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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24816/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, relativo a un immobile sito in Roma e ricompreso nella microzona 5 - Prati, con attribuzione di una nuova classe e conseguente aumento della rendita catastale. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'appello perché eseguita tramite operatore postale privato prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, e inoltre perché non notificata al Comune di Roma Capitale, già parte del giudizio di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme che consentirebbero la notificazione tramite operatori postali privati, sostenendo la validità della notifica; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR qualificato la notifica come inesistente anziché nulla e sanata dalla costituzione della controparte; (3) violazione dell'art. 332 c.p.c. e dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, assumendo che l'unico soggetto legittimato a contraddire fosse l'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, richiamando il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, che la notificazione dell'atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017, è nulla e non inesistente; tuttavia, nel caso concreto, dagli atti non risultava alcuna documentazione idonea a provare la data di ricezione dell'appello da parte del destinatario. Perciò mancava la prova che l'impugnazione fosse stata notificata entro il termine di decadenza, con conseguente inammissibilità per tardività. Poiché la CTR era comunque giunta alla medesima conclusione di inammissibilità, la sentenza è stata confermata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la recente consolidazione della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    norma posta a base dell'avviso di accertamento catastale impugnato

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione tramite operatori postali privati

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività dell'impugnazione

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per errori processuali

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il contraddittorio dovesse essere instaurato solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio regolarmente costituito

  • L. n. 124/2017, art. 57, comma 1

    norma che ha introdotto il regime successivo alla fase in cui la notificazione tramite operatore privato era priva di titolo abilitativo secondo la Corte

  • Direttiva n. 2008/6/CE

    richiamata quale base del principio per cui, nel periodo intermedio, la notificazione da parte di operatori postali privati senza titolo è nulla e non inesistente

  • Cass. n. 299/2020

    utilizzata come precedente conforme delle Sezioni Unite sul regime della notificazione tramite poste private

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'introduzione del nuovo regime nazionale con la L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è affetta da nullità e non da inesistenza.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della parte intimata, ma la sanatoria non elimina la necessità di provare la data certa di consegna dell'atto all'operatore, requisito essenziale per verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando dagli atti non risulta una prova certa della data di ricezione dell'impugnazione da parte del destinatario, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
  • Se il dispositivo del giudice di merito è corretto nella sostanza, la sentenza va confermata anche se la motivazione è parzialmente diversa o giuridicamente erronea su un profilo accessorio.
  • Le questioni sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio restano assorbite quando l'impugnazione è comunque inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenzaGiudicato

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