Cassazione Civile, Ordinanza n. 29919/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Una banca creditrice aveva agito per far accertare la simulazione assoluta e/o la nullità o inefficacia, ovvero in subordine la simulazione relativa, di una compravendita del 2005 con cui due coniugi fideiussori avevano trasferito tutti i loro immobili, sostenendo che l'atto celasse una donazione nulla per difetto di forma e comunque pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Dopo che, in un successivo passaggio del 2007, i figli dei coniugi avevano ceduto ai cugini la loro quota del 50% dei beni, questi ultimi erano divenuti proprietari esclusivi. Il Tribunale aveva ritenuto che la vendita dissimulasse una donazione, nulla e inopponibile all'attrice; la Corte d'appello aveva invece ritenuto opponibile agli appellanti la nullità dell'atto del 2005 sotto il profilo della trascrizione ex art. 2652 n. 6 c.c., accogliendo il motivo relativo alla loro qualità di aventi causa. I ricorrenti principali hanno censurato: l'inammissibilità, in appello, della qualificazione come vendita della procura a vendere rilasciata nel 2003; l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi (procura, cessione del 2007, anteriorità del credito rispetto alla vendita); la valorizzazione esclusiva della mancata prova del pagamento del prezzo; la violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova; la violazione delle norme sulla donazione e sulla nullità. La resistente, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'opponibilità della nullità agli acquirenti non fosse una domanda nuova, ma un effetto conseguente della domanda originaria di nullità, essendo i convenuti parti sostanziali dell'atto impugnato; ha inoltre contestato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti e cinque i motivi, perché miravano a una nuova rivalutazione del fatto e delle prove e perché la motivazione del giudice di merito era considerata sufficiente e coerente. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che la domanda di opponibilità della nullità ai convenuti non era tardiva né nuova, poiché costituiva una puntualizzazione di un effetto della sentenza richiesto contro soggetti che erano parti sostanziali dell'atto del 2005, non terzi rispetto ad esso. Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la qualificazione della procura a vendere non fosse nuova in appello; la Corte ha ritenuto il motivo comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.
la Corte distingue tra nuove domande e mere puntualizzazioni esplicative; nel caso concreto la deduzione sull'opponibilità era considerata una puntualizzazione e non una domanda nuova.
l'omesso esame di fatti decisivi è scrutinato in termini di decisività e non può tradursi in una nuova valutazione del fatto.
richiamato per contestare la qualificazione dell'atto come vendita simulata; la Corte non entra nel merito, perché il motivo sollecitava una rivalutazione del fatto.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare il convincimento sulla mancata prova del pagamento del prezzo.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice di merito può apprezzare liberamente il materiale probatorio, se motiva in modo coerente.
richiamato sul ragionamento presuntivo; la Corte afferma che anche un solo fatto secondario grave e preciso può fondare la presunzione.
la Corte precisa che la concordanza è richiesta solo quando le presunzioni si fondano su più fatti secondari; un solo fatto grave e preciso è sufficiente.
richiamata dai ricorrenti nel quarto motivo senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
richiamato per sostenere la nullità della donazione dissimulata; la Corte ritiene la censura in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
richiamato in relazione alla nullità dell'atto; la Corte non ne fa applicazione diretta, perché il motivo è incentrato sulla rivalutazione del fatto.
la Corte afferma che, nel caso concreto, la domanda di opponibilità della nullità ai convenuti non costituiva domanda nuova ma mera puntualizzazione, poiché i convenuti erano parti sostanziali dell'atto impugnato.
richiamato nel motivo incidentale sulle spese; il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo incidentale.
art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso principale rigettato.
richiamato insieme all'art. 13 per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove quando la censura mira solo a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella, congruamente motivata, del giudice di appello.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è rilevante solo se il fatto non esaminato è davvero decisivo; non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su un solo fatto secondario, purché grave e preciso; la concordanza è requisito necessario soltanto quando le presunzioni siano tratte da più fatti.
- La motivazione è sufficiente se effettiva, coerente e non meramente apparente: il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione o prova contraria.
- La qualificazione di una deduzione processuale come domanda nuova o come mera puntualizzazione va compiuta in base alla sua funzione sostanziale: se si tratta di un effetto accessorio della domanda originaria e riguarda parti sostanziali dell'atto impugnato, non vi è novità.
- Quando la censura investe l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la deduzione di violazione di norme sostanziali non è ammissibile se in realtà mira solo a ribaltare quell'accertamento.
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