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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33776/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione riqualificando, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, un atto formalmente denominato contratto di affitto stipulato tra una società proprietaria di un fondo e una società utilizzatrice come contratto costitutivo di un diritto reale di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con conseguente recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Le società avevano impugnato l'atto deducendo difetto di motivazione e contestando la riqualificazione. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953 e 1615 c.c., sostenendo che le clausole contrattuali attribuivano alla conduttrice lo ius aedificandi per impianti fotovoltaici, le imponevano la manutenzione straordinaria e prevedevano l'acquisto degli impianti da parte della proprietaria al termine del rapporto, elementi che avrebbero snaturato la causa tipica dell'affitto e imposto la qualificazione come superficie; in subordine, lamentava che, anche civilisticamente ricondotto all'affitto, l'atto dovesse essere interpretato in chiave antielusiva come costitutivo di superficie.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale: la CTR aveva correttamente svolto l'accertamento della volontà negoziale delle parti e la qualificazione del rapporto come affitto non integrava violazione di legge, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui non ravvisati. È stato quindi rigettato il ricorso principale. I ricorsi incidentali delle società, diretti contro l'affermazione della CTR sulla sufficienza della motivazione dell'avviso, sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato altresì dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    la Corte non ne accoglie una lettura che consenta, nel caso concreto, di superare la qualificazione negoziale compiuta dai giudici di merito sulla base del contenuto dell'atto; la riqualificazione richiesta dall'Ufficio è stata respinta perché non risultava violata alcuna regola ermeneutica sostanziale

  • artt. 952, 953 c.c.

    richiamati dall'Agenzia come norme che avrebbero imposto la qualificazione del rapporto come diritto reale di superficie, ma la censura è stata respinta

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della natura non locatizia del rapporto; la Corte non accoglie tale tesi

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché la qualificazione del contratto operata dalla CTR rientra nell'accertamento della volontà negoziale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte osserva che l'accertamento della volontà negoziale è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, vizi non presenti

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie difensive in prossimità dell'adunanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato

  • Cass., sez. 6-3, n. 3590/2021

    richiamata a sostegno del principio per cui la qualificazione del contratto, se correttamente svolta dai giudici di merito, non integra violazione di legge

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un contratto compiuta dal giudice di merito, quando si fonda sull'accertamento della volontà negoziale delle parti e sul contenuto complessivo dell'atto, è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti decisivi; non basta prospettare una diversa lettura delle clausole.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non consente, di per sé, di sovvertire la qualificazione negoziale accertata in sede di merito se non attraverso un effettivo errore di diritto nell'interpretazione del contenuto dell'atto.
  • La presenza di clausole atipiche o accessorie che incidono sulla disciplina del rapporto non implica automaticamente la trasformazione del tipo contrattuale in un diverso schema negoziale o in un diritto reale, se il giudice di merito ha ritenuto che la causa concreta resti riconducibile al tipo dichiarato.
  • Quando il ricorso principale è rigettato, i ricorsi incidentali che investono capi della decisione logicamente subordinati restano assorbiti.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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