Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18767/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il concorso nel reato di cessione di stupefacenti. Contestavano, in particolare, un vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il contenuto delle intercettazioni non consentisse di affermare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio e che i giudici di merito avessero valorizzato solo gli elementi sfavorevoli senza confrontarli con quelli contrari. La Corte di cassazione rileva che la censura si risolveva nella riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese, senza un'effettiva critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate dai giudici di merito, privo di una critica analitica della motivazione e di puntuali ragioni di diritto. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e congruo, valorizzando le intercettazioni nella loro globalità e richiamando una pluralità di elementi convergenti: credito vantato dagli imputati, ripetuti tentativi di contatto con il soggetto offeso, recarsi presso lo studio in orario di chiusura con atteggiamenti intimidatori, tenore complessivo delle conversazioni, nonché il quadro complessivo di episodi intimidatori connessi al traffico di stupefacenti, al rinvenimento di armi e droga e alle dichiarazioni dei coimputati. Conseguentemente, oltre alle spese, è stata applicata la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto di cessione di stupefacenti oggetto di condanna

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre doglianze di merito già valutate e disattese dal giudice territoriale, se non mediante una critica specifica e analitica delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di appello abbia esaminato il compendio probatorio nella sua globalità e abbia tratto da esso una ricostruzione logica e coerente dei fatti, non censurabile con una lettura atomistica di singoli passaggi.
  • Nel valutare intercettazioni e ulteriori indizi, il giudice può attribuire rilevanza al quadro complessivo degli elementi convergenti, includendo comportamenti intimidatori, contatti reiterati, contesto relazionale e riscontri esterni, senza dover aderire a interpretazioni alternative meramente difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.