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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30596/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposto da una soggetto che si assumeva proprietaria di un immobile contro una precedente sentenza che aveva dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di altro soggetto. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarando inefficace quella sentenza nei confronti dell'opponente e accertando la proprietà esclusiva del bene in capo a quest'ultima; la Corte d'appello aveva confermato. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'assenza di voltura catastale e sulla conseguente erronea intestazione dei beni; 2) violazione di norme sulla pubblicità immobiliare e sul litisconsorzio, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria sui beni intestati a terzi dimostrasse la proprietà di questi ultimi; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 102 e 404 c.p.c., assumendo che l'opponente non avesse provato la proprietà del bene; 4) violazione dell'art. 948 c.c., per mancata applicazione del rigore probatorio proprio dell'azione di rivendica; 5) violazione dell'art. 2658 c.c., per avere ritenuto provata la proprietà di una particella non compresa nel titolo e nella nota di trascrizione; 6) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie e mancata considerazione di fatti emersi in causa. In sostanza, il ricorso pretendeva una diversa lettura del materiale probatorio e contestava l'accertamento di merito sulla titolarità del bene e sulla legittimazione dell'opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvessero in censure di merito sull'accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità. È stato inoltre richiamato il regime della c.d. doppia conforme per escludere il sindacato sul vizio motivazionale nei termini prospettati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c., oltre al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    l'opposizione di terzo è utilizzata dal soggetto pretermesso per rimuovere l'efficacia della sentenza a lui pregiudizievole e far valere la propria posizione dominicale

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o un motivo specifico, non la semplice mancata adesione alla tesi di parte

  • art. 2650 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di continuità delle trascrizioni, ma ritenuto non decisivo rispetto all'accertamento svolto dal giudice di merito

  • art. 2657 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di trascrizione, senza incidere sulla ratio della decisione

  • art. 2839 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'iscrizione ipotecaria, ma l'ipoteca è stata ritenuta irrilevante come prova della proprietà

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in tema di litisconsorzio, ma le doglianze sono state ritenute non pertinenti alla ratio della sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della proprietà è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 948 c.c.

    la prova rigorosa della proprietà richiesta dall'azione di rivendicazione non è stata ritenuta il paradigma decisivo del caso, essendo l'azione proposta qualificata diversamente e comunque fondata su un accertamento di merito non sindacabile

  • art. 2658 c.c.

    richiamato in relazione alla trascrizione del titolo; la censura è stata reputata meramente fattuale e non idonea a scalfire l'accertamento di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che ciò consenta una rivalutazione del merito in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che la scelta delle prove attendibili spetta al giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso per error in procedendo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è stata dedotta in modo inidoneo, poiché le doglianze miravano sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è scrutinabile nei limiti invocati, anche in presenza di doppia conforme

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del relatore nel procedimento camerale

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il sindacato sulla motivazione nei limiti dedotti dal ricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. si applicano le conseguenze per responsabilità aggravata, con condanna a somma equitativa e a favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi processuali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se le doglianze non colgono la reale base argomentativa della decisione, il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o su un motivo; non ricorre quando la questione sia stata esaminata e respinta con diversa motivazione.
  • La valutazione dell'attendibilità, concludenza e rilevanza delle prove, così come la selezione delle fonti del convincimento, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è ulteriormente ristretto nei limiti di legge, precludendo la riproposizione in cassazione di contestazioni puramente fattuali.
  • L'iscrizione ipotecaria o la documentazione catastale, da sole, non sono automaticamente idonee a dimostrare la proprietà del bene se non si confrontano con i titoli di acquisto e con gli altri elementi probatori rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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