Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32142/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ad avviso di pagamento per contributi dovuti alla Gestione separata INPS per alcune annualità (in particolare 2005, 2006 e 2008). La Corte d'appello aveva riconosciuto soltanto una riduzione delle sanzioni, ma aveva respinto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo, ritenendo che il termine iniziale decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente ha dedotto in cassazione la violazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 l. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla dichiarazione fiscale, ma dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e dunque da date anteriori: 20 giugno 2006 per il 2005, 16 giugno 2007 per il 2006, 16 giugno 2009 per il 2008). Ha inoltre contestato l'efficacia interruttiva degli avvisi bonari intervenuti successivamente. L'INPS non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2005, affermando che la prescrizione dei contributi della Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha invece dichiarato inammissibili, per difetto di specificità e di corretta deduzione, le censure riferite agli anni 2006 e 2008, osservando che la sentenza d'appello faceva esclusivo riferimento alle annualità 2005 e 2008 e che il ricorso non consentiva una verifica adeguata dei fatti rilevanti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione relativa al 2005 e per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la ricostruzione del dies a quo della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la dichiarazione dei redditi.

  • art. 3 l. n. 335/1995

    È richiamato quale disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali, che opera con efficacia estintiva ed è rilevabile d'ufficio.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    È la base normativa del principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dalla data in cui dovevano essere effettivamente versati.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    Collega il termine di versamento dei contributi ai medesimi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • artt. 366, n. 6, e 369, n. 4 c.p.c.

    Le carenze di specificità e di allegazione del ricorso rendono inammissibili le censure che non consentano di verificare l'effettiva introduzione e prova dei fatti rilevanti.

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    In materia previdenziale la prescrizione maturata è sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine entro il quale il contributo doveva essere versato.
  • La dichiarazione fiscale del contribuente è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo previdenziale, che nasce invece dal fatto costitutivo della produzione del reddito.
  • In materia previdenziale la prescrizione, ove maturata, opera di diritto ed è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il giudice può valorizzarla solo se i fatti estintivi o impeditivi risultano ritualmente introdotti nel processo e provati.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: se il ricorso non chiarisce con precisione quali atti interruttivi si riferiscano a quali annualità e non consente il controllo sugli atti processuali, la doglianza è inammissibile.
  • L'atto interruttivo della prescrizione deve essere valutato in relazione alla singola annualità contributiva e al relativo dies a quo di decorrenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.