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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38896/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso nei reati di bancarotta distrattiva, bancarotta documentale cd. specifica e bancarotta impropria. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle bancarotte, con la tesi difensiva che De Angelis fosse una "testa di legno" (amministratore formale senza effettivo potere), privo di disponibilità delle scritture contabili e marginale nella gestione rispetto all'amministratore di fatto. Si sostiene che mancasse prova della effettività del suo ruolo e della consapevolezza dello stato delle scritture. Secondo motivo: violazione degli artt. 133 c.p. e 27 Cost. per eccessivo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza infondata: la Corte territoriale aveva motivatamente ricostruito un ruolo effettivo del De Angelis nell'ambito del complesso schema fraudolento (anche perché era amministratore anche di una cooperativa confluita nel Consorzio, aveva sottoscritto il modello IVA 2018 con fatture inesistenti, aveva sottoscritto contratti preliminari e depositato il bilancio 2017) e, da ciò, ha desunto la consapevolezza dello stato delle scritture e la disponibilità dei libri contabili. La Cassazione ha altresì ricordato che anche l'amministratore che sia solo formale può essere ritenuto responsabile per la bancarotta documentale per il diretto obbligo di tenuta e conservazione dei libri e per il dovere di vigilanza in caso di delega. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte d'appello in ordine alla gravità della condotta e ha escluso spazio per sindacato sul merito della pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso in Cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni sulle censure ammesse in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai criteri di legge e che non sussistesse spazio per sindacato di legittimità sulla congruità della pena.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto non violato il principio nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 2392 c.c.

    Richiama l'obbligo dell'amministratore di garantire la regolare tenuta e conservazione dei libri contabili: la Corte conferma che tale obbligo grava sull'amministratore di diritto e può fondare responsabilità penale anche se l'amministratore è formale, salvo prova di effettiva ed esonerante inattività.

  • artt. 216 comma 1 n.2), 217 comma 2 e 220 legge fallimentare

    Norme della legge fallimentare richiamate per i reati di bancarotta (distrattiva e documentale): la Corte conferma che le fattispecie sono applicabili anche quando vi sia delega di funzioni, ove manchi vigilanza.

  • art. 40 comma 2 c.p.

    Richiamato in tema di concorso di persone e responsabilità per omissione/omessa vigilanza sugli illeciti degli amministratori di fatto: il comportamento omissivo può integrare responsabilità penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio conseguenti al rigetto.

Massime di principio

  • L'essere amministratore formale non esclude automaticamente la responsabilità per i reati di bancarotta documentale: l'amministratore ha un obbligo diretto di tenuta e conservazione delle scritture contabili e un dovere di vigilanza sulle funzioni delegate
  • La delega ad altri della gestione contabile non esonera penalmente l'amministratore di diritto se questi non esercita l'ordinaria vigilanza; l'omessa vigilanza può integrare responsabilità ai sensi dell'art. 40 c.p.
  • Per la bancarotta distrattiva e patrimoniale la Corte richiede una motivazione che dimostri la consapevolezza o la partecipazione agli atti distrattivi; però per la bancarotta documentale specifica la responsabilità può fondarsi anche sul mancato adempimento dell'obbligo formale di conservazione delle scritture
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria e sulla congruità della pena è limitato: le doglianze che si limitano a rivalutare i fatti già accertati in merito alla credibilità delle prove sono in genere inammissibili o infondate, salvo specifiche ed articolate censure di travisamento di prova
  • Chi intende difendersi con la tesi del 'testa di legno' deve proporre censure puntuali e circostanziate che dimostrino l'inesistenza di contatti, sottoscrizioni o atti formali riconducibili all'amministratore; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a ribaltare ricostruzioni logiche e documentate dei giudici di merito

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