Cassazione Civile, Ordinanza n. 07702/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario due avvisi di accertamento TARI relativi agli anni 2014 e 2015 emessi da un Comune. La CTP aveva rigettato il ricorso e la società aveva poi proposto appello alla CTR. Quest'ultima aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e calcolandone la scadenza con il solo aumento dei 64 giorni di sospensione straordinaria per l'emergenza Covid-19, senza aggiungere anche i 31 giorni di sospensione feriale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 327 c.p.c., 1 l. n. 742/1969, 83, commi 2 e 21, d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020, sostenendo che, nel calcolo del termine per impugnare, alla sospensione Covid dovesse cumularsi anche la sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla cumulabilità tra sospensione straordinaria Covid-19 e sospensione feriale: quando il termine finale per impugnare cade nel periodo feriale, i due periodi di sospensione si sommano, perché l'esclusione della sospensione feriale finirebbe per vanificare in parte gli effetti della sospensione eccezionale prevista per l'emergenza sanitaria e comprimere il diritto di difesa. Applicando tale criterio, il termine ultimo per appellare scadeva il 23 novembre 2020, mentre l'appello era stato notificato il 19 novembre 2020, quindi era tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
disciplina il termine lungo per proporre impugnazione in mancanza di notifica della sentenza; nel caso concreto è stato applicato il termine semestrale.
art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con differimento del decorso dei termini nel periodo indicato.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
ha inciso sulla durata del periodo di sospensione straordinaria richiamato nella motivazione.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
prevede la sospensione feriale dei termini processuali; la Corte ne afferma la cumulabilità con la sospensione Covid nel caso in cui i periodi si sovrappongano o il termine cada nel periodo feriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge nella decisione impugnata.
Reg. (CE) n. 1896/2006
richiamato dalla Corte solo in via di raffronto, insieme alla giurisprudenza CGUE, per confermare la compatibilità di una sospensione processuale con il principio di effettività.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid-19 si cumula con la sospensione feriale quando il termine per impugnare ricade nel periodo di sospensione feriale, dovendosi evitare che la disciplina eccezionale perda in parte efficacia.
- Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., in mancanza di notifica della sentenza, va calcolato tenendo conto sia della sospensione straordinaria sia della sospensione feriale, se applicabili ratione temporis.
- La non cumulabilità tra sospensione speciale e sospensione feriale non è regola generale: essa opera solo quando la sospensione ordinaria è già interamente ricompresa nel periodo speciale, mentre è diverso il caso in cui i due periodi siano temporalmente distinti o solo parzialmente sovrapposti.
- Nell'interpretazione delle norme emergenziali processuali va privilegiata la lettura che preservi il diritto di difesa e la piena effettività del termine per impugnare.
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