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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32035/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio condominiale sulla tabella millesimale di un edificio sito in Augusta. In primo grado il Tribunale di Siracusa aveva ritenuto che le parti dovessero adottare le tabelle millesimali redatte dal consulente tecnico d'ufficio. La Corte d'appello di Catania, in riforma, ha invece rigettato la domanda qualificandola come domanda di revisione delle tabelle millesimali, ritenendo mancanti i presupposti di errore o alterazione del rapporto tra i valori delle unità immobiliari, in relazione alla dedotta diversa destinazione di una unità immobiliare. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con tre motivi, la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione e la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che in realtà era stata proposta domanda di formazione ex novo delle tabelle millesimali e non domanda di revisione di quelle esistenti. Il terzo motivo riguardava la regolazione delle spese, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse confuso la domanda di formazione giudiziale delle tabelle millesimali con la diversa domanda di revisione o modificazione ex art. 69 disp. att. c.c., incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la domanda di formazione della tabella millesimale deve essere proposta nel contraddittorio di tutti i condomini, salvo che sia rivolta all'amministratore quale legittimato passivo ex art. 1131, comma 2, c.c.; nel caso concreto, tuttavia, dagli atti non emergeva la necessità di integrare il contraddittorio con altri condomini. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su una domanda diversa da quella effettivamente proposta; nel caso concreto la Corte ha ravvisato ultrapetizione per avere qualificato come revisione una domanda di formazione ex novo delle tabelle millesimali.

  • art. 68 disp. att. c.c.

    La norma è richiamata per la formazione, con effetto di giudicato, della tabella millesimale dell'edificio ai fini della ripartizione delle spese comuni e della formazione delle maggioranze assembleari.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    La norma disciplina i casi di revisione o modificazione delle tabelle millesimali esistenti; non era la base della domanda effettivamente proposta secondo i ricorrenti.

  • art. 1131, comma 2, c.c.

    L'amministratore è indicato quale soggetto passivamente legittimato nelle azioni relative alla formazione giudiziale delle tabelle millesimali, se la domanda non è rivolta contro di lui direttamente.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso in forma semplificata.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato quale base per la possibile definizione camerale del ricorso manifestamente fondato.

Massime di principio

  • Chi agisce per la formazione giudiziale della tabella millesimale propone una domanda distinta da quella di revisione o modificazione delle tabelle già esistenti: il giudice deve qualificare correttamente la domanda in base al petitum e alla causa petendi, senza sovrapporre le due azioni.
  • La decisione che si pronunci sui presupposti della revisione ex art. 69 disp. att. c.c. quando sia stata invece chiesta la formazione ex novo della tabella millesimale incorre nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
  • La domanda di formazione della tabella millesimale, quando non sia proposta nei confronti dell'amministratore quale legittimato passivo, deve essere introdotta nel contraddittorio di tutti i condomini interessati.
  • Se il motivo attiene a un vizio di qualificazione della domanda e determina l'accoglimento del ricorso, le questioni ulteriori, come la regolazione delle spese, restano assorbite e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiCompetenza
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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