Cassazione Penale, Sentenza n. 8496/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lutri Ugo aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione sofferta dal 07/06/2014 all'11/07/2016 (765 giorni) in relazione a una ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; dopo il processo veniva assolto in via definitiva dalla Corte d'appello di Catania. La Corte d'appello aveva però rigettato la richiesta di indennizzo dichiarando la fungibilità con una condanna emessa il 15/03/2019 (pena di 2 anni e 6 mesi e multa), valutando che parte della custodia cautelare dovesse essere computata ai fini della pena e quindi escludendo l'indennizzo per tale periodo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania. La Suprema Corte ha ritenuto che, se la pronuncia di condanna utilizzata per la fungibilità è stata successivamente annullata per intervenuta prescrizione (declaratoria di estinzione del reato), viene meno la pretesa punitiva dello Stato e quella pena non può essere valutata ai fini dell'applicazione dell'istituto della fungibilità; pertanto la decisione che aveva escluso l'indennizzo in base a quella condanna è viziata. La Corte ha, altresì, confermato che il giudice della riparazione può valutare, anche d'ufficio, la computabilità della custodia cautelare ai sensi dell'art. 657 c.p.p. e acquisire atti utili.
Norme richiamate
il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena
L'art. 314, comma 4, esclude l'indennizzo per la parte di custodia cautelare computata ai fini della pena effettivamente inflitta; la Corte precisa che il giudice della riparazione deve verificare tale computo anche d'ufficio.
Riguarda la computabilità della custodia cautelare nella determinazione della pena: ai fini della riparazione il giudice deve valutare se periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti siano stati o saranno computati nella pena definitiva, impedendo indennizzi indebiti (istituto della "fungibilità").
Norma sostanziale in relazione alla custodia cautelare originaria subita dal ricorrente (contestazione iniziale), ma non determinante ai fini della decisione sul collegamento con la successiva condanna usata per la fungibilità.
Reato per il quale il ricorrente era stato condannato in appello il 15/03/2019; tale condanna, se successivamente estinta per prescrizione, non può essere utilizzata per escludere l'indennizzo tramite la fungibilità.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha il potere e il dovere di verificare, anche d'ufficio, se periodi di custodia cautelare sono stati o saranno computati nella pena inflitta per altri reati ai fini dell'applicazione dell'art. 314 e dell'art. 657 c.p.p.; questa verifica serve a evitare indennizzi indebiti.
- La fungibilità (computo della custodia cautelare nella pena definitiva) non può operare con riferimento a pene o condanne che siano state successivamente dichiarate estinte per prescrizione: l'estinzione della pretesa punitiva rende irrilevante la pena ai fini del diniego di indennizzo.
- La rilevanza di una condanna ai fini della riparazione dipende dallo stato giuridico effettivo della pena al momento della decisione: condanne non esecutive o interamente annullate/estinte non possono essere considerate fonte di computo per escludere l'indennizzo.
- Pur essendo onere della parte producente dimostrare gli elementi a fondamento della domanda, il giudice della riparazione può acquisire atti e informazioni da uffici pubblici e dall'amministrazione della giustizia per accertare fatti rilevanti (status di condanne, esecutività, prescrizione).
- In casi analoghi è opportuno: 1) verificare lo stato definitivo di eventuali sentenze di condanna (esecutività, impugnazioni pendenti, declaratoria di prescrizione); 2) prospettare esplicitamente al giudice della riparazione la non computabilità di periodi di custodia cautelare qualora la condanna fosse o divenisse inefficace; 3) documentare ogni atto processuale utile (impugnazioni, annullamenti, sentenze di prescrizione).
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