizio difensivo; la violazione ricorre solo in presenza di eterogeneità o incompatibilità sostanziale tra fatto contestato e fatto accertato, con effettiva lesione della difesa.
- Nel concorso tra una causa di rinvio dell’udienza riferibile all’imputato o al difensore e una riferibile al giudice, prevale quest’ultima e il rinvio non sospende il corso della prescrizione.
- La prescrizione deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice quando risulti maturata prima della decisione, senza necessità di eccezione di parte.
- La pena e il diniego delle attenuanti generiche sono sindacabili in cassazione soltanto se la motivazione è arbitraria, illogica o insufficiente; è sufficiente, per negare le attenuanti generiche, un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, quale la gravità dei fatti.
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