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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18370 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il 1998, con recuperi a tassazione di maggiori IVA, IRPEF e IRAP, in particolare la voce F di lire 260.050.000. Il contribuente contestava, tra l’altro, l’utilizzo delle indagini bancarie e la riferibilità dei movimenti di un conto presso BCI, ritenuto dalla CTR cointestato alla moglie e alla suocera. Con i primi due motivi lamentava l’insufficiente motivazione sulla cointestazione, evidenziando che le informazioni bancarie riguardavano depositi titoli e una procura, non necessariamente il conto controverso, e che le dichiarazioni rese erano ambigue. Il terzo e il quarto motivo censuravano la ricostruzione dei versamenti dei clienti e la motivazione della CTR; il quinto deduceva la nullità per tardiva comunicazione dell’estensione delle indagini agli anni 1997 e 1998; il sesto contestava l’applicazione delle presunzioni bancarie a conti intestati a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi: la CTR non aveva chiarito adeguatamente se il conto fosse cointestato alla moglie, né valutato le risultanze bancarie e la procura; inoltre aveva trasferito l’onere della prova al contribuente sulla base di elementi incerti e non aveva esaminato la possibile riferibilità al contribuente dei conti intestati esclusivamente alla suocera, né gli aveva consentito di fornire prova contraria su tale profilo. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili; il quinto è stato rigettato, poiché il ritardo nella comunicazione dell’estensione delle indagini non comportava nullità; il sesto è stato assorbito. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata a un’altra sezione della stessa CTR, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle somme contestate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 2

    Va innanzitutto rilevato che l'evocata L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, nello stabilire obblighi informativi "quando viene iniziata la verifica", non li contempla espressamente a pena di nullità.

    La violazione degli obblighi informativi previsti all’avvio della verifica non determina automaticamente la nullità, se la norma non prevede espressamente tale conseguenza.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5

    Il punto della suddetta co-intestazione, nel percorso argomentativo della sentenza, è decisivo e controverso (dedotto sin dal primo grado e trattato nei giudizi di merito, cosi da escludere l'ipotesi di errore revocatorio, adombrata dall'Agenzia delle entrate), ma insufficiente motivato sotto vari profili.

    La motivazione su un fatto controverso e decisivo è censurabile in cassazione quando non affronta elementi rilevanti o presenta lacune tali da non consentire di comprendere il ragionamento seguito. La Corte ha accolto le censure motivazionali sulla cointestazione, mentre ha dichiarato inammissibili quelle formulate in modo astratto o non decisive.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37, comma 3

    La disposizione è richiamata nella censura del contribuente relativa alla riferibilità al contribuente di conti intestati a terzi; la questione è stata dichiarata assorbita, ferme le indicazioni della Corte sulla necessità di valutare la riferibilità e la prova contraria.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, numeri 2 e 7

    La norma è richiamata in relazione alle presunzioni connesse alle indagini bancarie. La Corte precisa che, per utilizzare i dati di conti intestati a familiari o terzi, occorre accertarne la riferibilità al contribuente, anche presuntivamente, e riconoscergli la possibilità di fornire prova contraria.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, numeri 2 e 7

    La disposizione è richiamata con riferimento alle indagini bancarie in materia IVA. La decisione richiede che l’amministrazione dimostri la riferibilità al contribuente dei conti di terzi, anche mediante presunzioni, e che la prova contraria sia valutata nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Il ritardo nella comunicazione dell’estensione temporale di una verifica non rende di per sé nulli gli accertamenti: occorre una previsione normativa di nullità o un concreto pregiudizio per la difesa, valutando anche se il rispetto della formalità avrebbe potuto incidere sull’esito.
  • I movimenti di conti intestati a familiari stretti possono essere attribuiti al contribuente sulla base di presunzioni, ma l’amministrazione deve prima offrire elementi idonei e coerenti a dimostrare tale riferibilità. Il vincolo familiare non rende automaticamente imputabili al contribuente tutti i movimenti.
  • La presunzione non può fondarsi su dati bancari ambigui o non riferibili con chiarezza al conto e alla persona considerati. Se le risultanze non sono sufficienti, non si trasferisce automaticamente al contribuente l’onere di dimostrare che il conto è estraneo alla propria attività.
  • Quando l’amministrazione intende attribuire al contribuente movimenti su conti intestati esclusivamente a un familiare, tale specifica ipotesi deve essere sottoposta al contraddittorio e il contribuente deve poter fornire prova contraria sulla titolarità effettiva e sulla provenienza delle somme.
  • La cassazione con rinvio per insufficiente motivazione non decide definitivamente la fondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare gli elementi indicati dalla Corte e decidere nuovamente anche sulle spese.

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