Cassazione Penale, Sentenza n. 38911/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sostenendo che l'escussione di una teste era decisiva per la responsabilità; 2) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (art. 5 d.lgs. 74/2000), contestando che i giudici avessero ridotto il dolo a mera negligenza o imperizia; 3) vizio per omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena in relazione all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (continuazione), lamentando che la Corte d'appello fosse rimasta silente su questo punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati: 1) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la non necessità della prova richiesta; 2) la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è congrua, ricavabile dall'entità dell'imposta evasa e dalla consapevolezza del ricorrente. Il terzo motivo è invece fondato: la Corte d'appello non ha motivato le ragioni giustificatrici dell'aumento di pena disposto per continuazione (mancata motivazione distinta per i reati satellite come richiesto dalle Sezioni Unite). Per tale omissione la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto, rendendo irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Il resto della sentenza (compresa la confisca rideterminata dalla Corte d'appello) è stato confermato.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 5
art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione)
La Corte ha ritenuto possibile inferire il dolo specifico dall'entità dell'imposta evasa e dalla consapevolezza dell'imputato dell'ammontare dovuto; il dolo può anche emergere come dolo eventuale in presenza di consistente superamento della soglia di punibilità.
codice penale, art. 81
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Per i reati continuati il giudice deve, oltre a individuare la pena base, calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la mancata motivazione sugli aumenti viola l'obbligo di proporzione e può determinare l'annullamento del trattamento sanzionatorio.
codice di procedura penale, art. 624
Norma procedurale richiamata al termine della decisione (uso procedurale relativo all'esecuzione o alla declaratoria), indicata come presidio formale nella gestione consequenziale dell'annullamento
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.282269 - 01
Chiarisce l'obbligo motivazionale specifico nel reato continuato: il giudice deve rendere conoscibili gli elementi che hanno portato alla ponderazione del valore di ciascun reato satellite e alla determinazione dell'aumento, evitando effetti di cumulo materiale surrettizio.
Giurisprudenza su rinnovazione istruttoria (varie sezioni)
Sez.2, n.8106/2000; Sez.2, n.3458/2005; Sez.2, n.36630/2013; Sez.U, n.12602/2015 ecc.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: è obbligatoria solo per violazione del diritto alla prova non per colpevole inerzia o per sopravvenienza della prova; altrimenti rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello che deve comunque spiegare, anche implicitamente, la sufficiente conclusività delle prove già acquisite.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta solo se indispensabile per il giudizio o se si è violato il diritto alla prova; altrimenti il rifiuto è discrezionale e va motivato dimostrando la sufficienza delle prove raccolte in primo grado.
- Nei reati tributari (art. 5 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'imposta evasa e dalla consapevolezza dell'obbligato sull'ammontare dovuto; anche il dolo eventuale può risultare sufficiente se l'entità è rilevante.
- Nel caso di reato continuato il giudice deve motivare separatamente l'aumento di pena relativo ai reati satellite: l'omissione di tale motivazione sul trattamento sanzionatorio è vizio che comporta annullamento limitato alla determinazione della pena e rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- Un annullamento limitato al trattamento sanzionatorio lascia intatta l'affermazione di responsabilità: la condanna sostanziale può divenire irrevocabile se la Cassazione dichiara inammissibili gli altri motivi.
- Le censure manifestamente infondate, specialmente se confliggono con valutazioni probatorie congrue e non illogiche, vengono rigettate in Cassazione; è fondamentale che i motivi di appello siano focalizzati e corredati da elementi idonei a mettere in crisi il quadro probatorio.
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