Cassazione Civile, Ordinanza n. 19431/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia riguardava un ripostiglio munito di porta e serratura, ubicato al piano terreno del vano scala comune tra due edifici contigui in un comune piemontese. Il primo soggetto aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'usucapione del locale, la condanna alla restituzione delle chiavi e il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità del bene. Sosteneva di avere avuto, sin dal 1979, la piena ed esclusiva disponibilità del ripostiglio, anche tramite i propri danti causa, e di averlo concesso in locazione insieme a un vano adibito a bar. La controparte contestava tali deduzioni, affermando che il bene era sempre rimasto nella disponibilità della propria dante causa e che il contratto di locazione riguardava solo il vano principale, non anche il ripostiglio. In appello il soccombente aveva sostenuto che i giudici di merito avevano erroneamente escluso la continuità del possesso, omesso di attribuire rilevanza alla presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c., alla successione nel possesso ex art. 1146 c.c., alle dichiarazioni contenute in una raccomandata del 1998, nonché alla detenzione delle chiavi da parte della convenuta; inoltre deduceva che il contratto di locazione avrebbe dovuto ricomprendere anche la pertinenza rappresentata dal ripostiglio. La Corte d'appello aveva però rigettato il gravame ritenendo non provato un possesso utile all'usucapione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: violazione degli artt. 1158, 1142 e 1146 c.c. per non avere la Corte territoriale rimediato all'asserito errore del primo giudice sulla presunzione di possesso intermedio e sulla relativa prova contraria; violazione degli artt. 1142, 1146, 1158, 2735 c.c. e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valorizzato la lettera del 22 luglio 1998 come confessione stragiudiziale e la detenzione delle chiavi come indici della continuità del possesso. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che la mera concessione in locazione di un immobile non è atto esclusivo del proprietario e può essere compiuta anche da chi abbia solo la disponibilità di fatto del bene; pertanto tale elemento, da solo, non prova il possesso ad usucapionem. Ha inoltre rilevato che, una volta esclusa la rilevanza della locazione come atto di esercizio del possesso, le ulteriori censure erano prive di decisività, anche perché il contratto di locazione non menzionava il ripostiglio né la consegna delle chiavi e l'eccezione relativa alla mancanza di continuità del possesso poteva essere rilevata d'ufficio ove emergente dagli atti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva respinto la domanda di usucapione per difetto di prova di un possesso continuo e ininterrotto per il tempo utile. La Corte ha affermato che la concessione in locazione del bene non integra, di per sé, un atto esclusivo di possesso, potendo provenire anche da un mero detentore o da chi abbia disponibilità di fatto del bene; pertanto, in mancanza di allegazioni e prove specifiche di un iniziale possesso utile, risultavano irrilevanti sia la pretesa confessione stragiudiziale sia la dedotta consegna delle chiavi. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sull'usucapione ventennale; la Corte ribadisce che occorre la prova di un possesso continuo e ininterrotto per il tempo utile.
La presunzione di possesso intermedio opera solo se risulti un possesso iniziale; il giudice può rilevarne il difetto dagli atti quando la continuità del possesso non emerga dalla prova allegata dalla parte interessata.
È richiamato in tema di successione nel possesso, ma la sua operatività presuppone la dimostrazione di un possesso utile e continuato.
La Corte non attribuisce efficacia decisiva alla lettera prodotta come confessione stragiudiziale, in mancanza di un contesto probatorio idoneo a fondare il possesso usucapivo.
Il motivo che invocava la violazione dei criteri di valutazione della prova è ritenuto infondato, perché la corte territoriale ha correttamente apprezzato la non decisività degli elementi dedotti.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge invocati dal ricorrente.
È richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo, ma la doglianza è respinta perché i fatti indicati non sono ritenuti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione non è sufficiente allegare atti che possono essere compiuti anche da un mero detentore o da chi abbia solo la disponibilità di fatto del bene: occorre la prova di un possesso corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
- La concessione in locazione di un immobile, da sola, non costituisce atto esclusivo del proprietario e non è, di per sé, prova dell'animus possidendi né del possesso utile ad usucapionem.
- La presunzione di possesso intermedio ex art. 1142 c.c. presuppone la dimostrazione di un possesso iniziale; se dagli atti emerge il difetto di tale presupposto, il giudice può rilevarlo anche senza una specifica eccezione di controparte.
- La successione nel possesso e la continuità del possesso non possono essere desunte in modo automatico da elementi equivoci, come la stipula di un contratto di locazione che non comprenda espressamente il bene rivendicato.
- Perché una dichiarazione scritta possa assumere efficacia rilevante in tema di confessione stragiudiziale, deve essere valutata nel complessivo quadro degli elementi di prova; non può supplire alla mancanza di allegazione e prova del possesso iniziale e continuato.
- Nel giudizio di usucapione, il ricorrente che invochi la continuità del possesso deve allegare e provare fatti storici specifici idonei a integrare i presupposti dell'acquisto a titolo originario; in difetto, le doglianze sulla valutazione delle prove non sono decisive.
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