Cassazione Civile, Ordinanza n. 30214/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale su una compravendita immobiliare, ritenendo sottostimato il valore dichiarato del bene. L'Ufficio aveva rideterminato il valore da euro 180.000 a euro 438.000 sulla base di quotazioni OMI e della Borsa Immobiliare di Roma, secondo un metodo sintetico-comparativo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando alcuni elementi fattuali (difficoltà economiche del venditore, diversa vocazione commerciale dell'immobile, non decisività della consulenza di parte non asseverata e redatta successivamente) e fissando un valore intermedio di euro 309.000. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo l'arbitrarietà del valore attribuito e l'erronea valutazione delle quotazioni OMI e della consulenza di parte; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986, lamentando l'insufficiente motivazione dell'avviso e sostenendo che gravasse sull'Amministrazione la prova dei presupposti della rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità fuori dai limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso di rettifica è sufficiente quando enuncia il criterio astratto utilizzato per la rettifica e consente al contribuente di difendersi, mentre la prova dei presupposti fattuali di quel criterio attiene alla successiva fase contenziosa; inoltre, la rettifica può fondarsi anche su altri elementi di valutazione, tra cui quotazioni, stime e caratteristiche del bene. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La rettifica del valore dichiarato di un immobile ai fini dell'imposta di registro può fondarsi su plurimi criteri di valutazione, non solo su un singolo parametro, e l'Ufficio può utilizzare anche altri elementi come caratteristiche del bene, quotazioni e stime.
La motivazione dell'avviso di rettifica è sufficiente se espone il criterio astratto adottato e consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa; la verifica della sussistenza dei presupposti fattuali avviene nella fase contenziosa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce la sufficienza della motivazione per relationem al criterio di rettifica.
La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito e delle risultanze probatorie; il controllo di legittimità sul fatto è limitato ai casi e nei limiti consentiti dalla censura motivazionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In tema di rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando indica il criterio astratto di stima adottato e mette il contribuente in condizione di difendersi; la dimostrazione concreta dei presupposti del maggior valore si sviluppa nel successivo giudizio contenzioso.
- La rettifica del valore di un immobile può essere sorretta da una pluralità di elementi valutativi, compresi quotazioni di mercato, stime tecniche e caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, purché siano utilizzati in modo coerente ai fini della ricostruzione del valore venale.
- La consulenza di parte non asseverata e formata a distanza di tempo dai fatti non è necessariamente decisiva e può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito insieme agli altri elementi istruttori.
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