Cassazione Civile, Ordinanza n. 28303/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006 emessa nei confronti di una società contribuente. La cartella seguiva un avviso di accertamento per il 2006 che, secondo la CTR, era privo di autonomia perché fondato su un precedente accertamento per il 2005; quest’ultimo era stato contestato giudizialmente. La CTP aveva annullato la cartella, e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi congiunti, violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di accertamento per il 2006 era un autonomo atto impositivo, autonomamente impugnabile, sicché i vizi andavano fatti valere contro quell’atto e non contro la cartella di pagamento. La società contribuente, oltre a resistere, proponeva ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese, deducendo violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’istanza di estinzione per definizione agevolata, osservando che l’accertamento per il 2006, pur collegato a quello del 2005, era un atto distinto e autonomo, relativo a una diversa annualità, e che la definizione del giudizio sull’accertamento presupposto non comportava automaticamente quella del giudizio sull’atto conseguente. Ha quindi accolto il ricorso principale dell’Agenzia: l’avviso di accertamento relativo al 2006 era autonomamente impugnabile e, non essendo stato tempestivamente impugnato, era divenuto definitivo; conseguentemente la cartella di pagamento emessa sulla base di tale atto non poteva essere contestata per ragioni attinenti alla pretesa tributaria che avrebbero dovuto essere fatte valere contro l’avviso. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’avviso di accertamento che liquida imposte per una diversa annualità costituisce un autonomo atto impositivo, autonomamente impugnabile; i vizi della pretesa vanno dedotti nel termine di impugnazione dell’atto e non possono essere recuperati contro la cartella quando l’atto presupposto sia divenuto definitivo.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione dai ricorrenti.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La censura sulle spese resta assorbita dall’accoglimento del ricorso principale, con necessità di riesame in sede di rinvio.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato solo per la verifica preliminare circa l’eventuale definizione agevolata della controversia, poi esclusa.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo relativo a una certa annualità deriva da un precedente accertamento, ciò non ne esclude l’autonomia come atto di imposizione, se esso liquida imposte diverse e proprie di quell’annualità.
- La definizione o l’annullamento del giudizio relativo all’accertamento presupposto non determina automaticamente la definizione o l’invalidità del diverso accertamento conseguente, se quest’ultimo non sia stato tempestivamente impugnato.
- I vizi attinenti alla pretesa tributaria contenuta in un atto impositivo autonomo devono essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione di quell’atto; una volta divenuto definitivo, tali contestazioni non possono essere recuperate contro la cartella di pagamento.
- L’accoglimento del ricorso principale che investe il merito della pretesa assorbe la censura incidentale sulle spese, le quali vanno riesaminate dal giudice di rinvio.
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