Cassazione Civile, Ordinanza n. 24816/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, relativo a un immobile sito in Roma e ricompreso nella microzona 5 - Prati, con attribuzione di una nuova classe e conseguente aumento della rendita catastale. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell'atto. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notificazione dell'appello perché eseguita tramite operatore postale privato prima dell'entrata in vigore della L. n. 124/2017, e inoltre perché non notificata al Comune di Roma Capitale, già parte del giudizio di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme che consentirebbero la notificazione tramite operatori postali privati, sostenendo la validità della notifica; (2) violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR qualificato la notifica come inesistente anziché nulla e sanata dalla costituzione della controparte; (3) violazione dell'art. 332 c.p.c. e dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, assumendo che l'unico soggetto legittimato a contraddire fosse l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, richiamando il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, che la notificazione dell'atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124/2017, è nulla e non inesistente; tuttavia, nel caso concreto, dagli atti non risultava alcuna documentazione idonea a provare la data di ricezione dell'appello da parte del destinatario. Perciò mancava la prova che l'impugnazione fosse stata notificata entro il termine di decadenza, con conseguente inammissibilità per tardività. Poiché la CTR era comunque giunta alla medesima conclusione di inammissibilità, la sentenza è stata confermata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la recente consolidazione della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
norma posta a base dell'avviso di accertamento catastale impugnato
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58/2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione tramite operatori postali privati
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario
richiamato in relazione alla tempestività dell'impugnazione
invocato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per errori processuali
richiamato per sostenere che il contraddittorio dovesse essere instaurato solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio regolarmente costituito
L. n. 124/2017, art. 57, comma 1
norma che ha introdotto il regime successivo alla fase in cui la notificazione tramite operatore privato era priva di titolo abilitativo secondo la Corte
Direttiva n. 2008/6/CE
richiamata quale base del principio per cui, nel periodo intermedio, la notificazione da parte di operatori postali privati senza titolo è nulla e non inesistente
Cass. n. 299/2020
utilizzata come precedente conforme delle Sezioni Unite sul regime della notificazione tramite poste private
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e l'introduzione del nuovo regime nazionale con la L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è affetta da nullità e non da inesistenza.
- La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della parte intimata, ma la sanatoria non elimina la necessità di provare la data certa di consegna dell'atto all'operatore, requisito essenziale per verificare la tempestività dell'impugnazione.
- Quando dagli atti non risulta una prova certa della data di ricezione dell'impugnazione da parte del destinatario, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
- Se il dispositivo del giudice di merito è corretto nella sostanza, la sentenza va confermata anche se la motivazione è parzialmente diversa o giuridicamente erronea su un profilo accessorio.
- Le questioni sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio restano assorbite quando l'impugnazione è comunque inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24776/2021 del 15/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →