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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38908/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello per tre principali censure: (1) mancata esclusione della responsabilità penale per l'annualità 2014, con la tesi che l'imputato avrebbe potuto correggere la posizione presentando la dichiarazione entro settembre 2015 e che parte della documentazione era incompleta o incolpevolmente smarrita; (2) omissione dell'applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate recidive; (3) errata determinazione della confisca per equivalente non tenendo conto dei pagamenti già effettuati dall'imputato nell'ambito di una adesione/definizione agevolata, con conseguente duplicazione sanzionatoria. Sono stati poi prodotti motivi aggiunti relativi, tra l'altro, a recidiva, reato continuato, applicazione di artt. 5 e 12-bis Dlgs. 74/2000, soglia di punibilità e art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il primo motivo (esclusione annualità 2014) manifestamente infondato perché la corte di appello aveva motivato la disponibilità di documentazione nei primi mesi del 2015 e la sussistenza del dolo specifico; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per il divieto di far prevalere le attenuanti sulle recidive secondo l'art. 99 c.p. combinato con l'art. 69 c.p.; ha accolto il terzo motivo ritenendolo fondato: la confisca/oggetto del vincolo doveva essere rideterminata tenendo conto dei pagamenti già effettuati in esecuzione dell'adesione alla definizione agevolata, onde evitare una duplicazione sanzionatoria. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla confisca e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e la pronuncia di responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 5

    Norma incriminatrice relativa alle frodi fiscali: la Corte ha confermato la condanna per gli anni 2012-2013 e ritenuto sussistente il dolo specifico anche rispetto alla documentazione acquisita nel 2015, escludendo l'annualità 2014 solo per ragioni non fondate in ricorso

  • D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis, comma 2

    Norma relativa alle sanzioni e alle ipotesi di applicabilità di riduzioni: il ricorso lamentava errata applicazione e mancato adeguamento della confisca in relazione al pagamento parziale; la Corte ha invece richiamato il principio di adeguamento della confisca all'effettivo profitto netto

  • D.Lgs. 74/2000, art. 13

    Riferito dalla Corte d'appello nell'analisi delle fattispecie applicabili; la Cassazione ha osservato che la questione sulle attenuanti era stata trattata e che le deduzioni difensive risultavano infondate o non specificamente contestate

  • Codice Penale, art. 99, comma 4

    Statuizione sul divieto di far prevalere le attenuanti sulle circostanze ostative (es. recidiva): la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di recidiva

  • Codice Penale, art. 69, ultimo comma

    Richiamato in relazione al divieto di prevalenza delle attenuanti sulle recidive e quale limite normativo alla richiesta difensiva

  • Codice di Procedura Penale, art. 619, comma 1

    Richiamato per il principio secondo cui la motivazione può essere corretta in cassazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; usato per spiegare limiti della censura sulla motivazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 624

    Norma citata con riferimento all'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato

Massime di principio

  • In cassazione è necessario che il ricorrente contesti specificamente il riepilogo dei motivi di impugnazione contenuto nella sentenza impugnata; in difetto, la questione è considerata nuova e può essere inammissibile per tardività.
  • Per escludere il dolo o la responsabilità per un'annualità fiscale è essenziale dimostrare in modo documentato l'incolpevole indisponibilità di documenti o l'effettiva impossibilità di adempiere: mere asserzioni di perdita o 'probabilità' non sono sufficienti.
  • Le attenuanti generiche non possono prevalere sulle circostanze ostative quali la recidiva quando la normativa lo vieta (art. 99 c.p. combinato con art. 69 c.p.); doglianze su questo punto sono spesso inammissibili se la norma impedisce la prevalenza.
  • In materia di confisca per equivalente nei reati tributari, l'ammontare della misura patrimoniale deve essere commisurato al profitto netto del reato e deve tener conto dei pagamenti già effettuati (rate pagate a titolo di adesione/definizione); non tenerne conto determina duplicazione sanzionatoria e gode di correzione in sede di legittimità.
  • Nuovi motivi e documenti prodotti in corso di cassazione sono ammessi solo se specificativi di censure già proposte nel ricorso originario; questioni totalmente nuove sono inammissibili.

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