Cassazione Penale, Ordinanza n. 18767/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il concorso nel reato di cessione di stupefacenti. Contestavano, in particolare, un vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il contenuto delle intercettazioni non consentisse di affermare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio e che i giudici di merito avessero valorizzato solo gli elementi sfavorevoli senza confrontarli con quelli contrari. La Corte di cassazione rileva che la censura si risolveva nella riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese, senza un'effettiva critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate dai giudici di merito, privo di una critica analitica della motivazione e di puntuali ragioni di diritto. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e congruo, valorizzando le intercettazioni nella loro globalità e richiamando una pluralità di elementi convergenti: credito vantato dagli imputati, ripetuti tentativi di contatto con il soggetto offeso, recarsi presso lo studio in orario di chiusura con atteggiamenti intimidatori, tenore complessivo delle conversazioni, nonché il quadro complessivo di episodi intimidatori connessi al traffico di stupefacenti, al rinvenimento di armi e droga e alle dichiarazioni dei coimputati. Conseguentemente, oltre alle spese, è stata applicata la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del fatto di cessione di stupefacenti oggetto di condanna
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre doglianze di merito già valutate e disattese dal giudice territoriale, se non mediante una critica specifica e analitica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di appello abbia esaminato il compendio probatorio nella sua globalità e abbia tratto da esso una ricostruzione logica e coerente dei fatti, non censurabile con una lettura atomistica di singoli passaggi.
- Nel valutare intercettazioni e ulteriori indizi, il giudice può attribuire rilevanza al quadro complessivo degli elementi convergenti, includendo comportamenti intimidatori, contatti reiterati, contesto relazionale e riscontri esterni, senza dover aderire a interpretazioni alternative meramente difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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