Cassazione Penale, Sentenza n. 38902/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi vertono su vizi di motivazione e violazioni di legge relativi alla determinazione della pena per reati connessi al traffico di stupefacenti: contestazioni dell'aumento per continuazione (cumulazione degli aumenti), omessa o errata riduzione della pena a seguito dell'assoluzione di un coimputato, duplicazione di pena per alcuni capi, errato calcolo della pena pecuniaria, contestazione di aggravanti applicate o eliminate (art. 61-bis cod. pen., art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990), diniego di attenuanti e generiche, e nullità processuali per mancata eliminazione di duplicazioni.
La decisione
Per Edi Hushi: ricorso rigettato; la Cassazione ha confermato il criterio di calcolo adottato dalla Corte territoriale (pena base aumentata per recidiva e per continuazione), ritenendo sufficiente la relatio implicita alla motivazione di primo grado; pena finale confermata in anni 6, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 30.100 di multa (con condanna alle spese). Per Ervis Hushi: parziale accoglimento limitato al trattamento sanzionatorio pecuniario; la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena complessiva in anni 10 di reclusione ed euro 56.667,00 di multa; i restanti motivi di Ervis sono rigettati. Per Milaqi Artur: posizione stralciata per adesione del difensore all'astensione; ricorso rinviato a nuovo ruolo con sospensione dei termini di prescrizione e separazione della posizione. Condanna alle spese per i ricorrenti soccombenti quando indicato.
Norme richiamate
Aggravante contestata ed in alcuni punti eliminata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha tenuto conto dell'eliminazione per il calcolo degli aumenti quando rilevante.
art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante connessa al traffico di stupefacenti che la Corte di appello ha eliminato o ridimensionato per alcuni capi; la valutazione ha inciso sul calcolo degli aumenti.
art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; usata per qualificare capi di imputazione che hanno inciso sugli aumenti cumulativi.
Richiamato indirettamente in rapporto alla proporzione tra le pene e ai limiti del cumulo delle stesse; la Cassazione richiede rispetto del rapporto di proporzione tra le pene per reati in continuazione.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva utilizzata per aumentare la pena base; la Corte ha considerato l'aumento per recidiva non intaccato dall'annullamento parziale.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Applicata per la determinazione degli aumenti quando più aggravanti erano state contestate, permettendo di operare sull'aggravante più grave.
art. 76, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Rilevata nella rideterminazione di una pena per l'eliminazione di un'aggravante specifica, con conseguente diminuzione di pena e multa per un capo.
Eccepita dai difensori di Milaqi per l'attenuante della particolare tenuità o altre attenuanti; la contestazione è stata parte del motivo sulla determinazione della pena ma non decisa in questa fase per stralcio.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Richiamata come norma che legittima la correzione della determinazione della pena pecuniaria da parte della Corte di cassazione.
Sezioni Unite - sentenza Pizzone (n. 47127 del 24/06/2021)
Principio di diritto secondo cui gli aumenti per reati satelliti devono essere distinti e singolarmente motivati; tuttavia la motivazione richiesta è proporzionata all'entità degli aumenti e può essere soddisfatta anche con relatio implicita al primo grado.
Massime di principio
- Gli aumenti per continuazione tra reati collegati devono essere distinti e motivati singolarmente, ma la motivazione può essere implicita se il primo grado ha già spiegato i criteri: non è sempre necessaria una nuova, estesa motivazione in appello.
- La riduzione della pena per l'assoluzione di uno dei partecipi non è automatica: se il reato rimane contestato e provato rispetto ad altri partecipanti condannati, i giudici possono ritenere irrilevante l'assoluzione e non modificare sostanzialmente gli aumenti.
- Va sempre verificata l'eventuale duplicazione di pena per lo stesso fatto; se presente va eliminata la duplicazione più alta, e la Corte può correggere d'ufficio o su ricorso il calcolo delle pene pecuniarie.
- Le modifiche parziali operate dalla Corte di cassazione ("interventi chirurgici") possono legittimare che la Corte territoriale si attenga alla traccia del primo grado nella determinazione degli aumenti, con adattamenti limitati.
- Errori di calcolo della pena pecuniaria sono correggibili dalla Corte di cassazione e possono comportare la rideterminazione della multa anche se il resto della condanna resta invariato.
- Se il difensore di un imputato aderisce ad astensione o altra decisione che impone lo stralcio, la posizione viene separata e il decorso della prescrizione può essere sospeso in attesa di nuovo ruolo.
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