Cassazione Penale, Sentenza n. 4773/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze: Recinas ha contestato la qualificazione del fatto come ricettazione piuttosto che furto (sostenendo che le intercettazioni provano la sua partecipazione ai furti e che i beni rinvenuti potevano essere acquistati o configurare concorso morale a posteriori), ha denunciato omissioni di motivazione relative alla sussistenza del reato presupposto e alla mancata applicazione di circostanze attenuanti o qualificazioni piu' lievi (art. 648, quarto comma; art. 62 n.4; art. 712 c.p.). Yaurivilca ha censurato la valutazione della prova e l'attendibilita' di testi e persone offese (in particolare Gramignano), la carenza di prova del reato di usura (art. 644 c.p.) e il presunto travisamento di testimonianze rilevanti (capo 12), chiedendo l'accoglimento dei motivi e l'annullamento o riforma delle condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericita' e aspecificita' dei motivi e per la mera riproposizione in cassazione delle stesse doglianze gia' esaminate e respinte in sede di appello. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello chiara e immune da illogicita', confermando la qualificazione della condotta di Recinas come ricettazione sulla base della detenzione di numerosi beni nuovi con cartellini senza spiegazione attendibile, e ha escluso rilievo alle censure relative a travisamenti della prova non dimostrati. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, e Yaurivilca alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Gramignano (da liquidare dalla Corte d'appello). Restano operative le pene determinate in sede d'appello: per Yaurivilca anni 4, mesi 9, giorni 20 di reclusione e euro 700 di multa; per Recinas anni 2, mesi 2 di reclusione e euro 700 di multa.
Norme richiamate
richiamata come aggravante contestata in appello e poi esclusa dalla Corte d'appello; non rilevante per la decisione di cassazione
la Corte ha confermato che la ricettazione puo' essere riconosciuta quando l'imputato detiene refurtiva senza fornire una spiegazione attendibile della provenienza; il quarto comma (tenuita' del fatto) va valutato globalmente considerando valore della cosa, modalita' e personalita' dell'agente
richiesta attenuante della particolare tenuita' non ritenuta applicabile alla luce della valutazione complessiva del fatto e della quantita'/qualita' dei beni rinvenuti
sollevata dall'arrestante per valutare possibile qualificazione contravvenzionale, ma la Corte d'appello ha motivato la configurabilita' del reato di ricettazione, decisione non censurata in cassazione
richiamato nel ricorso di Yaurivilca in relazione al reato di usura; la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e non ha sindacato la valutazione di merito circa la prova dell'elemento costitutivo
richiamato assieme ad art. 644 per questioni di concorso di persone o partecipazione, non rilevato come vizio di diritto autonomo in cassazione
citato nel quadro dei capi di imputazione (reati contro il patrimonio), non decisivo per l'inammissibilita' dei ricorsi
evocato come possibile reato alternativo relativo a dichiarazioni false di testi; la Corte di appello ha considerato le prove complessivamente e la cassazione ha ritenuto le doglianze non specifiche
richiamato per i parametri di valutazione della particolare tenuita' (elementi oggettivi e soggettivi) nella valutazione dell'art. 648, quarto comma
art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.
norma richiamata per l'inammissibilita' dei motivi generici e aspecifici che non contestano criticamente la motivazione impugnata
norma che autorizza la liquidazione di una somma equa in favore della cassa delle ammende, qui applicata per la condanna pecuniaria dei ricorrenti
artt. 83 e 83 D.P.R. n. 115/2002
richiamati per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che Yaurivilca e' condannato a rifondere
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso se i motivi sono generici, aspecifici o replicano semplicemente le censure gia' svolte in appello senza confronto critico con la motivazione impugnata
- In tema di ricettazione, la detenzione di numerosi beni nuovi con cartellini identificativi senza spiegazione attendibile puo' costituire elemento sufficiente per la condanna anche in assenza di prova univoca del furto presupposto
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e dell'attendibilita' delle prove e delle testimonianze e', in linea di massima, questione di merito riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicita', travisamento o difformita' decisiva
- Non e' ammesso in cassazione riproporre una lettura alternativa del materiale probatorio gia' motivatamente valutata e respinta in sede di appello; il ricorrente deve dimostrare specifici vizi di diritto o errori logico-giuridici nella motivazione
- La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti (es. particolare tenuita') richiede una valutazione complessiva e motivata; semplici affermazioni alternative non sono sufficienti per rovesciare la qualificazione operata dal giudice di merito
- In caso di inammissibilita' del ricorso il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma alla cassa delle ammende e, se previsto, alla rifusione delle spese della parte civile patrocinata dallo Stato
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