Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38903/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/01/2023: il ricorrente deduce l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (richiesta di applicazione della disciplina per la lieve entità) e contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; con motivi aggiunti indica specifiche intercettazioni ritenute favorevoli alla sua posizione

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pienamente motivata la valutazione dei giudici di merito, che hanno fondato la condanna sul complesso delle intercettazioni e sulla documentazione processuale (anche su precedenti sentenze relative al clan Sarno e ai familiari del ricorrente) da cui emergeva un'attività di spaccio continuativa, con ruoli di custodia, trasporto e consegna dello stupefacente attribuiti a Luigi in esecuzione di ordini del padre. La Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità e il diniego delle generiche; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La Corte ha valutato la non applicabilità della disciplina della "lieve entità" richiamando una valutazione globale di elementi quantitativi e qualitativi (continuità, rilevanza delle quantità, ruolo nell'organizzazione). L'esclusione è stata motivata in conformità ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite Murolo).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte territoriale aveva assolto l'imputato dall'associazione (capo A) ma ciò non ha impedito la ritenuta responsabilità per le condotte di detenzione e cessione (capo B).

  • codice penale, art. 110

    Richiamato quale principio di concorso di persone nel reato: le condotte concorrenti sono state considerate nel quadro complessivo della fattispecie per attribuire responsabilità per la detenzione e cessione di stupefacenti.

  • codice penale, art. 81, comma finale

    Richiamato in relazione alla continuazione o concorso di più azioni-reato; la pluralità di condotte e la loro connessione sono state valutate ai fini della determinazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla luce del rigetto.

  • Sezioni Unite, sent. n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Giurisprudenza di riferimento per la valutazione della "lieve entità": la Corte ha applicato i criteri indicati dalle Sezioni Unite (esame complessivo di indici sintomatici qualitativi e quantitativi) per escludere la diminuzione di pena richiesta.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) è necessaria una valutazione globale e motivata di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi: assenza di continuità dell'attività, modeste quantità, assenza di ruolo organizzativo; la sola mancanza di sequestro o l'assenza di contestazione di aggravanti non sono decisivi.
  • Le intercettazioni, se coerenti e corroborate da altri elementi probatori o da precedenti sentenze sul medesimo contesto criminale, costituiscono un fondamento solido per la condanna anche in assenza di una prova di appartenenza formale all'associazione mafiosa.
  • La partecipazione familiare e il ruolo di custodia/trasporto/distribuzione a favore di terzi (anche se non qualificati come associati) possono esser valutati come contributo decisivo all'attività di traffico e ostare all'applicazione di benefici (es. lieve entità, generiche).
  • Le censure basate su presunte intercettazioni favorevoli devono indicare con precisione elementi che dimostrino la manifesta illogicità o l'errore palese della valutazione probatoria; argomentazioni meramente suggestive o contraddittorie non sono sufficienti per riformare la motivazione dei giudici di merito.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi, valutare il rapporto costi-benefici prima di proporre gravami se le prospettive di successo appaiono deboli.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.