Ordinanza n. 1199/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento esecutivo per omessa dichiarazione o violazione regolamentare relativo al canone unico patrimoniale per l'anno 2021, nonché regolamento comunale nella parte concernente l'obbligo di autorizzazione o concessione anche nei casi di esonero o esclusione dal canone
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'accertamento esecutivo con cui il Comune di Bologna, tramite la società concessionaria del servizio di riscossione, ha richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale, di un'indennità per asserita occupazione abusiva, di una sanzione amministrativa e degli interessi, in relazione al tracciato dell'autostrada che interseca, a diverse altezze, alcune strade comunali. È stato inoltre impugnato il regolamento comunale nella parte in cui impone il rilascio di una specifica autorizzazione o concessione anche per occupazioni esonerate o escluse dal pagamento del canone. Il Comune e la società concessionaria hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, chiedendo comunque il rigetto del ricorso. Il Comune ha successivamente proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della controversia ad altro plesso giurisdizionale, e ha chiesto la sospensione del giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a., poiché il regolamento preventivo di giurisdizione non è stato ritenuto manifestamente inammissibile né la questione di giurisdizione manifestamente infondata. Il Collegio ha rilevato che la controversia riguarda il pagamento del canone unico patrimoniale e che la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione indicata nel provvedimento aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario sulla materia. La decisione della Corte di cassazione è stata ritenuta pregiudiziale, in quanto la giurisdizione costituisce un presupposto processuale, anche con riguardo all'impugnazione del regolamento comunale presupposto, considerata l'obiettiva devalutazione della centralità dell'atto concessorio. Le parti sono state onerate di proseguire il giudizio mediante tempestiva domanda di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione, a pena di estinzione ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-845, l. 160/2019
art. 1, co. 182, lettere g) e h)
Costituisce il fondamento normativo dell'accertamento relativo al canone unico patrimoniale.
Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
Consente la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo e richiama il regime di sospensione previsto dall'art. 367, comma 1, c.p.c.
Prevede il regolamento preventivo di giurisdizione quale strumento per ottenere dalla Corte di cassazione, durante il giudizio di primo grado, una decisione sulla giurisdizione.
Il giudice davanti al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.
Impone la sospensione del processo quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.
Stabilisce il termine perentorio entro il quale le parti devono presentare domanda di fissazione dell'udienza per proseguire il giudizio dopo il venir meno della causa di sospensione.
Prevede l'estinzione del giudizio quale conseguenza della mancata tempestiva prosecuzione nei casi indicati dalla legge.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo di primo grado, è proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a., salvo che l'istanza sia manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata.
- La decisione sulla giurisdizione assume carattere pregiudiziale rispetto alla prosecuzione del giudizio amministrativo, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale.
- La sospensione per regolamento preventivo di giurisdizione può riguardare anche l'impugnazione di un atto regolamentare presupposto, quando la definizione del plesso giurisdizionale competente incide sull'intero oggetto sostanziale della controversia.
- Venuta meno la causa di sospensione, le parti devono proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; l'inosservanza dell'onere può determinare l'estinzione del giudizio.
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